Sentenza n. 202600587/2026
Diniego Rinnovo/conversione Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato domanda di rinnovo o conversione del proprio permesso di soggiorno presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente la Questura del territorio di residenza. Tale autorità ha negato la richiesta, emanando un provvedimento di diniego che ha determinato la perdita o il mancato riconoscimento della titolarità del permesso di soggiorno. Il ricorrente, non dispone di mezzi economici sufficienti per sostenere le spese di un patrocinio legale privato, e pertanto ha presentato ricorso al TAR della Sicilia allegando contestualmente una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, in modo da poter continuare il giudizio con l'assistenza di un avvocato nominato d'ufficio a carico dello Stato.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri non appartenenti all'Unione Europea è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che regola le condizioni, i presupposti, la durata e le modalità di rinnovo e conversione di tali documenti. Il gratuito patrocinio è un istituto processuale disciplinato dalla legge numero 991 del 1990 e successive modificazioni, che consente ai cittadini in condizioni di indigenza economica di ottenere assistenza legale gratuita nei procedimenti civili, amministrativi e penali. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in materia di immigrazione sono sottoposti al controllo giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, e la concessione del gratuito patrocinio rappresenta una misura di tutela dei diritti della persona priva di risorse economiche.
La questione giuridica
La questione giuridica si articolava su due piani distinti: da un lato la legittimità amministrativa del provvedimento di diniego del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, che costituisce il merito della controversia e sarà oggetto di successiva pronuncia nel procedimento principale; dall'altro la verifica della sussistenza dei presupposti per l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, cioè l'accertamento della sua effettiva situazione di indigenza economica secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente. La pronuncia del TAR era quindi funzionale non a decidere sulla fondatezza delle contestazioni contro il diniego del permesso di soggiorno, bensì a garantire al ricorrente l'accesso alla giustizia amministrativa indipendentemente dalla sua capacità economica di sostenere le spese processuali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha ritenuto sussistenti, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, i presupposti per ammettere lo stesso al gratuito patrocinio, cioè ha accertato che il suo reddito e il suo patrimonio non superassero i limiti massimi stabiliti dalla legge numero 991 del 1990 per l'accesso al beneficio. Il giudice amministrativo ha così riconosciuto il diritto del ricorrente a proseguire il giudizio avvalendosi di un avvocato nominato d'ufficio, eliminando in tal modo la barriera economica che altrimenti avrebbe potuto impedirgli di far valere le proprie ragioni dinanzi al tribunale. La decisione si è basata unicamente sulla valutazione della situazione patrimoniale ed economica del ricorrente, indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla possibile fondatezza delle sue contestazioni contro il provvedimento amministrativo impugnato, le quali rimangono da decidere nel procedimento sul merito della controversia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, disponendo conseguentemente che un avvocato sia nominato d'ufficio per la rappresentanza e l'assistenza del ricorrente nel presente giudizio e in eventuali fasi successive della controversia. In virtù di questa decisione, il ricorrente potrà proseguire il ricorso contro il diniego del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno senza sostenere personalmente gli onorari dell'avvocato e senza pagare le altre spese legali connesse al procedimento. La pronuncia non pregiudica né favorisce anticipatamente la decisione sulla legittimità amministrativa del provvedimento impugnato, che verrà pronunciata successivamente dal medesimo TAR nel procedimento principale.
Massima
Il diritto al gratuito patrocinio nei procedimenti amministrativi relativi ai permessi di soggiorno, riconosciuto a favore dello straniero in condizioni documentate di indigenza economica, garantisce l'accesso alla tutela giurisdizionale indipendentemente dalla capacità finanziaria di sostenere le spese legali, secondo i parametri di valutazione patrimoniale stabiliti dalla normativa nazionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Valenti, Presidente Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore Marco Maria Cellini, Referendario per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo: 1) del decreto in data 25/02/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11, notificato allo straniero il 10/03/2025, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta ha decretato il rigetto dell’istanza, tendente ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- da protezione speciale a lavoro subordinato; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi espressamente incluso, tra i quali: - il preavviso di rigetto, prot. n. -OMISSIS- del 04/02/2025 Uscita, notificato il 05/02/2025; - il decreto di espulsione del 10/03/2025, prot. n.-OMISSIS- R.P., notificato all’interessato in pari data, ore 13.05, con il quale il Prefetto della provincia di Caltanissetta, ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale e l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del cittadino straniero -OMISSIS-; - il verbale del 10/03/2025, ore 13.10, consegnato in copia all’interessato in pari data, con cui la Questura di Caltanissetta, ha ritirato: a) passaporto della Repubblica Federale della Nigeria n. -OMISSIS-, rilasciato dal Governo della Repubblica della Nigeria il 18/09/2023, con scadenza il 17/09/2028, b) permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Caltanissetta il 30/12/2022, scaduto il 30/12/2024, c) l’assicurata poste, avente n. -OMISSIS-, con versamento postale di € 70,46; - l’ordine, disposto dal Questore della Provincia di Caltanissetta, prot. n.-OMISSIS- R.P., notificato allo straniero in data 10/03/2025, ore 13.15, mercé il quale l’-OMISSIS- è stato sottoposto alle seguenti misure alternative al trattenimento presso il CPR: a) consegna del passaporto, b) obbligo di dimora in Gela (CL), c) obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Gela nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 10.00; - la nota del 14/03/2025, con la quale la Questura di Caltanissetta ha rilevato la tardiva presentazione della memoria difensiva del 06/03/2025, prodotta dall’-OMISSIS-, con le osservazioni al preavviso di rigetto; - la successiva nota del 24/03/2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la richiesta di annullamento in autotutela del decreto di rigetto della chiesta conversione. quanto ai motivi aggiunti: - del decreto in data 06/08/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./35, notificato al difensore il 09/08/2025, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta, a seguito del riesame, disposto dall’intestata Autorità, con ordinanza n. 298/2025 REG.PROV.CAU. del 06/06/2025, pubblicata il 09/06/2025, ha confermato il decreto di rigetto del 25/02/2025 dell’istanza, tendente ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- da protezione speciale a lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 805 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Gaccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: - dichiara improcedibile l’impugnazione del decreto 25/02/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11, proposta con il ricorso introduttivo; - dichiara, ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a., l’illegittimità del decreto 25/02/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11; - accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla il decreto 06/08/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./35; - ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; - dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio dei giorni 2 dicembre 2025, 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
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