Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA6 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600523/2026

Provvedimento, Prot. N. 493/2025, Adottato Dal Questore Di Torino Di Inammissibilità Della Domanda Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Cure Mediche A Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche ha presentato domanda al Questore di Torino per la conversione del proprio titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore ha adottato un provvedimento di inammissibilità della domanda, rigettandola senza procedere all'esame nel merito e senza riconoscere al ricorrente la possibilità concreta di convertire il proprio status migratorio verso una motivazione lavorativa. Il ricorrente, ritenendosi ingiustamente privato della possibilità di accedere a una nuova tipologia di permesso di soggiorno, ha impugnato il provvedimento questore dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, adducendo vizi di legittimità nella procedura e nel merito della decisione amministrativa. La controversia tocca il diritto fondamentale dell'immigrato di vedere valutata equamente la propria richiesta amministrativa, secondo i principi di trasparenza e buona amministrazione riconosciuti dall'ordinamento italiano ed europeo.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. L'articolo 39 del medesimo decreto, nella sua formulazione in vigore, consente la conversione dei permessi di soggiorno da una tipologia all'altra a determinate condizioni, disciplinando i criteri di ammissibilità e il procedimento amministrativo che deve essere seguito dall'autorità competente. Il Questore, quale autorità territorialmente competente in prima istanza, è tenuto a esaminare le domande di conversione con obiettività, verificando la sussistenza dei requisiti normativi previsti e non potendo ricorrere al meccanismo dell'inammissibilità come strumento di scriminazione o di rifiuto immotivato della valutazione nel merito. I principi di corretta procedura amministrativa, includendo il diritto di essere sentito e di ottenere una decisione motivata e ragionata, si applicano integralmente a questo genere di provvedimenti amministrativi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del ricorso da parte dell'amministrazione al provvedimento di inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno. La questione è se il Questore potesse respingere senza valutazione nel merito la richiesta di conversione, oppure se fosse obbligato a procedere all'esame dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge per autorizzare la conversione stessa. Inoltre, emerge il tema della violazione del diritto del ricorrente a ottenere una decisione amministrativa sufficientemente motivata e basata su valutazioni obiettive delle circostanze di fatto e delle norme applicabili, senza che l'amministrazione possa arbitrariamente escludere di fronte l'esame della richiesta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse affetto da vizi sostanziali e procedurali che ne determinavano l'illegittimità. Il collegio ha evidenziato come l'amministrazione non potesse ricorrere alla semplice dichiarazione di inammissibilità per eludere il suo obbligo di esaminare concretamente la domanda di conversione, applicando i criteri normativi previsti dalla legge. Ha inoltre sottolineato che la domanda presentata dal ricorrente conteneva i presupposti per essere valutata nel merito, potendo il Questore procede alla verifica dei requisiti necessari per l'autorizzazione della conversione. Il giudice amministrativo ha riconosciuto il diritto del ricorrente a una procedura amministrativa trasparente e a una decisione che considerasse effettivamente la sua situazione personale e giuridica, secondo i principi fondamentali della legalità e della buona amministrazione che vincolano l'azione della pubblica amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Questore di Torino dichiarativo dell'inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno. La pronuncia comporta l'obbligo per l'amministrazione di rivalutare la richiesta del ricorrente nel merito, esamina ndo concretamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per autorizzare la conversione da permesso per cure mediche a permesso per lavoro subordinato. Il Questore deve pertanto procedere a una nuova istruttoria della domanda secondo i principi di corretta procedura amministrativa, adottando una decisione idonea a motivare le proprie valutazioni sullo stato dei requisiti necessari.

Massima

L'amministrazione non può ricorrere a un provvedimento di inammissibilità formale per sottrarsi all'obbligo di esaminare nel merito una domanda di conversione del permesso di soggiorno, quando la richiesta sia stata inoltrata secondo le forme prescritte e contenga gli elementi idonei alla valutazione amministrativa.

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