Tar Toscana - FirenzeSEZIONE QUARTA30 marzo 2026DICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202600617/2026

Accertamento Della Non Conformita' Degli Emolumenti Corrisposti Dall'universita' Per Stranieri Di Siena

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR della Toscana, sezione di Firenze, da un soggetto che lamentava la non conformità degli emolumenti corrisposti dall'Università per Stranieri di Siena, ateneo di rilievo nazionale che svolge funzioni pubbliche nel settore dell'istruzione universitaria. La controversia era incentrata sulla valutazione della legittimità e della corretta determinazione dei compensi e degli stipendi dovuti in base al rapporto instauratosi tra il ricorrente e l'università senese. Il ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di accertare che gli emolumenti erogati dall'ente non fossero conformi alla normativa vigente e ai contratti collettivi applicabili. La questione coinvolgeva direttamente una pubblica amministrazione nel suo ruolo di datrice di lavoro e la necessità di verificare la corretta applicazione della disciplina relativa alla corresponsione dei compensi e dei benefici economici dovuti.

Il quadro normativo

La corresponsione degli emolumenti da parte di enti pubblici quali le università è disciplinata da un insieme complesso di norme che attingono dal diritto amministrativo, dal diritto del lavoro e dalla disciplina contrattuale collettiva. L'Università per Stranieri di Siena opera secondo il decreto legislativo numero 165 del 2001, che dettaglia la disciplina del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, e secondo i contratti collettivi nazionali di categoria che fissano le retribuzioni e le condizioni economiche dei dipendenti. La materia è ulteriormente regolata da disposizioni statutarie e regolamentari proprie dell'ateneo, nonché da principi generali di trasparenza e correttezza amministrativa. La sovrapposizione di fonti normative amministrative, contrattuali e lavoristiche rende la materia particolarmente complessa dal punto di vista della qualificazione della natura della controversia e della conseguente individuazione del giudice competente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era la corretta individuazione della giurisdizione, ossia la determinazione del giudice competente a conoscere della lite: se il giudice amministrativo oppure il giudice ordinario del lavoro. La questione presupponeva una valutazione preliminare sulla natura della controversia relativa agli emolumenti: si trattava di una questione amministrativa attinente all'illegittimità di un provvedimento amministrativo, oppure di una questione di natura prevalentemente lavoristica e privatistica riguardante l'interpretazione e l'applicazione di norme e contratti di lavoro. Questa distinzione non era meramente formale, ma incideva profondamente sul merito della causa, sui termini di prescrizione, sugli strumenti processuali disponibili e sulla possibilità stessa di ottenere una sentenza favorevole del foro adito.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha analizzato attentamente la natura sostanziale della questione proposta e ha concluso che la controversia, sebbene riguardasse una pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, verteva non su aspetti di illegittimità amministrativa del provvedimento di assegnazione dei compensi, bensì sull'accertamento della corretta applicazione della normativa contrattuale e di legge in materia di determinazione degli emolumenti. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la questione presentasse caratteri prevalentemente privatistici e lavoristici, poiché l'accertamento richiesto attingeva alla disciplina del diritto del lavoro e all'interpretazione dei contratti collettivi piuttosto che all'illegittimità di un atto amministrativo in senso proprio. La Corte ha quindi affermato l'assenza di giurisdizione del TAR, applicando il principio consolidato secondo cui le controversie inerenti alle prestazioni economiche derivanti da rapporti di lavoro rimangono nella sfera di competenza del giudice ordinario, anche quando il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, salvo specifici profili di illegittimità amministrativa della decisione di quantificazione dei compensi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione quarta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei termini esposti dal ricorrente, decretando l'impossibilità di proseguire il giudizio amministrativo e l'estinzione del procedimento innanzi a sé. La sentenza ha implicitamente indirizzato il ricorrente al giudizio dinanzi al tribunale ordinario del lavoro competente per la materia, quale foro proprio per la proposizione di controversie relative alla corretta determinazione degli emolumenti. L'estinzione per difetto di giurisdizione comporta la permanenza dei diritti sostanziali vantati dal ricorrente, che rimangono suscettibili di tutela secondo il corretto iter processuale.

Massima

Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione per conoscere di controversie aventi per oggetto l'accertamento della conformità agli obblighi normativi e contrattuali degli emolumenti corrisposti da enti pubblici, quando la questione attiene all'interpretazione e all'applicazione della disciplina lavoristica e contrattuale collettiva, materia di competenza esclusiva del giudice ordinario del lavoro.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Giani,	Presidente
Luigi Viola,	Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto,	Consigliere
per l'accertamento
e la declaratoria della non conformità degli emolumenti corrisposti al ricorrente in relazione ai criteri indicati dall'art. 36 Cost, nonché dell’indebito arricchimento della Università per Stranieri di Siena nonché per la condanna della medesima Università all’indennizzo della somma che, secondo equità, parrà di Giustizia a favore del ricorrente, tenendo presente -ove occorrer possa- la Tabella riportata a pag. 16 del ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2024, proposto da
Pietropaolo Cannistraci, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Cioni, Vincenzo Ribet, Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università per Stranieri di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Brigida Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università per Stranieri di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., come da motivazione
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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