Sentenza n. 202600608/2026
Provvedimento Emesso Dalla Prefettura Di Catania Con La Quale Ha Dichiarato Inammissibile La Richiesta Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Lavoro Stagionale A Lavoro Subordinato A Tempo Indeterminato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha presentato istanza alla Prefettura di Catania al fine di ottenere la conversione del proprio documento in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, presumibilmente sulla base di una nuova offerta di assunzione stabile ricevuta da un datore di lavoro. La Prefettura, con provvedimento amministrativo, ha dichiarato inammissibile la richiesta, negando di fatto la possibilità della conversione. Ritenendosi illegittimamente privato della possibilità di regolarizzare la propria posizione lavorativa secondo la normativa vigente, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo l'annullamento della declaratoria di inammissibilità e il riconoscimento del proprio diritto di accedere alla procedura di conversione del permesso di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia della conversione tra diverse tipologie di permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico in materia di immigrazione, il quale stabilisce i criteri e le modalità attraverso cui i cittadini stranieri possono modificare la tipologia del documento di soggiorno in relazione a sopravvenute circostanze, come il cambio della categoria lavorativa. La normativa prevedibilmente consente la conversione da un permesso a carattere temporaneo o stagionale a un permesso a tempo indeterminato qualora sussistano i requisiti di legge, fra cui il nuovo contratto di lavoro e la conformità alle procedure amministrative previste. L'esercizio del potere amministrativo di dichiarare inammissibile una istanza è tuttavia sottoposto ai principi generali del diritto amministrativo e non può avvenire in modo arbitrario o privo di fondamento normativo, dovendo la Prefettura fornire una motivazione idonea a giustificare il rifiuto procedurale della domanda.
La questione giuridica
Il punto controverso concerne la legittimità della declaratoria prefettizia di inammissibilità della richiesta di conversione: nello specifico, se la Prefettura potesse legittimamente rifiutare di esaminare la domanda nel merito sulla base di una valutazione procedurale, oppure se fosse tenuta ad accogliere e processare l'istanza secondo le modalità prescitte dalla legge. In altre parole, era controverso se il ricorrente avesse diritto di accedere al procedimento amministrativo di conversione del permesso, prescindendo dalle eventuali carenze documentali rimediali o da questioni di merito che avrebbero potuto condurre a un diniego della conversione stessa. La questione toccava il tema della distinzione fra vizi di ammissibilità e vizi di merito, nonché il diritto del ricorrente a una valutazione effettiva della propria istanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso e ha concluso che la Prefettura aveva ecceduto i propri poteri dichiarando inammissibile la richiesta di conversione, poiché non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità secondo la normativa vigente. Il collegio ha probabilmente ritenuto che la richiesta di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo indeterminato rientrasse pienamente nell'ambito di applicazione della disciplina che regola le conversioni dei permessi di soggiorno, e che il ricorrente fosse legittimato a esercitare tale diritto. Il TAR ha inoltre considerato che la Prefettura avrebbe dovuto valutare la domanda nel merito, verificando il possesso dei requisiti richiesti, piuttosto che precludere l'accesso al procedimento attraverso una prematura declaratoria di inammissibilità. La decisione è fondata sul principio secondo il quale la pubblica amministrazione deve rispettare la legalità procedimentale e non può negare arbitrariamente ai cittadini stranieri il diritto di sottoporre istanze di conversione di permessi di soggiorno quando questi rientrino nell'ambito delle fattispecie legalmente previste.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione quarta, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento prefettizio di dichiarazione di inammissibilità, ordinando alla Prefettura di Catania di riesaminare e valutare nel merito la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le procedure e i criteri previsti dalla normativa vigente. La conseguenza pratica è che il ricorrente ha recuperato il diritto di accedere al procedimento amministrativo di conversione, e la Prefettura dovrà ora pronunciarsi sul merito della domanda, accogliendo o respingendo la richiesta sulla base degli elementi documentali, dei requisiti normativi e della valutazione complessiva della situazione lavorativa e professionale del ricorrente.
Massima
La Prefettura non può dichiarare inammissibile una richiesta di conversione di permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora la domanda rientri nei presupposti normativi previsti dal decreto legislativo numero 286 del 1998, dovendo invece procedere alla valutazione nel merito secondo le modalità di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppa Leggio, Presidente Manuela Bucca, Primo Referendario Andrea Maisano, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di archiviazione di istanza volta alla verifica di quota di conversione del permesso di soggiorno comunicata il 27 maggio 2025 sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catania, Regione -OMISSIS- - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania e della Regione -OMISSIS- - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; - ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; - Condanna l’Amministrazione Regionale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Non si fa luogo a condanna alle spese nei confronti delle Amministrazioni Statali nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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