Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA6 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600522/2026

Provvedimento Della Questura Di Torino Prot. Nr. 1798/24 Del 31.10.24 Di Rigetto Della Richiesta Di Permesso Di Soggiorno Di Lungo Periodo Ex Art. 9 D.lgs. 286/98;

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia verte sul rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo presentata da uno straniero presso la Questura di Torino, il quale aveva inoltrato la domanda secondo le procedure previste dalla normativa nazionale. La Questura, con provvedimento amministrativo protocollato al numero 1798/24 emesso il 31 ottobre 2024, ha respinto la richiesta senza accordare il beneficio richiesto. Avverso questo provvedimento negativo, l'interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, assumendo che il rigetto fosse illegittimo, ingiustificato o non correttamente motivato secondo la legge. Il ricorso sollevava questioni di diritto sostanziale e procedurale rilevanti per la tutela del diritto di soggiorno prolungato sul territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che costituisce il Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione. In particolare, l'articolo 9 di tale decreto regola il permesso di soggiorno di lungo periodo, un documento che consente allo straniero di rimanere stabilmente nel territorio dello Stato italiano per un periodo prolungato senza necessità di successivi rinnovi, previo il soddisfacimento di specifici requisiti fissati dalla legge. Tra questi requisiti rientrano elementi quali la disponibilità di una fonte stabile di reddito, l'iscrizione in anagrafe, l'assenza di precedenti penali per determinati reati, nonché la coerenza con i principi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. La competenza a valutare e decidere sulla concessione del permesso di lungo periodo è attribuita alle Questure, che agiscono quale autorità amministrativa locale dell'Interno, mentre il sindacato sulla legittimità dei loro provvedimenti appartiene ai Tribunali Amministrativi Regionali.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la correttezza della valutazione compiuta dalla Questura nella negazione del permesso, sostenendo che il provvedimento di rigetto era privo di idonea motivazione, oppure era fondato su una errata interpretazione dei requisiti normativi di legge, ovvero era affetto da altre illegittimità di ordine procedurale o sostanziale. In particolare, la controversia concerneva se l'amministrazione avesse correttamente accertato il possesso dei presupposti di legge per la concessione del lungo periodo, e se la decisione negativa fosse stata adeguatamente giustificata e documentata. La questione era rilevante anche perché il permesso di lungo periodo incide direttamente sul diritto fondamentale di soggiorno stabile e sulla possibilità per lo straniero di pianificare il proprio futuro nel territorio italiano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso nel merito e ha riscontrato che il provvedimento della Questura era viziato da illegittimità. Nella fattispecie, il collegio giudicante ha ritenuto che la Questura non aveva correttamente applicato i criteri e i parametri stabiliti dalla legge per valutare il diritto del ricorrente al permesso di lungo periodo, sia perché aveva omesso di considerare elementi rilevanti ai fini della decisione, sia perché aveva operato una valutazione incoerente con il quadro normativo di riferimento. Il giudice amministrativo ha inoltre accertato che la motivazione fornita dal provvedimento amministrativo era insufficiente a giustificare il rigetto, non dando conto delle ragioni fattuali e giuridiche che avrebbero dovuto fondare il diniego. Pertanto, il TAR ha concluso che la Questura aveva esercitato illegittimamente il suo potere discrezionale in materia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Questura di Torino del 31 ottobre 2024, dichiarando l'illegittimità del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo. La sentenza ordina alla Questura di rivedere la propria decisione e di riesaminare la domanda dell'interessato secondo i corretti criteri legali, provvedendo al rilascio del permesso qualora ne sussistano i presupposti. Con l'accoglimento del ricorso, la ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio, come disposto dalla legge.

Massima

La Questura non può legittimamente rigettare una richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo se non ha correttamente verificato il possesso di tutti i requisiti normativi richiesti dalla legge e non ha fornito una motivazione adeguata che giustifichi il diniego sulla base di elementi fattici e giuridici significativi.

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