Sentenza n. 202600216/2026
Decreto Della Questura Della Provincia Di Torino, Datato 27/01/2020 (notificato A Mani Il 28 Gennaio 2021) Prot. Nr. 221/2020, Con Il Quale Si Rigetta L'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Presentata Tramite Circuito Postale In Data 10/10/2016 Nonché Richiesta Di Annullamento Di Ogni Altro Atto Al Suddetto Decreto Presupposto, Conseguente E/o Comunque Connesso
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura della Provincia di Torino mediante deposito tramite circuito postale nella data del 10 ottobre 2016. Con decreto della Questura datato 27 gennaio 2020 e notificato al ricorrente il 28 gennaio 2021, protocollo numero 221/2020, l'amministrazione ha rigettato tale istanza di rinnovo. Avverso questo provvedimento e contro ogni atto ad esso consequenziale, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sezione prima di Torino, contestando sia la legittimità della decisione di rigetto che i profili procedurali e formali del provvedimento amministrativo. La controversia ruota intorno alla validità amministrativa del diniego e alla corretta applicazione della normativa in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno, in un ambito nel quale la tempestività e la completezza delle istanze costituiscono elementi determinanti.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che individua i presupposti, le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri. La normativa amministrativa di riferimento comprende inoltre le direttive funzionali impartite dal Ministero dell'Interno in merito ai criteri di valutazione delle istanze, ai termini procedurali, alle modalità di presentazione e ai requisiti sostanziali che devono essere soddisfatti affinché il rinnovo possa essere acccolto. In particolare, le questure operano in qualità di autorità amministrativa competente secondo i criteri stabiliti dalla legge, dovendo verificare sia il possesso dei presupposti normativi per il rinnovo sia la corretta osservanza delle formalità procedurali che caracterizzano il procedimento amministrativo.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia verte sulla legittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo notificato a distanza di più di tre anni dalla presentazione della domanda, nonché sulla correttezza della motivazione addotta dalla Questura per giustificare il diniego. La questione presenta profili sia di natura sostanziale, relativi all'effettivo diritto del ricorrente al rinnovo sulla base della normativa vigente, sia di natura procedurale, concernenti l'adeguatezza delle comunicazioni amministrative e il rispetto dei tempi e delle forme previsti dalla legge per la gestione delle istanze di permesso di soggiorno. È rilevante inoltre stabilire se la modalità di presentazione mediante circuito postale abbia creato profili di invalidità della domanda o se, al contrario, tale canale di trasmissione fosse legittimo e conforme alle disposizioni amministrative in vigore.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la ricorrenza dei presupposti necessari per accogliere il ricorso, ha proceduto all'analisi della legittimità del decreto della Questura sia sotto il profilo della correttezza sostanziale della decisione che sotto quello della regolarità dei procedimenti amministrativi seguiti. Il giudice amministrativo ha esaminato se l'istanza presentata tramite posta fosse formalmente ed effettivamente ricevuta dall'amministrazione entro i termini utili, e se la stessa contenesse tutti gli elementi necessari affinché la Questura procedesse alla relativa istruttoria. Nel valutare la documentazione allegata al ricorso e gli atti acquisiti nel fascicolo amministrativo, il TAR ha concluso che gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua cognizione non consentivano di ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, accogliendo implicitamente le argomentazioni difensive della Questura circa l'inesistenza dei presupposti o la carenza dei requisiti normativi necessari per il rinnovo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso proposto dal cittadino straniero e, di conseguenza, conferma la legittimità del decreto della Questura di Torino datato 27 gennaio 2020 che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione implica che il diniego amministrativo rimane definitivo e che non vi sono profili di illegittimità apprezzabili, né sotto il profilo procedurale né sotto quello sostanziale, tali da giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato o degli atti da esso derivati. Il ricorrente rimane pertanto soggetto alle conseguenze amministrative e di status inerenti al rigetto della propria istanza di rinnovo.
Massima
La Questura, in sede di valutazione di istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, legittimamente rigetta la domanda quando sussistono carenze nei presupposti normativi o procedurali richiesti dalla legge, e tale rigetto rimane atto amministrativo legittimo anche a distanza temporale dalla presentazione della domanda, salvo che il ricorrente non dimostri specifiche violazioni procedurali che inficino la validità del provvedimento.
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