Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA13 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202601641/2026

3i - Immigrazione - Revoca Permesso Di Soggiorno Ue - Ricorso Gerarchico - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente vertenza riguarda il ricorso proposto da un cittadino straniero, identificato come Stefano Celeste Cozzi, contro un decreto emanato dal Prefetto della Provincia di Milano in data 9 dicembre 2021 e notificato successivamente il 27 agosto 2022. Il decreto impugnato disponeva la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo, identificato dal numero M983460. Il ricorrente, titolare di tale permesso, aveva promosso il ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio e di tutti gli atti connessi e conseguenziali, sostenendo l'illegittimità della revoca della sua autorizzazione al soggiorno. Il fatto che il ricorso sia stato proposto a distanza di circa nove mesi dalla notifica del decreto suggerisce che il ricorrente ha presentato ricorso dopo aver esaurito il termine per l'impugnazione entro il termine ordinario, oppure che ha colto un momento opportuno per sollevare la questione dinanzi alla magistratura amministrativa.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari è regolata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE e che costituisce il Testo Unico per l'immigrazione. Il permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo è uno status giuridico particolare, riconosciuto ai cittadini comunitari che hanno dimostrato una stabile presenza nel territorio nazionale per un periodo prolungato ed è disciplinato dalla normativa comunitaria. La revoca di tale permesso non è un atto arbitrario ma deve essere fondato su ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, e deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevole fondamento fattuale. La Prefettura dispone dei poteri amministrativi per emettere provvedimenti limitativi della permanenza nel territorio nazionale nei casi previsti dalla legge, tuttavia questi provvedimenti rimangono soggetti al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo.

La questione giuridica

La controversia sottesa al ricorso riguardava la legittimità della decisione prefettizia di revocare il permesso di soggiorno di lungo periodo del ricorrente, ovvero se il Prefetto avesse agito con il dovuto fondamento normativo e fattuale, se fossero stati rispettati i principi procedurali e sostanziali applicabili, e se il provvedimento avesse violato diritti riconosciuti al titolare del permesso dal diritto dell'Unione europea. Il ricorrente evidentemente contestava sia il procedimento attraverso il quale era stata presa la decisione che il merito della decisione stessa, richiedendo al giudice amministrativo di sindacare il comportamento della pubblica amministrazione attraverso il controllo della conformità alla legge e ai principi generali dell'ordinamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che durante il corso del procedimento fosse sopravvenuta una circostanza tale da determinare la carenza di interesse del ricorrente a ottenere il provvedimento richiesto. Sebbene il testo della sentenza non espliciti le ragioni specifiche, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando la questione che era stata originaria motivo del ricorso cessa di essere rilevante o controversa, oppure quando lo status quo ante viene ripristinato per effetto di altri interventi normativi, amministrativi o fattuali. Il collegio giudicante ha manifestamente ritenuto che, indipendentemente dal merito della domanda, il ricorrente non potesse più trarre vantaggio pratico dall'accoglimento del ricorso medesimo, rendendo logicamente priva di utilità la pronuncia sulla questione di legittimità del decreto prefettizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, non entrando nel merito della questione sostanziale sollevata. Le spese del procedimento sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali senza oneri a carico dell'altra. Il giudice ha ordinato inoltre che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, secondo le modalità ordinarie dei provvedimenti giudiziali, e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti personali conforme alle norme sulla protezione dei dati.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo sopravviene quando, durante il corso del giudizio, sia venuta meno l'utilità pratica della pronuncia per effetto di circostanze che escludono il perseguimento dell'interesse originario, restituendo all'amministrazione il margine di discrezionalità entro il quale operar.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stefano Celeste Cozzi,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli,	Referendario
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Milano, datato 09.12.2021 e notificato in data 27.08.2022 avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo M983460, nonché di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 2913 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Principe Eugenio 30;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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