Tar Liguria - GenovaSEZIONE PRIMA9 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600407/2026

Annullamento Decreto Prot. N. 0041185 Datato 18.3.2025 Di Irricevibilità Archiviazione Dell' Istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Cure Mediche In Titolo Di Soggiorno Per Lavoro.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per cure mediche ha presentato istanza all'autorità competente per ottenere la conversione del suo titolo di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro. L'amministrazione, invece di valutare nel merito la richiesta, ha emesso il Decreto Prot. N. 0041185 del 18 marzo 2025 dichiarando l'irricevibilità e procedendo all'archiviazione dell'istanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. La controversia tocca il diritto fondamentale di accesso ai procedimenti amministrativi e la corretta applicazione della disciplina sui permessi di soggiorno secondo il Testo Unico sull'Immigrazione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale regola i titoli di soggiorno degli stranieri in Italia. Il permesso di soggiorno per cure mediche, previsto dall'articolo 39 del TUI, è un titolo temporaneo subordinato alla necessità di seguire un percorso terapeutico. La conversione di un permesso in altro titolo di soggiorno è materia complessa che richiede il rispetto dei presupposti di legge e una valutazione puntuale da parte dell'amministrazione. I principi generali del diritto amministrativo richiedono che ogni istanza presentata al cittadino sia esaminata nel merito salvo che non ricorrano specifiche cause di inammissibilità ex lege, chiaramente motivate nel provvedimento.

La questione giuridica

Il punto controverso è se l'amministrazione sia legittimata a rigettare mediante un provvedimento di irricevibilità una richiesta di conversione di permesso di soggiorno senza procedere a una valutazione del merito della domanda stessa. È in discussione il rispetto del diritto procedimentale della parte a ottenere un esame effettivo della propria istanza, nonché il corretto esercizio del potere amministrativo secondo i criteri di legalità e proporzionalità. In particolare, deve verificarsi se il rifiuto sia stato motivato sulla base di concrete cause di ricevibilità previste dalla legge ovvero se rappresenti una scorciatoia procedurale inammissibile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che il provvedimento di irricevibilità risultava carente di una motivazione adeguata e priva dei presupposti legali necessari per escludere l'examen merito della richiesta. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione non potesse limitarsi a dichiarare formalmente l'irricevibilità senza verificare concretamente la sussistenza dei requisiti per la conversione e senza fornire una motivazione specifica, collegata ai fatti e alla norma di legge. L'atto amministrativo impugnato è stato considerato un esempio di esercizio illegittimo del potere, violativo del principio di trasparenza e del diritto di difesa del ricorrente. Il TAR ha quindi privilegiato la sostanza sulla forma, esigendo che l'amministrazione torni a valutare la domanda nel merito con la dovuta diligenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e annullato il Decreto Prot. N. 0041185 del 18 marzo 2025. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a riesaminare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno nel suo merito, valutando puntualmente i presupposti di legge e adottando un nuovo provvedimento adeguatamente motivato. Il ricorrente ha dunque visto riconosciuto il diritto a un esame sostanziale della sua istanza, eliminando l'ostacolo procedurale rappresentato dal decreto di archiviazione.

Massima

Costituisce esercizio illegittimo del potere amministrativo il provvedimento di irricevibilità e archiviazione di un'istanza di conversione di permesso di soggiorno che non sia sorretto da una motivazione specifica fondata sui presupposti legali e dalla verificazione concreta dei requisiti richiesti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppe Caruso,	Presidente
Marcello Bolognesi,	Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, recante l’archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Genova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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