Tar Liguria - GenovaSEZIONE PRIMA9 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600410/2026

Annullamento Provvedimento Del 05.02.2025, Della Prefettura Di Genova, Notificato In Pari Data, Di Revoca Nulla Osta P-Ge/l/q/2024/105237 , P-Ge/l/q/2024/100753, P-Ge/l/q/2024/100826, P-Ge/l/q/2024/100895, P-Ge/l/q/2024/100913, P-Ge/l/q/2024/100974, Per L’assunzione Di Personale Subordinato Straniero Beneficiante Dei “decreti Flussi” Ai Sensi Del Decreto Flussi Di Cui Alla L. N.73/2022.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ricorrente ha ottenuto da parte della Prefettura di Genova una serie di nulla osta per l'assunzione di personale straniero subordinato nel contesto dei decreti flussi disciplinati dalla legge n. 73 del 2022, documentati con i riferimenti amministrativi P-Ge/l/q/2024/105237, P-Ge/l/q/2024/100753, P-Ge/l/q/2024/100826, P-Ge/l/q/2024/100895, P-Ge/l/q/2024/100913 e P-Ge/l/q/2024/100974. Con provvedimento datato 5 febbraio 2025 e notificato nella medesima data, la Prefettura ha successivamente revocato questi nulla osta, determinando una sostanziale modifica della posizione occupazionale e contrattuale del ricorrente nei confronti dell'impresa datoratrice. Di fronte a tale revoca, ritenuta illegittima, il ricorrente ha promosso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria per ottenere l'annullamento del provvedimento prefettizio.

Il quadro normativo

La disciplina dei decreti flussi è contenuta nella legge n. 73 del 2022 e si iscrive entro il sistema generale di regolazione dell'ingresso e del soggiorno di lavoratori stranieri in territorio italiano, materia di competenza del Ministero dell'Interno in raccordo con le Prefetture territoriali. Il nulla osta è un provvedimento amministrativo preventivo mediante il quale l'amministrazione autorizza il datore di lavoro a presentare una richiesta di visto per l'assunzione di un lavoratore straniero, rappresentando una fase preliminare essenziale nel procedimento di ingresso regolare di personale non comunitario. La revoca di un provvedimento amministrativo positivo già emanato deve tuttavia rispettare i principi di correttezza, proporzionalità e doverosa motivazione, nonché non può privare il cittadino dei diritti acquisiti se non per cause sopravvenute oggettivamente rilevanti e adeguatamente documentate.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se la Prefettura disponesse del potere di revocare nulla osta già validamente erogati ai sensi della legge sui decreti flussi e, in caso affermativo, se tale revoca fosse stata adottata nel rispetto delle garanzie procedurali e sostanziali dovute al privato. Rileva inoltre la questione della legittimità dei motivi sottesi alla revoca, la correttezza del procedimento revocatorio e se sussistessero condizioni di fatto o di diritto tali da giustificare l'ablazione di diritti precedentemente riconosciuti dall'amministrazione al privato istante.

La motivazione del giudice

Nel corso dello svolgimento del giudizio innanzi al TAR della Liguria si è verificata una mutazione nella posizione sostanziale del ricorrente rispetto al provvedimento impugnato, circostanza che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Tale situazione potrebbe derivare da una successiva revoca del provvedimento da parte della medesima amministrazione procedente, da una riacquisizione fattuale dei diritti o da altre modifiche nella posizione giuridica del ricorrente tali da vanificare l'interesse concreto a conseguire una pronuncia di merito sulla illegittimità della revoca. Quando viene meno l'interesse attuale della parte, il giudice amministrativo non può procedere nel giudizio di merito poiché viene a mancare il presupposto fondamentale della giurisdizione contenziosa, ossia l'esistenza di una controversia viva e attuale rispetto all'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione Prima, con sentenza del 9 aprile 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Conseguentemente il processo è stato definito senza pronunciamento nel merito sulla illegittimità del provvedimento prefettizio, perché venuto meno l'interesse del ricorrente a conseguire una sentenza di annullamento. Tale pronuncia comporta l'estinzione del giudizio e la definizione della controversia pur senza una valutazione del fondamento delle doglianze prospettate nel ricorso.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo viene meno l'interesse attuale della parte ricorrente a conseguire l'annullamento dell'atto impugnato per sopravvenute modifiche della situazione giuridica sostanziale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e definisce il processo senza pronunciamento nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppe Caruso,	Presidente
Marcello Bolognesi,	Primo Referendario
Nicola Pistilli,	Referendario, Estensore
per l'annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento del 5 febbraio 2025, della Prefettura di Genova, notificato in pari data, di revoca dei nulla osta -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, per l’assunzione di personale subordinato straniero ai sensi decreto flussi di cui alla l. 21 giugno 2022, n. 73, nonché di tutti gli atti conseguenti
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Filardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cariati, via F. Gullo, snc;
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento del 5 febbraio 2025, della Prefettura di Genova, notificato in pari data, di revoca dei nulla osta -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, per l’assunzione di personale subordinato straniero ai sensi decreto flussi di cui alla l. 21 giugno 2022 n. 73, nonché di tutti gli atti conseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avvocato Nicola Filardo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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