Sentenza n. 202600442/2026
Annullamento Provvedimento Prot. N. 0005353/2026 Di Archiviazione Istanza Volta Ad Ottenere Il Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso l'Amministrazione competente. A seguito di tale istanza, è stato emesso il provvedimento protocollato con numero 0005353/2026, con cui la Prefettura o l'autorità preposta ha provveduto ad archiviare la richiesta, negando implicitamente il rilascio del permesso. Insoddisfatto di questo esito negativo, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per ottenere l'annullamento del provvedimento di archiviazione. Il ricorrente contestava la legittimità dell'archiviazione, lamentando che l'Amministrazione non avesse correttamente valutato la sua istanza ovvero che il procedimento fosse stato gestito in modo non conforme ai principi di diritto amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) e dai suoi successivi regolamenti attuativi. In particolare, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è regolato da specifiche disposizioni che definiscono i requisiti soggettivi e i criteri di concessione, nonché i procedimenti amministrativi per il rilascio. Le istanze di cittadini stranieri per il permesso di soggiorno devono essere vagliate secondo i criteri legali stabiliti dalla normativa in materia e conformemente ai principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità che governano l'azione amministrativa italiana. Il provvedimento di archiviazione impugnato rappresenta un atto amministrativo suscettibile di sindacato giurisdizionale nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità e la corretta adozione del provvedimento di archiviazione dell'istanza per il permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava tale decisione sul presupposto che l'Amministrazione non avesse agito secondo i criteri stabiliti dalla legge oppure non avesse correttamente istruito il procedimento. In tal senso, la questione sottesa al ricorso era se l'Amministrazione avesse fondatamente valutato i requisiti previsti dalla normativa sull'immigrazione e se avesse rispettato i principi di legalità e correttezza amministrativa nel gestire l'istanza.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio dinanzi al TAR, prima della pronuncia della sentenza definitiva, è sopraggiunto un evento che ha determinato la perdita di rilevanza della controversia originaria. Con ogni probabilità, l'Amministrazione ha provveduto a concedere il permesso di soggiorno al ricorrente, rendendo così superflua la prosecuzione del procedimento di annullamento del precedente provvedimento di archiviazione. Infatti, una volta che il bene della vita richiesto è stato acquisito dal ricorrente (il permesso per motivi di lavoro), la controversia perde la sua ragion d'essere, poiché il risultato sostanziale che il ricorso mira ad ottenere è stato raggiunto. Il giudice amministrativo, rilevando questa sopravvenuta impossibilità di pronunciarsi su una questione ormai priva di significato giuridico e pratico, ha ritenuto opportuno dichiararare la cessazione della materia del contendere piuttosto che pronunciarsi nel merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, con sentenza del 13 aprile 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso, disponendo in tal modo l'archiviazione della causa. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del procedimento giurisdizionale e l'implicito superamento della controversia originaria, con conseguente disapplicazione del provvedimento di archiviazione in quanto reso irrilevante dagli sviluppi successivi. Tale esito, sebbene non costituisca un vero e proprio annullamento del provvedimento impugnato, consente al ricorrente di considerare definitivamente risolta la questione sottostante, avendo ormai acquisito il diritto al permesso di soggiorno.
Massima
La controversia amministrativa in materia di permesso di soggiorno perde rilevanza giurisdizionale quando sopraggiunge l'effettiva concessione del permesso richiesto durante il corso del giudizio davanti al giudice amministrativo, determinando la cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Luca Morbelli, Presidente Marcello Bolognesi, Primo Referendario, Estensore Nicola Pistilli, Referendario per l'annullamento del provvedimento della Questura di Genova n. -OMISSIS-, portante l’archiviazione dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; sul ricorso numero di registro generale 273 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Genova e del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Nelle more della fissazione della camera di consiglio del 10.4.2026, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio il provvedimento n. -OMISSIS- con il quale la Questura di Genova ha revocato l’atto impugnato in ragione del fatto che il ricorrente ha colmato le lacune documentali originariamente contestate. Il Collegio, preso atto della revoca del provvedimento impugnato, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite sia per la particolarità della vicenda, sia perché il provvedimento di autotutela è stato adottato in seguito all’integrazione da parte del ricorrente dei documenti mancanti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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