Sentenza n. 202600442/2026
Rigetto Della Domanda Di Proroga Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro-Casi Particolari
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato domanda di proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso l'autorità competente, in una situazione caratterizzata da particolari circostanze che rendevano necessaria l'estensione della durata del titolo di soggiorno. La domanda è stata rigettata dall'amministrazione. Avverso tale diniego, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, contestando la legittimità del provvedimento impositivo e sostenendo che sussistevano i presupposti per ottenere la proroga secondo la normativa applicabile ai casi particolari prevista dall'ordinamento dell'immigrazione. Il TAR Marche, sezione seconda, è stato quindi investito della controversia sulla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi di soggiorno per attività lavorative nelle situazioni che si discostano dai percorsi ordinari.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è contenuta nel decreto legislativo 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, il quale prevede specifici istituti per il rilascio e la proroga dei titoli di soggiorno subordinati all'esercizio di un'attività lavorativa. L'amministrazione deve valutare la sussistenza dei presupposti di legge, verificando sia il mantenimento della situazione lavorativa che la permanenza dei motivi che hanno originato il rilascio iniziale. La legge riconosce inoltre specifiche previsioni per i casi particolari, ossia situazioni eccezionali o di rilevanza sociale che giustifichino l'adozione di misure derogatorie rispetto ai criteri ordinari, al fine di garantire un equilibrio tra l'esigenza di controllo migratorio e quella di tutela dei diritti della persona in situazioni meritevoli di protezione.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nel verificare se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel valutare se le circostanze particolari invocate dal ricorrente integrassero i presupposti normativi per la concessione della proroga richiesta. La controversia riguardava in particolare il modo in cui l'amministrazione aveva pesato e apprezzato gli elementi fattuali della situazione specifica, ovvero se avesse violato canoni di ragionevolezza e di proporzionalità nella decisione di rigetto. Era in gioco altresì il diritto della persona straniera a un trattamento amministrativo legittimo e non arbitrario nella gestione della propria posizione giuridica in relazione al permesso di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha accertato che l'amministrazione non aveva adeguatamente considerato le particolari circostanze allegate dal ricorrente, oppure le aveva valutate in modo irragionevole e sproporzionato rispetto ai presupposti normativi previsti per i casi particolari. Il giudice amministrativo ha ritenuto che gli elementi fattuali dedotti dal ricorrente, correttamente interpretati alla luce dei principi di proporzionalità e di tutela della persona, avrebbero dovuto condurre a un esito diverso da parte dell'amministrazione. Pertanto il TAR ha concluso che il diniego della proroga fosse illegittimo per violazione dei criteri di corretta amministrazione, eccesso di potere o inosservanza della normativa sostanziale applicabile. L'accoglimento del ricorso consegue logicamente dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
La decisione
Il TAR Marche ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di proroga del permesso di soggiorno emesso dalla competente autorità. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a riprendere in esame la domanda secondo i dettami della legge e ad adottare un nuovo provvedimento legittimo, valutando correttamente i presupposti sostanziali rilevanti nel caso concreto. La decisione comporta il ripristino della posizione giuridica del ricorrente secondo le esigenze della legalità amministrativa.
Massima
La domanda di proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di circostanze particolari deve essere sottoposta da parte dell'amministrazione a una valutazione rigorosamente aderente ai criteri normativi di legge e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, non potendo essere rigettata sulla base di una valutazione arbitraria o irragionevole dei presupposti di fatto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore Giovanni Ruiu, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere per l'annullamento del decreto con cui il Questore di Ancona ha respinto la domanda di proroga del 20.03.2023 del permesso di soggiorno per motivi di lavoro – casi particolari ex art. 27 dlgs 286/1998 in assenza di proroga del nulla osta scaduto, ed ha dichiarato inammissibile l’istanza di nuovo rilascio del permesso di soggiorno dell’8.04.2024 dopo essere uscito e rientrato nel territorio nazionale prima del rilascio in data 17.05.2024 del nuovo nulla osta; sul ricorso numero di registro generale 846 del 2025, proposto da: Luan Lushi, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Brugiapaglia, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Ancona, in persona del Questore p.t., U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Ancona e di U.T.G. - Prefettura di Ancona; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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