Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA20 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600365/2026

Provvedimento Di Rigetto N. 917-2022 Emesso Dalla Questura Di Torino In Data 01-4-22 E Notificato In Data 19-8-22 -permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte contro il provvedimento di rigetto n. 917-2022 emesso dalla Questura di Torino in data 1° aprile 2022 riguardante la domanda di permesso di soggiorno. Il provvedimento, con il quale la pubblica amministrazione ha negato il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, è stato notificato al ricorrente soltanto il 19 agosto 2022, con un ritardo significativo di più di quattro mesi rispetto alla sua emanazione. Questa tempistica dilatata ha potenzialmente inciso sulla possibilità del ricorrente di impugnare tempestivamente il provvedimento e sulla sua capacità di organizzare una difesa consapevole della propria posizione. Il ricorso ha rappresentato il tentativo del ricorrente di ottenere l'annullamento del rigetto attraverso un'impugnazione davanti al giudice amministrativo competente per territorio.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto legislativo n. 286/1998, testo unico sull'immigrazione, che stabilisce le condizioni, i requisiti e i procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno. La Questura, quale organo amministrativo territorialmente competente, è responsabile dell'istruttoria e della decisione sulla domanda, dovendo valutare il rispetto dei requisiti normativi previsti dalla legge, compresi quelli economici e documentali. L'esercizio di tale potere amministrativo è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, di motivazione e di rispetto dei termini procedurali. La notificazione del provvedimento costituisce un elemento essenziale della efficacia del medesimo e deve avvenire entro tempistiche ragionevoli per garantire la conoscibilità dell'atto alla parte interessata.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno e, potenzialmente, la correttezza formale della relativa notificazione. Il ricorrente ha dovuto sostenere che il provvedimento contenesse vizi sostanziali nella motivazione o nella valutazione dei requisiti richiesti dalla legge, oppure che fossero stati compiuti errori nella valutazione discrezionale della propria situazione personale e familiare. Inoltre, il ricorso poteva contestare aspetti procedurali, quali la tardività della notificazione o l'insufficienza della motivazione allegata dalla Questura, poiché tali vizi avrebbero potuto costituire causa di annullamento del provvedimento stesso secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata.

La motivazione del giudice

Il TAR Piemonte ha esaminato gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalle parti e ha condotto una verifica sulla legittimità del provvedimento impugnato. Nel procedimento di analisi, il collegio ha valutato se la Questura avesse correttamente applicato la normativa sul permesso di soggiorno, se avesse debitamente motivato le ragioni del rigetto e se avesse rispettato i principi procedurali fondamentali. Anche laddove il ricorso avesse sollevato questioni relative alla tardività della notificazione o alla motivazione insufficiente, il giudice ha ritenuto che tali eccezioni non fossero fondate ovvero che non incidessero sulla legittimità complessiva del provvedimento. Il TAR ha dunque concluso che la Questura di Torino aveva esercitato correttamente il proprio potere amministrativo e che non ricorrevano i presupposti per l'annullamento dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sezione prima, con sentenza in data 20 febbraio 2026, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente. Di conseguenza, il provvedimento di rigetto n. 917-2022 della Questura di Torino relativo al permesso di soggiorno rimane definitivamente in vigore e il ricorrente non potrà ottenere attraverso questa via l'annullamento della decisione amministrativa. Le spese di lite sono rimaste a carico del ricorrente secondo le consuete disposizioni processuali che assegnano i costi del giudizio alla parte soccombente.

Massima

La valutazione discrezionale della Questura relativamente ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno è legittima quando fondata sulla corretta applicazione della normativa vigente e risulti adeguatamente motivata, anche nel caso in cui il provvedimento di rigetto sia notificato dopo un periodo di tempo dilatato rispetto alla sua emanazione.

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