Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA16 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600023/2026

Decreto Del Questore Di Biella Cat. A12/immig I Sez./prot.n. N. 9/21 Rig. Del 5 Marzo 2021, Avente Ad Oggetto Al Rifiuto Dell’istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Autonomo Presentata Dal Ricorrente, Notificato All’avv. Guarini In Data 8 Marzo 2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presso la Questura di Biella nel corso del 2021. Il Questore, con decreto notificato il 5 marzo 2021 e comunicato al ricorrente tramite il suo difensore l'8 marzo successivo, ha opposto un diniego all'istanza di rinnovo. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sezione di Torino, lamentando la violazione dei diritti riconosciuti dalla disciplina degli stranieri e la mancata considerazione degli elementi documentali da lui prodotti. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina relativa ai permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari intenti a svolgere attività lavorative in forma autonoma nel territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998), che regola le condizioni per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari. In particolare, per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è richiesto che il richiedente dimostri la capacità di mantenimento attraverso redditi prodotti dall'attività lavorativa autonoma, oltre a possedere una dimora idonea nel territorio nazionale. Le disposizioni amministrative prevedono che il Questore, quale autorità competente in materia di pubblica sicurezza, valuti non solo la sussistenza dei presupposti economici e abitativi, ma anche la compatibilità del soggiorno con motivi di ordine e sicurezza pubblica. La valutazione discrezionale del Questore è tuttavia sottoposta al controllo di legittimità del giudice amministrativo, che verifica l'osservanza dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del rifiuto opposto dal Questore al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e la corretta applicazione dei criteri normativi e amministrativi previsti dalla legislazione sull'immigrazione. In particolare, era in discussione se il ricorrente avesse effettivamente mantenuto durante il precedente periodo di permesso i requisiti economici e abitativi necessari per il rinnovo, ovvero se sussistessero elementi di fatto che giustificassero il diniego. La questione toccava altresì l'aspetto procedurale relativo alla corretta motivazione del provvedimento e alla considerazione della documentazione prodotta dal ricorrente. La complessità risiedeva nella necessità di bilanciare il diritto dello straniero a proseguire la propria permanenza e la sua attività lavorativa con il potere di controllo della pubblica amministrazione in materia di soggiorno e ordine pubblico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso, ha verificato la legittimità del decreto del Questore in base alla documentazione amministrativa e alle prove prodotte dalle parti. Nella valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, il collegio giudicante ha riscontrato che il ricorrente non era stato in grado di comprovare adeguatamente il mantenimento dei requisiti economici derivanti dall'esercizio dell'attività di lavoro autonomo durante il periodo di validità del precedente permesso, ovvero non aveva fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare la continuità e la compatibilità con la legge della sua attività. Il TAR ha inoltre considerato gli accertamenti effettuati dall'amministrazione e ha ritenuto che questi non fossero contraddittori con la documentazione presentata dal ricorrente, confermando la ragionevolezza della decisione amministrativa. La motivazione del Questore è stata ritenuta legittima anche sotto il profilo della procedure, essendo stata formulata in modo da evidenziare i presupposti fattuali e normativi alla base della negazione del rinnovo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando così la legittimità del decreto del Questore di Biella che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. La pronuncia comporta la definitiva applicazione del provvedimento amministrativo di diniego, salvo ulteriori iniziative legali presso la Corte d'Appello Amministrativa. Il ricorrente rimane assoggettato alle conseguenze del rigetto della propria istanza di rinnovo secondo le disposizioni legislative vigenti, che prevedono la perdita del diritto di soggiorno al termine del precedente permesso.

Massima

L'amministrazione competente, nel rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, agisce legittimamente ove riscontri l'insufficiente dimostrazione dei requisiti economici e abitativi prescritti dalla legge durante il periodo di validità del permesso precedente, fermi restando il controllo di proporzionalità e ragionevolezza da parte del giudice amministrativo.

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