Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA2 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600448/2026

Rigetto Della Domanda Di Proroga Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro-Casi Particolari Ex Art. 27 T.u.i.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha presentato ricorso al TAR Marche avverso il diniego della domanda di proroga dello stesso permesso, disposto dall'ufficio immigrazione competente. La proroga era stata richiesta secondo le previsioni dell'articolo 27 del Testo Unico sull'Immigrazione, che disciplina i cosiddetti casi particolari in cui la legge consente il mantenimento o l'estensione del titolo di soggiorno, al di là dei termini ordinari di validità. Il richiedente si trovava in una situazione che, secondo la sua prospettiva, rientrava tra le fattispecie di cui a tale norma, tuttavia l'amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta senza fornire adeguate motivazioni o ritenendo non configurabili i presupposti previsti dalla legge.

Il quadro normativo

La disciplina della proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998, Testo Unico sull'Immigrazione, in particolare nell'articolo 27, il quale stabilisce che in specifici casi particolari e straordinari, ricorrenti determinate circostanze, l'autorità amministrativa può concedere proroghe anche quando non sussistano i presupposti ordinari previsti dalla legge. Tali casi comprendono situazioni di forza maggiore, impossibilità materiale o giuridica di eseguire l'allontanamento dal territorio, esigenze sanitarie, necessità di completare procedimenti amministrativi pendenti o altre circostanze eccezionali che la giurisprudenza ha progressivamente identificato. La norma si pone come clausola di equità e ragionevolezza nell'ambito della disciplina amministrativa dell'immigrazione, operando un bilanciamento tra le esigenze di controllo dei flussi migratori e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda se ricorressero effettivamente i presupposti di cui all'articolo 27 TUI per la concessione della proroga richiesta e se l'amministrazione fosse tenuta a provvedervi, nonché se il diniego fosse stato sufficientemente motivato alla luce dei fatti allegati dal ricorrente. In secondo luogo, la questione investe il tema della discrezionalità amministrativa nell'applicazione di una norma aperta come quella relativa ai "casi particolari", il cui esercizio deve comunque rispettare i principi della proporzionalità, della ragionevolezza e del rispetto del diritto di difesa. Il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse valutato superficialmente la sussistenza dei presupposti o avesse fondato il suo diniego su considerazioni non previste dalla norma.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che, all'esame dei fatti allegati e documentati dal ricorrente, ricorressero effettivamente le condizioni previste dall'articolo 27 TUI per la concessione della proroga. Il collegio ha svolto un giudizio di legittimità sul provvedimento negativo, verificando se l'amministrazione avesse correttamente interpretato la norma e valutato i presupposti fattici in modo razionale e proporzionato. Ha riscontrato che il diniego era stato espresso in modo sommario, senza una puntuale ed esauriente considerazione delle circostanze addotte dal ricorrente e senza ricondurre il provvedimento ai criteri legali pertinenti. Il TAR ha concluso che il diniego era affetto da vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria, e violazione dei principi di buona amministrazione, configurandosi una chiara illegittimità del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR Marche ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego della proroga del permesso di soggiorno. Ne consegue che l'ufficio immigrazione è stato vincolato a riesaminare la domanda secondo i corretti criteri legali e a provvedere, qualora continui a sussistere il fondamento fattico, con il rilascio della proroga richiesta o, in alternativa, con una motivazione che rispetti pienamente le prescrizioni legali e la trasparenza amministrativa. Il ricorso è stato accolto con rinvio all'amministrazione per la corretta definizione del procedimento.

Massima

In tema di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il diniego di proroga nei casi particolari di cui all'articolo 27 del Testo Unico sull'Immigrazione deve fondarsi su una valutazione puntuale e razionale dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, con violazione del dovere di motivazione costituisce vizio di illegittimità idoneo all'annullamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere, Estensore
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot. 0009616 adottato l'11.2.2025 dal QUESTORE DI ANCONA, notificato il 3.4.2025, della domanda di proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro-casi particolari  ex art. 27 T.U.I., nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2025, proposto da
Albion Jashari, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona, della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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