Sentenza n. 202601879/2026
3l - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Istanza Di Rinnovo - Archiviazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona (identità protetta da oscuramento su ordine del giudice) ha presentato ricorso davanti al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento di un decreto di archiviazione emanato dalla Questura in data 23 novembre 2020. Tale decreto archiviava l'istanza presentata dal ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno. La controversia affonda le radici nella amministrazione dell'immigrazione e nella gestione dei procedimenti di prolungamento dei titoli di permanenza in territorio italiano. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che, anziché procedere al rinnovo, ha invece deciso di archiviare la pratica. A distanza di anni (il ricorso è stato proposto nel 2024 per un atto del 2020), la questione è arrivata in giudizio amministrativo con l'avvocato Nicola Manna quale difensore del ricorrente, mentre il Ministero dell'Interno, benché controparte naturale, ha scelto di non costituirsi in giudizio per sostenere la legalità del provvedimento.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione) e dalle relative norme di attuazione, che disciplinano i procedimenti di concessione, rinnovo e revoca dei titoli di permanenza. Le istanze di rinnovo devono essere esaminate dalla Questura competente sulla base dei requisiti previsti dalla legge, con obbligo di motivazione qualora la richiesta sia accolta o respinta. Nel sistema del processo amministrativo italiano, il ricorso al TAR deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, termine perentorio stabilito dall'articolo 21-bis del Codice del Processo Amministrativo. La sentenza richiama inoltre i principi sulla protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679), evidenziando come il tema del diritto all'oblio e alla riservatezza sia centrale anche in sede giurisdizionale.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nella legittimità del decreto di archiviazione emesso dalla Questura e nella correttezza dei presupposti processuali che consentivano al ricorrente di impugnare tale provvedimento dinanzi al TAR. In particolare, si poneva il problema se il ricorrente avesse agito entro i termini legali, se possedesse la necessaria legittimazione processuale e se il provvedimento fosse effettivamente impugnabile in via generale. La questione era inoltre complicata dalla struttura stessa del provvedimento di archiviazione, che presenta caratteri intermedi fra l'atto conclusivo di un procedimento e l'atto meramente ricognitivo della chiusura di un fascicolo amministrativo. Il giudice doveva valutare se il ricorso fosse stato tempestivamente proposto e se ricorressero tutti i presupposti formali per la sua ammissibilità.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Richard Goso e relatore l'estensore Fabrizio Fornataro, ha esaminato il ricorso nelle sue caratteristiche procedurali fondamentali. Pur non sviluppando in forma estesa la motivazione (aspetto tipico di certe sentenze di inammissibilità), il tribunale ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile, il che significa che il giudice ha identificato un vizio procedimentale o processuale tale da impedire l'accesso al merito della controversia. La causa più probabile di tale decisione risiede nella decadenza dal termine ordinario di sessanta giorni per ricorrere, giacché il provvedimento impugnato risale a novembre 2020 e il ricorso è stato proposto nel 2024, ben oltre il limite temporale consentito. Senza una sospensione del termine dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali non rilevabili dalla sentenza, la decadenza risulta manifesta e costituisce un presupposto processuale la cui mancanza impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione collegiale della Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo in tal modo l'accesso al sindacato amministrativo sulla legittimità del decreto di archiviazione. Conseguentemente, il giudice ha pronunciato sentenza di reiezione della domanda, senza alcuna condanna alle spese (pronunciamento di "nulla sulle spese"). L'ordinanza di esecuzione della sentenza è stata affidata all'autorità amministrativa competente, confermando il valore vincolante della decisione. Infine, il giudice ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
La decadenza dal termine ordinario di sessanta giorni per proporre ricorso al TAR contro un provvedimento della Pubblica Amministrazione è un presupposto processuale inderogabile la cui mancanza rende il ricorso inammissibile, impedendo al giudice di valutare il merito della controversia anche quando l'istante lamenta profili di illegittimità dell'atto impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Consigliere per l'annullamento - del decreto di archiviazione adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 23.11.2020 sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da -OMISSIS-; - di ogni atto connesso; sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara il ricorso inammissibile; 2) nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
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