Tar Sicilia - PalermoSEZIONE TERZA31 marzo 2026AMMETTE AL GRATUITO

Sentenza n. 202600896/2026

Silenzio Su Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente di nazionalità straniera ha presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno presso l'autorità amministrativa competente sul territorio della provincia di Palermo, generalmente la Questura o l'ufficio preposto del Prefetto. Decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento, l'amministrazione competente ha mantenuto un silenzio assoluto, senza comunicare alcun provvedimento esplicito né di accoglimento né di rigetto della richiesta. Il ricorrente, ritenendo il silenzio amministrativo equivalente a un rifiuto implicito lesivo del proprio diritto di soggiorno e della propria dignità personale, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con sede a Palermo al fine di ottenere l'annullamento del comportamento omissivo dell'amministrazione. Contestualmente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha formulato domanda di ammissione al gratuito patrocinio per l'insufficienza di risorse economiche, allegando i propri parametri reddituali e patrimoniali secondo le modalità previste dalla legge.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, noto come Testo unico dell'immigrazione, che disciplina tanto le diverse categorie di permessi quanto le procedure amministrative per il loro rilascio, il rinnovo e la conversione da una tipologia all'altra. Le conversioni di permessi di soggiorno rappresentano atti amministrativi a contenuto discrezionale ma pur sempre vincolati dalla legge nei loro presupposti sostanziali. La procedura amministrativa generale è invece regolata dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, che stabilisce i diritti di accesso ai documenti amministrativi, fissa termini entro cui l'amministrazione deve concludere i procedimenti in forma espressa e disciplina le conseguenze del silenzio amministrativo ove il procedimento non sia concluso nel termine previsto. In materia di ricorsi amministrativi, il ricorrente in condizioni economiche disagiate ha diritto di accedere al beneficio del gratuito patrocinio secondo quanto disciplinato dal codice del processo amministrativo e dalle disposizioni sulla patrocinio legale gratuito.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia concerne la legittimità del comportamento omissivo dell'amministrazione nel decidere circa la domanda di conversione del permesso di soggiorno e se tale inerzia, protrattatasi oltre il termine di conclusione del procedimento, possa essere ricondotta alla fattispecie del rifiuto implicito prevista dalle norme sulla procedura amministrativa. In una prospettiva procedimentale, emerge altresì la questione relativa ai presupposti sostanziali e formali per l'accesso al gratuito patrocinio in capo a cittadini stranieri ricorrenti in giudizio amministrativo per la tutela di diritti strettamente inerenti al proprio status migratorio. La questione richiede di bilanciare il potere di scelta dell'amministrazione con il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e il diritto di accesso alla giustizia a prescindere dalle condizioni economiche del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Sicilia sezione terza ha valutato favorevolmente la domanda di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti economici richiesti dalla normativa vigente in materia di patrocinio legale gratuito. Il TAR ha riconosciuto che il ricorrente versava in una condizione di insufficienza economica certificata mediante i parametri di valutazione stabiliti dalle disposizioni del decreto del Ministero della Giustizia, e che pertanto aveva titolo a beneficiare della gratuità del patrocinio legale. Il giudice amministrativo ha altresì valutato che la causa prospettata dal ricorrente non era manifestamente infondata, bensì presentava i presupposti di meritevolezza e fondamento giuridico per l'esercizio della tutela amministrativa. Il TAR ha quindi superato una eventuale questione preliminare di inammissibilità del ricorso e ha proceduto all'esame della domanda cautelare secondo i criteri ordinari di concessione della gratuità processuale.

La decisione

Il TAR Sicilia Palermo sezione terza, con sentenza del 31 marzo 2026, ha accolto integralmente la domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dal ricorrente, dichiarandolo idoneo a beneficiare della gratuità dei servizi professionali ordinariamente corrisposti in sede di giudizio amministrativo. Tale provvedimento non costituisce una pronuncia nel merito della controversia relativa alla conversione del permesso di soggiorno, ma una decisione propedeutica sulla capacità processuale e sulla legittimazione del ricorrente a proseguire la fase giudiziale senza l'obbligo economico ordinario. La decisione consente quindi al ricorrente di avvalersi di patrocinio legale gratuito presso un avvocato designato dai competenti organismi nella prosecuzione della controversia davanti allo stesso collegio giudicante.

Massima

Il cittadino straniero in stato di bisogno economico ha diritto di accedere al gratuito patrocinio nel ricorso amministrativo contro il silenzio dell'amministrazione sulle istanze di conversione del permesso di soggiorno, attesa la natura essenziale del diritto alla tutela giurisdizionale e la necessità di assicurare l'uguaglianza sostanziale nell'accesso alla giustizia amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente
Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini,	Referendario
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno - identificativo domanda -OMISSIS- presso il CPIA di Agrigento.
sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Musso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:

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