Sentenza n. 202600229/2026
Provvedimento N. 1278 Emesso Dalla Questura Di Torino In Data 18.7.2024 E Notificato In Data 8.10.2024 Di Rigetto Dell’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Del Ricorrente Da Lavoro Subordinato In Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Ue Di Lungo Periodo.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - sezione di Torino contro il provvedimento n. 1278 emesso dalla Questura di Torino in data 18 luglio 2024 e notificatogli l'8 ottobre dello stesso anno. Il ricorso contestava il rigetto di un'istanza di conversione del permesso di soggiorno da "lavoro subordinato" a "soggiornanti UE di lungo periodo", presentata dallo stesso ricorrente agli uffici questurili. La questione si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri e dei diritti loro riconosciuti dal nostro ordinamento, in particolare per quanto riguarda la possibilità di trasformazione della tipologia di autorizzazione al soggiorno in relazione al mutamento della situazione personale e ai requisiti di legge. Il ricorrente aveva quindi impugnato il diniego della sua richiesta, ritenendolo illegittimo e contrario alle normative vigenti sulla conversione dei permessi di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che stabilisce le condizioni e i procedimenti per l'accesso e il mantenimento dei diversi tipi di autorizzazione al soggiorno. In particolare, la normativa prevede che il permesso di soggiorno possa essere convertito da una tipologia all'altra a fronte del verificarsi di nuovi requisiti oppure del mutamento della situazione soggettiva dello straniero, purché vengano rispettate le condizioni stabilite dalla legge stessa. Le disposizioni in materia di permesso per soggiornanti di lungo periodo, disciplinate dal citato testo unico nonché da fonti normative sopranazionali, prevedono condizioni specifiche riguardanti la residenza continuativa e la situazione economica dello straniero. La Questura, quale organo della pubblica amministrazione competente in materia, deve valutare le istanze di conversione secondo i criteri legali vigenti e non può negare arbitrariamente ciò che la legge consente.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza principalmente sul presupposto che possedeva i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la conversione dal permesso di "lavoro subordinato" a quello di "soggiornanti UE di lungo periodo", e che la Questura aveva errato nel valutare tali requisiti oppure aveva omesso le valutazioni dovute. La questione sollevava quindi un duplice profilo di diritto: da un lato, l'interpretazione corretta dei criteri legali di conversione e delle condizioni di accesso al permesso di lungo periodo; dall'altro, il rispetto del dovere amministrativo della pubblica amministrazione di valutare adeguatamente le istanze sulla base della normativa applicabile. In tale contesto, rilevante era anche la questione della tempestività e della correttezza dei procedimenti amministrativi seguiti dalla Questura nell'esame della domanda.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, esaminati gli atti del procedimento e valutate le circostanze della causa, ha ritenuto che la materia del contendere fosse venuta meno. Ciò significa che nel corso del giudizio, successivamente alla presentazione del ricorso oppure per via di circostanze sopravvenute, la controversia aveva perduto la sua necessaria attualità e concretezza. Plausibilmente, la Questura ha accolto successivamente l'istanza di conversione del ricorrente, oppure quest'ultimo ha perso interesse nel mantenimento della controversia, determinando così il venir meno della ragione di decidere. Il giudice amministrativo, di fronte a una cessazione della materia controversa, non può proseguire nel procedimento di merito perché verrebbe meno l'oggetto stesso della controversia, rendendo la decisione sulla questione di diritto priva di effetti pratici e vincolanti. Tale dichiarazione comporta l'archiviazione del ricorso per sovrvenuto venir meno dell'interesse a ricorrere.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - sezione prima, con sentenza del 10 febbraio 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere, conseguentemente rendendo il ricorso improcedibile. Tale dichiarazione comporta l'estinzione del procedimento e la risoluzione della lite per effetto del verificarsi di circostanze oggettive che hanno eliminato la situazione di conflitto tra le parti. Pur non entrando nel merito della legittimità del provvedimento impugnato, la sentenza chiude definitivamente il contenzioso tra il ricorrente e la Questura, senza necessità di ulteriori pronunce sulla questione sostanziale riguardante l'istanza di conversione del permesso di soggiorno.
Massima
Cessa la materia del contendere in un ricorso avverso il rigetto di istanza di conversione di permesso di soggiorno quando la controversia perde attualità per circostanze sopravvenute, rendendo improcedibile il ricorso per venir meno dell'interesse a decidere.
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