Sentenza n. 202601643/2026
3i - Immigrazione - Permesso Soggiorno Ue - Revoca - Rigetto Istanza Di Aggiornamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso presentato dinanzi al TAR Lombardia avverso un provvedimento della Questura di Monza e Brianza del 22 giugno 2022, con il quale era stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo nei confronti del ricorrente. Il permesso di soggiorno di lungo periodo è uno status giuridico che consente a un cittadino straniero di risiedere stabilmente in Italia per un periodo indefinito, superiore ai cinque anni, ed è subordinato a specifici requisiti normativi. La revoca di tale permesso rappresenta un provvedimento gravissimo poiché comporta la perdita della condizione di soggiornante regolare e espone il soggetto al rischio di rimpatrio coattivo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari è contenuta principalmente nel Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 1998) e nel Regolamento di esecuzione. Il permesso di soggiorno di lungo periodo è regolato dalla Direttiva 2003/109/CE e dal Decreto Legislativo n. 30 del 2007, che fissano i criteri e le procedure per il rilascio, il rinnovo e soprattutto la revoca. La revoca del permesso può avvenire per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o per venir meno dei requisiti legittimanti, ed è sottoposta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo. Il ricorso è stato esaminato secondo le regole del Codice del Processo Amministrativo, vigente all'epoca della pronuncia.
La questione giuridica
Il nodo centrale era la legittimità della revoca del permesso di soggiorno disposta dall'amministrazione. Il ricorrente ha probabilmente contestato sia il procedimento (se sia stata rispettata la forma, la comunicazione dei motivi, la possibilità di controdeduzioni) sia il merito della decisione (se sussistessero effettivamente i presupposti di legge per revocare lo status). La questione presentava rilevanza sia sotto il profilo della tutela dei diritti del singolo che sotto quello dell'osservanza delle normative internazionali sulla protezione degli stranieri e dei relativi standard procedurali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso dell'udienza straordinaria del 20 febbraio 2026, ha accertato che la materia del contendere era cessata. Ciò significa che gli eventi verificatisi durante la pendenza del ricorso hanno reso la controversia priva di interesse concreto: il permesso di soggiorno potrebbe essere stato reintegrato dall'amministrazione, oppure potrebbe essere scaduto per altre cause, oppure circostanze successive hanno determinato che la pretesa originaria del ricorrente fosse ormai non più concretamente perseguibile o già soddisfatta. La cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo amministrativo prevista da giurisprudenza consolidata e rappresenta una modalità con cui il giudice constata l'inutilità della prosecuzione del giudizio. Non essendo emersa alcuna questione giuridica di principio che potesse giustificare una decisione nel merito, il collegiale ha optato per la declaratoria di estinzione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti e ordinando l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei fascicoli e nel documento pubblicato, in attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali contenuta nel Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e nel Regolamento europeo GDPR.
Massima
La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo cessa di costituire materia del contendere quando, nel corso del giudizio amministrativo, la situazione fattiva e giuridica della parte subisce modificazioni tali da rendere non più concretamente perseguibile o utilmente decisibile la pretesa originaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Stefano Celeste Cozzi, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Annamaria Gigli, Referendario per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 22.6.2022 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo; sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via Dante Alighieri, 7; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Monza e Brianza, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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