Sentenza n. 202600625/2026
Provvedimento Emesso Dalla Questura Della Provincia Di Torino, Adottato In Data 18.12.2024 (prot. Nr. 2441/2024) Notificato Il 26.3.2025 Con Cui Veniva Rigettata L’istanza Del 17.4.2023 Di Rilascio Di Permesso Di Soggiorno Ai Sensi Dell’art. 5 T.u.i. Scaduto Il 25.2.2023.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno il 17 aprile 2023, quando il suo precedente titolo di soggiorno era già scaduto in data 25 febbraio 2023, lasciandolo in una condizione di irregoiarità documentale. La Questura della provincia di Torino ha esaminato l'istanza attraverso il procedimento amministrativo ordinario e ha adottato un provvedimento di rigetto in data 18 dicembre 2024, quasi due anni dopo la presentazione della domanda. Questo lungo lasso di tempo tra la presentazione dell'istanza e il rigetto del provvedimento costituisce un elemento significativo della vicenda procedurale. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento negativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, chiedendo l'annullamento della decisione questuriale. Durante il pendere del ricorso, tra la notificazione del provvedimento il 26 marzo 2025 e la pronunzia della sentenza il 19 marzo 2026, la situazione fattuale sottostante si è modificata o è stata risolta secondo modalità tali da determinare una mutazione della materia del contendere.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998, la cui articolo 5 stabilisce i presupposti e le modalità di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno per i cittadini stranieri. Le norme amministrative che regolano i procedimenti di rilascio dei permessi di soggiorno affidano alla Questura competente il potere di valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sul fondamento delle istanze presentate dagli stranieri. Nel corso del procedimento amministrativo, lo straniero ha il diritto di ottenere una decisione entro i tempi stabiliti dalla legge, così come disciplinato dalle norme sul procedimento amministrativo generale. La corretta applicazione di queste norme presuppone una valutazione attenta della documentazione prodotta e del contesto normativo di riferimento al momento della decisione. Nel caso di permessi scaduti, la normativa prescrive condizioni e requisiti specifici per poter accedere al rinnovo o al rilascio di un nuovo titolo di soggiorno.
La questione giuridica
La controversia ruotava sulla legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura nei confronti dell'istanza di permesso di soggiorno presentata quando il precedente titolo era già decaduto. Il ricorrente contestava che il rigetto fosse ingiustificato o che la Questura non avesse correttamente motivato la propria decisione, come prescritto dalla legge sul procedimento amministrativo. Vi era una questione relativa al corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo nella valutazione di istanze di rinnovo presentate oltre i termini ordinari di decadenza del titolo precedente. La rilevanza della questione era accentuata dal lungo tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del provvedimento negativo, circostanza che poteva incidere sulla valutazione della legittimità del procedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato il ricorso, ha ritenuto che durante il pendere del giudizio fosse sopravvenuta una modifica della situazione fattuale tale da far venir meno l'interesse concretamente dedotto dal ricorrente. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta una soluzione procedurale appropriata quando il mutamento dei fatti rende impossibile o inopportuno il pronunciamento della sentenza nel merito, poiché verrebbe a mancare il rilievo pratico della decisione. Il collegio giudicante ha ritenuto che la nuova configurazione della situazione sostanziale, sopravvenuta durante il processo, impedisse di pronunciare una sentenza utile alle parti. Tale valutazione procedurale non implica un giudizio nel merito sulla correttezza o meno del provvedimento della Questura, ma semplicemente una constatazione circa la perdita di rilevanza pratica della controversia. La decisione del TAR si inscrive nella corretta applicazione della disciplina processuale che disciplina l'estinzione dei giudizi davanti alla giustizia amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il ricorso senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento impugnato. Con tale dichiarazione il giudice ha disposto l'estinzione del procedimento, poiché la situazione di fatto era mutata in modo tale da rendere priva di significato pratico una pronuncia sulla violazione di legge lamentata dal ricorrente. La decisione non comporta l'annullamento del provvedimento della Questura, né una sua conferma espressa, ma semplicemente l'impossibilità procedurale di continuare il giudizio. Il ricorrente rimane libero di intraprendere altre iniziative amministrative o giudiziarie qualora la situazione fattuale lo consenta e lo giustifichi.
Massima
Cessa la materia del contendere nel giudizio amministrativo avverso il provvedimento di rigetto di istanza di permesso di soggiorno quando, nel corso del procedimento, sopraggiunga un mutamento della situazione fattuale sottostante che renda priva di utilità pratica la decisione nel merito.
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