Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA3 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600193/2026

Provvedimento Del Questore Della Provincia Di Novara In Data 27 Aprile 2021, Cat.a 12/imm. Nr. 45/2021, Notificato Al Ricorrente Il 6 Maggio 2021, Con Il Quale È Stata Rigettata L'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno, Con L'intimazione Ad Abbandonare Il Territorio Nazionale Entro 15 Giorni Lavorativi Dalla Notifica

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte contro un provvedimento del Questore della provincia di Novara. Il Questore, con atto del 27 aprile 2021, ha rigettato l'istanza del ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno e ha intimato l'abbandono del territorio nazionale italiano entro quindici giorni lavorativi dalla notifica, avvenuta il 6 maggio 2021. Il ricorrente ha contestato tale decisione ritenendola illegittima, probabilmente sostenendo che fossero sussistenti i presupposti di diritto per il rilascio o il rinnovo del permesso o che il procedimento amministrativo fosse viziato da profili di illegittimità. La controversia si inserisce nel contesto del diritto degli stranieri e della disciplina dei permessi di soggiorno in Italia, dove il rifiuto del rinnovo comporta conseguenze significative per la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal decreto legislativo 286 del 1998, il testo unico sull'immigrazione, che disciplina le condizioni e le modalità di ingresso, soggiorno e allontanamento degli stranieri dal territorio italiano. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato al permanere delle condizioni previste dalla legge al momento del rilascio o alla sussistenza di specifiche fattispecie che consentono il mantenimento della protezione internazionale o della residenza regolare. La decisione del Questore, quale autorità competente ai sensi del decreto legislativo 286 del 1998, può essere impugnata davanti al giudice amministrativo mediante ricorso entro sessanta giorni dalla notifica. I vizi procedurali, la carenza di istruttoria adeguata, la violazione dei principi di ragionevolezza e di correttezza dell'azione amministrativa costituiscono motivi di ricorso riconosciuti dalla giurisprudenza amministrativa.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della decisione del Questore di rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero se sussistevano effettivamente gli elementi di fatto e di diritto che giustificavano tale rifiuto. In particolare, era in discussione se permanessero le condizioni richieste dalla normativa per il rinnovo oppure se il provvedimento fosse stato assunto in mancanza di un'adeguata istruttoria, di un'esame puntuale della situazione soggettiva del ricorrente, oppure in violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. La questione concerneva altresì la corretta applicazione della disciplina sulla decadenza del diritto al soggiorno e sulla eventuale possibilità di autorizzare la permanenza sulla base di altre disposizioni di legge applicabili.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando gli elementi di fatto e di diritto, ha ritenuto che il Questore fosse legittimato a rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della normativa vigente, poiché non risultava sussistere le condizioni necessarie per il rilascio o il mantenimento del titolo di soggiorno. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'istruttoria svolta dal Questore fosse corretta e che il provvedimento non presentasse vizi procedurali tali da determinarne l'illegittimità. Il giudice ha accertato che il ricorrente non poteva vantare diritti al rinnovo sulla base della disciplina applicabile, considerando la situazione fattuale concreta e l'assenza di circostanze che giustificassero un esito diverso. Non sono state riscontrate violazioni dei principi di correttezza, trasparenza o ragionevolezza nell'operato della pubblica amministrazione, confermando così la validità dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la legittimità del provvedimento del Questore di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e dell'intimazione di abbandono del territorio nazionale. La conseguenza della sentenza è che il ricorrente rimane vincolato dal provvedimento amministrativo del Questore e ha l'obbligo di ottemperare all'ordine di abbandono entro il termine fissato, salvo che non provveda al ricorso in sede di legittimità costituzionale o ricorra a ulteriori mezzi di impugnazione ove disponibili. Non è stata riconosciuta alcuna illegittimità nel procedimento amministrativo nè sono state rilevate circostanze tali da giustificare una diversa decisione sulla permanenza dello straniero in Italia.

Massima

Il Questore è legittimato a rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno quando sussista carenza dei requisiti normativi per il mantenimento della protezione migratoria, e il relativo provvedimento di intimazione all'abbandono del territorio è legittimo allorché fondato su una corretta istruttoria amministrativa e sulla corretta interpretazione della disciplina applicabile in materia di immigrazione.

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