Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA4 marzo 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600517/2026

Provvedimento Prot. N. 2582/2024 Emesso Dalla Questura Di Torino, Con Cui È Stata Rigettata La Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Per Motivi Di Lavoro Subordinato, Nonché La Richiesta In Subordine Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, interessato al rilascio di un permesso di soggiorno con status di lungo periodo nella categoria lavoratori subordinati, ha richiesto tale documentazione alla Questura di Torino in conformità alla disciplina europea e nazionale sui diritti dei cittadini comunitari ed equiparati. A fronte di tale istanza, la Questura ha emesso il provvedimento protocollato n. 2582/2024 con il quale ha rigettato completamente la domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché alternativamente il permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale diniego e leso il proprio diritto soggettivo al rilascio della documentazione sulla base di una situazione di fatto che vi darebbe titolo, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. Tuttavia, nel corso del giudizio, la situazione soggettiva sottesa alla controversia ha subito modificazioni di rilievo, tali da incidere sulla persistenza dell'oggetto del contendere.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998 e successive modificazioni, nonché da norme europee che assicurano ai cittadini comunitari ed ai familiari il diritto alla libertà di circolazione e soggiorno. La concessione del permesso di soggiorno è un atto dovuto dell'amministrazione quando sussistono i presupposti normativi e fattuali, e deve fondarsi su valutazioni obiettive della situazione economica e professionale del richiedente. Le Questure esercitano in materia un potere amministrativo vincolato, tenuto a conformarsi ai criteri e ai requisiti stabiliti dalla legge, senza margini di discrezionalità quando le condizioni sono verificate.

La questione giuridica

La controversia riguardava l'interpretazione e l'applicazione corretta dei presupposti necessari al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché la valutazione della completezza e della legittimità della motivazione addotta dalla Questura nel rigetto della domanda. In particolare, era in discussione se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti di legge, quali la disponibilità di un contratto di lavoro stabile, la capacità economica di sostentamento e la mancanza di motivi ostativi per la sicurezza pubblica. La questione richiedeva inoltre di verificare se l'amministrazione avesse esercitato correttamente il suo potere di valutazione dei presupposti fattici.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, nel corso dell'esame della causa, ha constatato che i presupposti di fatto che caratterizzavano la controversia originaria erano venuti meno. Verosimilmente, fra il momento della presentazione del ricorso e la fase decisoria, il ricorrente ha acquisito una stabile situazione lavorativa, la Questura ha modificato il proprio procedimento valutativo o lo stesso richiedente ha ottenuto il rilascio della documentazione richiesta, ovvero si è verificata una sopravvenienza di fatto che rendeva inattuale la pronuncia sulla illegittimità del precedente rifiuto. In tali circostanze, il collegio giudicante ha correttamente riconosciuto che il ricorso aveva perso completamente di significato dal punto di vista pratico, giacché la soddisfazione della pretesa alla base della controversia era stata in qualche modo conseguita.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del procedimento senza una pronuncia nel merito sulla legittimità del provvedimento della Questura. Tale pronuncia, pur non dichiarando espressamente l'illegittimità dell'atto impugnato, ha neutralizzato gli effetti pratici del ricorso poiché la situazione soggettiva del ricorrente è stata in qualche modo ricondotta a regolarità. Rimangono in ogni caso salvi gli eventuali diritti del ricorrente alle spese processuali, qualora dimostri che il provvedimento è stato modificato per effetto della pendenza del giudizio.

Massima

L'amministrazione rimane vincolata al rilascio del permesso di soggiorno quando sussistono legittimamente i presupposti legali, e ogni valutazione dei requisiti deve rispettare i criteri obiettivi stabiliti dalla legge senza margini di valutazione discrezionale in presenza di titoli documentati di legittimazione al soggiorno.

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