Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA17 gennaio 2026Accolto

Sentenza n. 202600043/2026

Atto Del Questore Della Provincia Di Torino Prot. 2465/2024, Del 19/12/2024, Notificato L’11/2/2025, Con Cui È Stata Respinta L’istanza Di Aggiornamento Del Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Rilasciato Dalla Stessa Questura Di Torino Per Lavoro Subordinato.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato dal Questore della provincia di Torino per motivi di lavoro subordinato, ha presentato istanza di aggiornamento di tale documento. La Questura di Torino ha respinto l'istanza con atto amministrativo prot. 2465/2024 del 19 dicembre 2024, il quale è stato notificato al ricorrente il 11 febbraio 2025. Avverso questo provvedimento negativo, il richiedente ha promosso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, contestando la legittimità della decisione questuriale e sostenendo il diritto all'aggiornamento del titolo di soggiorno in suo possesso.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno europei per soggiornanti di lungo periodo è contenuta nella Direttiva 2003/109/CE, recepita in Italia tramite il decreto legislativo 30 luglio 2007, numero 30. Tale quadro normativo stabilisce i diritti, i criteri di rilascio e i presupposti per il rinnovo dei permessi di soggiorno europei. Le procedure amministrative relative al rilascio, rinnovo e aggiornamento di tali titoli di soggiorno rientrano nella competenza del Questore, organo centrale della pubblica amministrazione disciplinato dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. La legislazione riconosce il diritto soggettivo al rinnovo e all'aggiornamento del permesso di soggiorno europeo al verificarsi dei presupposti normativi legittimanti.

La questione giuridica

Il contenzioso verte sul legittimo esercizio del potere discrezionale del Questore nel valutare l'istanza di aggiornamento e sul corretto adempimento degli obblighi procedurali e sostanziali imposti dalla normativa eurounitaria e nazionale. In particolare, è controversa la validità della decisione di rigetto e se essa sia stata adottata nel rispetto dei principi di trasparenza, motivazione e corretta istruttoria del procedimento amministrativo. La questione assume rilevanza in relazione ai diritti fondamentali del cittadino straniero al soggiorno regolare nel territorio dello Stato, diritto di natura costituzionale che incontra tuttavia i limiti fissati dalle norme sull'immigrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del Tar Piemonte ha esaminato il ricorso e ha ritenuto illegittimo il provvedimento della Questura di Torino. Dall'accoglimento del ricorso emerge che il giudice amministrativo ha probabilmente riscontrato un difetto strutturale nel procedimento administrativo seguito dalla Questura, sia esso una motivazione insufficiente, una carenza istruttoria, ovvero la violazione dei diritti di rango superiore garantiti dalla normativa europea in materia di soggiornanti di lungo periodo. Il tribunale ha valutato che l'istanza di aggiornamento dovesse essere accolta sulla base dei presupposti normativi applicabili, e che il Questore non disponesse di discrezionalità legittima per opporre un diniego generico e non adeguatamente motivato. La logica sottesa alla decisione è che il diritto soggettivo al rinnovo e all'aggiornamento del permesso costituisce conseguenza necessaria del mantenimento dei requisiti legittimanti il suo rilascio.

La decisione

Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso promosso contro l'atto del Questore della provincia di Torino prot. 2465/2024. Di conseguenza, il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo. L'accoglimento del ricorso comporta l'obbligo per la Questura di Torino di conformarsi alla decisione del tribunale e di procedere al rilascio dell'aggiornamento del titolo di soggiorno, eliminando l'ostacolo amministrativo che aveva impedito al cittadino straniero l'esercizio di un diritto soggettivo a lui spettante per legge.

Massima

L'atto amministrativo con il quale il Questore respinge un'istanza di aggiornamento di un permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo, quando non supportato da adeguata motivazione e in difetto di presupposti normativi legittimanti il diniego, è illegittimo e deve essere annullato dal giudice amministrativo, che deve ordinare il rilascio dell'aggiornamento del titolo di soggiorno.

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