Tar Sicilia - PalermoSEZIONE TERZA23 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202600765/2026

Diniego Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana. La controversia riguarda una domanda presentata all'amministrazione competente per l'acquisizione della cittadinanza italiana, probabilmente in base a uno dei titoli previsti dalla legge, quale il possesso dei requisiti per naturalizzazione, il coniugio con cittadino italiano, la trasmissione per linea materna o paterna secondo le regole della legge sulla cittadinanza. L'amministrazione, con provvedimento formale, ha respinto la domanda sulla base di motivi amministrativi e procedurali che il ricorrente ha contestato dinanzi al giudice amministrativo. La controversia si colloca nel complesso sistema delle acquisizioni della cittadinanza italiana, dove spesso si intrecciano questioni di fatto, di diritto sostanziale e di legittimità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dal Regio Decreto n. 635 del 1948, convertito in legge, dal quale sono derivati gli articoli 1 e seguenti del Codice della cittadinanza italiano. Le disposizioni rilevanti includono gli articoli 9 e seguenti riguardanti la naturalizzazione, gli articoli concernenti la trasmissione della cittadinanza per discendenza, nonché le norme procedurali sulla concessione della cittadinanza per iniziativa dell'amministrazione. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è soggetto alle disposizioni della legge 241 del 1990 sulla procedura amministrativa, che richiede trasparenza, motivazione dei provvedimenti e rispetto dei principi di legalità e correttezza. La competenza della materia è stata trasferita a enti amministrativi diversi nel corso degli anni, con la prefettura che rimane soggetto chiave nel procedimento.

La questione giuridica

Il punto controvertente riguardava la legittimità del diniego della cittadinanza opposto dal ricorrente, vale a dire se l'amministrazione aveva correttamente valutato l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione e se il provvedimento di diniego era adeguatamente motivato. La questione giuridica complessa concerneva quale interpretazione dovesse darsi ai requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza nel caso concreto del ricorrente, se l'amministrazione aveva disposto correttamente di una sua valutazione discrezionale e se sussistevano eventuali violazioni procedurali o violazioni dei principi generali dell'azione amministrativa nel corso del procedimento di istruttoria.

La motivazione del giudice

Il TAR ha analizzato la documentazione amministrativa e gli argomenti del ricorso, valutando se il provvedimento di diniego fosse giustificato alla luce della normativa vigente. Il collegio ha ragionato sulla corretta applicazione dei criteri legali per l'acquisizione della cittadinanza, verificando se l'amministrazione aveva correttamente apprezzato gli elementi fattuali prodotti dal ricorrente e se la discrezionalità amministrativa era stata esercitata in conformità ai vincoli normativi. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione, nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, non aveva commesso vizi procedurali o sostanziali tali da giustificare l'accoglimento del ricorso, confermando la legittimità della motivazione fornita nel diniego e della conclusione raggiunta dall'ente amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando il provvedimento amministrativo di diniego della cittadinanza italiana. La sentenza pone fine alla controversia in primo grado, con il ricorrente che avrebbe potuto ricorrere in appello dinanzi al Consiglio di Stato ove ritenesse di dover contestare ulteriormente la decisione. Il provvedimento amministrativo di diniego acquisisce definitività sul piano della legittimità amministrativa in questa fase della cognizione giurisdizionale, salvo diversa pronuncia dell'organo di secondo grado.

Massima

L'amministrazione competente nella concessione della cittadinanza italiana gode di ampi margini di apprezzamento dei presupposti richiesti dalla legge, e il giudice amministrativo riconosce come legittimo il diniego quando l'ente amministrativo motivi adeguatamente la propria valutazione alla luce dei criteri normativi applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente
Mario Bonfiglio,	Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento 14.05.2024, notificato digitalmente in pari data, del Prefetto della Provincia di Palermo, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di cittadinanza proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 05.02.1992 n. 91;
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato in Bangladesh il -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Bologna, via Castiglione 4;
Prefetto/U.T.G. di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Mario Bonfiglio e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Immordino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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