Tar Sicilia - PalermoSEZIONE TERZA9 aprile 2026AMMETTE AL GRATUITO

Sentenza n. 202600982/2026

Provvedimento Del Questore Di Palermo Di Archiviazione Dell'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Studio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza al Questore di Palermo al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, diritto connesso alla sua condizione di studente straniero regolarmente iscritto a un istituto di istruzione superiore in Italia. Anziché adottare un provvedimento esplicito di accoglimento o di rigetto, il Questore ha archiviato l'istanza, omettendo dunque di pronunciarsi nel merito della richiesta. Il ricorrente, ritenendo tale archiviazione illegittima perché priva dei presupposti procedurali e di diritto per impedire il rinnovo del permesso, ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia. Contemporaneamente al ricorso, il ricorrente ha formulato istanza di accesso ai benefici della gratuità del patrocinio legale per insufficienza di mezzi economici, allegando la propria condizione di indigenza e l'impossibilità di affrontare le spese del giudizio senza pregiudizio ai propri mezzi di sostentamento.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'immigrazione, che regola il permesso di soggiorno per motivi di studio e fissa i criteri per il relativo rinnovo, nonché dalla Legge 23 del 1990 sulla tutela della ricerca della verità nel processo civile, che garantisce il diritto di accesso alla giustizia secondo i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale. Le norme sulla concessione del gratuito patrocinio, contenute nel Codice di Procedura Civile e integrate da disposizioni specifiche per i giudizi amministrativi, prevedono che chiunque non disponga di mezzi sufficienti può essere ammesso a difendersi gratuitamente dinanzi ai giudici, previa verifica dello stato di bisogno. Il provvedimento del Questore deve inoltre risultare conforme ai principi di legalità, proporzionalità e doverosità dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava il rispetto dell'obbligo amministrativo del Questore di pronunciarsi espressamente sulle istanze relative ai permessi di soggiorno, non potendo tale amministrazione semplicemente archiviare una domanda senza adottare un provvedimento formale che dia conto delle ragioni della decisione. Contemporaneamente emergeva la questione accessoria relativa alla compatibilità della situazione economica dichiarata dal ricorrente con il mantenimento della capacità di sostenere le spese del giudizio, questione che il TAR doveva esaminare sulla base di criteri normativi definiti con precisione e in conformità ai principi di uguaglianza sostanziale di accesso alla giustizia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che l'istanza di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente fosse fondata sia sotto il profilo della soddisfazione dei presupposti soggettivi che oggettivi per la concessione del beneficio. Dall'esame della documentazione allegata è emerso che il ricorrente non disponeva di mezzi economici tali da consentirgli di affrontare le spese di un giudizio senza sacrificare i beni e i servizi essenziali alla sua sopravvivenza e al mantenimento del proprio status di studente. Il TAR ha valutato positivamente la dichiarazione presentata e ha riconosciuto che una rigida applicazione delle soglie economiche astratte avrebbe comportato una lesione del diritto di accesso alla giustizia, principio cardine dell'ordinamento italiano e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Il giudice ha quindi ammesso il ricorrente al beneficio al fine di garantire una effettiva parità di armi nel processo e la tutela del medesimo, in conformità ai precetti costituzionali.

La decisione

Il TAR Sicilia, sezione terza, ha accolto l'istanza di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente, ordinando che la difesa legale del medesimo dinanzi al giudizio amministrativo sia svolta gratuitamente a carico dello Stato, senza che il ricorrente debba sostenere spese di natura legale. Tale provvedimento costituisce una decisione di natura procedurale che consente al ricorrente di proseguire nel giudizio del merito contro il provvedimento di archiviazione adottato dal Questore con le garanzie di una vera parità processuale, nonostante l'assenza di mezzi economici.

Massima

Chiunque si trova in condizioni di indigenza economica ha il diritto all'ammissione al gratuito patrocinio dinanzi ai giudici amministrativi al fine di garantire l'effettività di accesso alla giustizia e realizzare l'uguaglianza sostanziale prevista dalla Costituzione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente
Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
del provvedimento Cat. A.-OMISSIS- – Cont. Cit. emesso dal Questore di Palermo in data 29.10.2024 e notificato in data 30.04.2025, con cui è stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio a causa del mancato versamento del contributo di € 40,00 previsto per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Bondì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-;
Visto il provvedimento n. 88/2025 di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:

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