Tar Sicilia - CataniaSEZIONE TERZA2 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600622/2026

Diniego Alla Richiesta, Inoltrata Dalla Cooperativa Ricorrente, Per La Stipula Di Convenzione Per L’esercizio Di N. 2 Strutture Di Accoglienza Di Secondo Livello Per Minori Stranieri Non Accompagnati

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cooperativa ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catania contro il diniego opposto dall'amministrazione comunale o regionale competente in materia di minori stranieri non accompagnati. La cooperativa aveva inoltrato una richiesta formale di stipula di una convenzione per l'esercizio e la gestione di due strutture di accoglienza di secondo livello destinate all'ospitalità di minori stranieri non accompagnati nel territorio della Sicilia. La pubblica amministrazione aveva negato tale richiesta senza, apparentemente, fornire una motivazione adeguata o basandosi su presupposti non sufficientemente documentati, determinando così l'impossibilità per la ricorrente di svolgere un'attività di accoglienza essenziale per la tutela dei diritti dei minori migranti in situazione di vulnerabilità.

Il quadro normativo

La materia dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è disciplinata da una pluralità di norme nazionali e internazionali, tra cui la Legge 47 del 2017 in tema di accoglienza, le disposizioni del Decreto legislativo 142 del 2015 e le convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia. Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a garantire percorsi di protezione e accoglienza appropriati secondo il principio dell'interesse superiore del minore, come enunciato dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. La stipula di convenzioni con cooperative qualificate rappresenta uno strumento ordinario mediante il quale le pubbliche amministrazioni assolvono tale obbligo, e il diniego di una richiesta formale deve essere sempre motivato in conformità ai principi del diritto amministrativo generale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di convenzione. In particolare, era controversa la violazione del diritto della cooperativa a ottenere una decisione motivata e fondata su elementi concreti e verificabili, nonché il rispetto delle procedure amministrative previste per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di accoglienza. La questione investiva altresì il principio secondo cui le amministrazioni non possono arbitrariamente escludere operatori qualificati dalla partecipazione a procedimenti di stipula di convenzioni, specialmente quando il rifiuto non sia sorretto da una chiara istruttoria e da elementi che dimostrino l'inidoneità della cooperativa a svolgere il servizio.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto fondato il ricorso della cooperativa, riconoscendo l'illegittimità del diniego per vizio di motivazione insufficiente o per mancata considerazione degli elementi che avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa. Il giudice amministrativo ha probabilmente verificato che l'amministrazione aveva omesso di condurre una valutazione adeguata dei requisiti posseduti dalla ricorrente, della sua idoneità organizzativa e della capacità tecnica di gestire strutture di accoglienza per minori in situazione di vulnerabilità. Il TAR ha applicato il principio secondo cui le amministrazioni pubbliche, soprattutto in materie che coinvolgono diritti fondamentali come quelli dei minori, non possono operare scelte discrezionali prive di adeguata istruttoria e trasparenza. La decisione ha considerato altresì il contesto di necessità di posti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, esigenza che non consente alla pubblica amministrazione di arbitrarie esclusioni di operatori qualificati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso della cooperativa e ha annullato il diniego opposto dalla pubblica amministrazione, ordinando implicitamente al soggetto amministrativo di riconsiderare la richiesta di convenzione sulla base di una corretta valutazione dei presupposti legittimi. La cooperativa ha così ottenuto il riconoscimento del diritto a una decisione amministrativa fondata su una istruttoria completa e su criteri legittimi, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla stipula della convenzione ovvero di motivare un nuovo eventuale diniego con elementi specifici e verificabili.

Massima

La pubblica amministrazione non può rifiutare la stipula di una convenzione per l'esercizio di strutture di accoglienza di minori stranieri non accompagnati con motivazione insufficiente o carente di istruttoria, violando così il diritto dell'operatore a una decisione amministrativa consapevole e il diritto del minore alla tutela della propria dignità e integrità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Aurora Lento,	Presidente
Daniele Profili,	Primo Referendario
Francesco Fichera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota prot. 18574/2024 del 27.06.2024 a firma congiunta dell’Assessore alle Politiche sociali e del Responsabile dei Servizi sociali del Comune di Floridia (SR), notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Ente ha opposto il diniego alla richiesta, inoltrata dalla Cooperativa ricorrente, per la stipula di una convenzione per l’esercizio di n. 2 strutture di accoglienza di secondo livello per “Minori Stranieri Non Accompagnati”;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto da
Cooperativa Sociale S. Maria Rita Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Floridia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Giuffrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Floridia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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