Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA1 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600441/2026

Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Stagionale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Questura competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di lavoratore stagionale. La domanda è stata rigettata dall'amministrazione, la quale non ha concesso il documento richiesto nonostante il ricorrente asserisse di possedere i requisiti previsti dalla normativa per tale tipologia di soggiorno. Contro questo provvedimento di diniego, il ricorrente ha impugnato la decisione amministrativa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, contestando la legittimità del rigetto e assumendo che il diniego fosse privo di adeguata motivazione ovvero fondato su presupposti di fatto o di diritto erronei. La controversia attiene quindi al diritto di un cittadino straniero di ottenere un permesso di soggiorno nel nostro ordinamento per lo svolgimento di attività lavorativa a carattere temporaneo e stagionale.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, nonché dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999, che contiene le norme di attuazione del medesimo decreto legislativo. In particolare, l'ordinamento italiano prevede specifiche condizioni per il rilascio di permessi di soggiorno temporanei per lavoratori stagionali, i quali devono essere in possesso di una preventiva dichiarazione di disponibilità da parte del datore di lavoro, nonché di idonea documentazione attestante l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale in Italia. Inoltre, deve sussistere una valutazione favorevole da parte delle autorità competenti circa la compatibilità con il mercato del lavoro nazionale e il rispetto delle procedure previste dalla normativa.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. In particolare, era necessario verificare se l'amministrazione avesse agito in conformità alle norme di legge, se avesse fornito una motivazione esaustiva e corretta del proprio provvedimento, e se sussistessero effettivamente i presupposti per il diniego ovvero se il ricorrente possedesse invece i requisiti richiesti dalla legge. La questione coinvolge altresì il diritto del cittadino straniero a ottenere una risposta amministrativa tecnicamente consona alle norme vigenti e il principio della trasparenza e della corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Marche ha analizzato i presupposti legali e fattuali del provvedimento di rigetto e ha riscontrato che l'amministrazione avesse violato le norme procedure e sostanziali applicabili in materia di rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente possedesse i requisiti previsti dalla legge e dalla normativa secondaria per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, e che il diniego fosse fondato su valutazioni erronee ovvero su una applicazione distorta della normativa. Il tribunale ha accertato inoltre che la motivazione addotta dall'amministrazione fosse insufficiente, generica o comunque non idonea a giustificare il provvedimento in questione. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto per l'illegittimità dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto emanato dalla Questura, dichiarando la necessità di ripetersi della procedura amministrativa con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale al ricorrente. L'annullamento del provvedimento implica che l'amministrazione dovrà riconsiderare la posizione del ricorrente e provvedere al rilascio del documento richiesto ove sussistano effettivamente i requisiti legali. Potranno inoltre essere liquidate le spese di giudizio in favore della parte ricorrente.

Massima

Viola i principi di corretta procedura amministrativa e la normativa vigente in materia di immigrazione il rigetto ingiustificato di un'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale quando il richiedente possegga i presupposti legali richiesti dalla legge e l'amministrazione non fornisca adeguata e corretta motivazione del diniego.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere, Estensore
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento at -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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