Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA4 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600475/2026

Decreto Cat A.12/2025 – Imm Del 13/06/2025 Della Questura Di Grosseto Recante Il Diniego Dell’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Studio A Motivi Di Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio presso la Questura di Grosseto ha presentato istanza di conversione del titolo da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato. La richiesta era finalizzata a regolarizzare la propria posizione lavorativa in Italia, passando dalla condizione di studente a quella di lavoratore dipendente. La Questura di Grosseto, con decreto datato 13 giugno 2025, ha rigettato l'istanza di conversione. Avverso questo diniego amministrativo, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, contestando la legittimità del provvedimento della Questura e rivendicando il diritto alla conversione del permesso di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dai successivi decreti ministeriali applicativi, che prevedono diverse categorie di permesso: per motivi di studio, per lavoro, per motivi familiari, per protezione internazionale e per altre ragioni. La conversione da una categoria all'altra è prevista dalla normativa come strumento di adattamento della posizione giuridica del straniero al mutamento delle sue circostanze e della sua situazione lavorativa e personale. Le Questure, quali organi della pubblica amministrazione competenti in materia di immigrazione, devono esercitare i propri poteri autorizzativi secondo le disposizioni di legge, rispettando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretta istruttoria del procedimento amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verte sul fondamento legale del diniego opposto dalla Questura alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Il punto giuridicamente rilevante è se sussistessero i presupposti normativi e amministrativi per negare tale conversione, oppure se il provvedimento fosse viziato per violazione della legge, carenza di motivazione adeguata, o esercizio illegittimo del potere discrezionale della pubblica amministrazione. La questione tocca il diritto del cittadino straniero a una decisione amministrativa congrua e legale e la corretta applicazione della normativa sull'immigrazione da parte delle Questure.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la legittimità del decreto della Questura di Grosseto, procedendo all'esame della corretta applicazione della disciplina sui permessi di soggiorno e delle modalità di esercizio del potere amministrativo. Il collegio giudicante ha riscontrato che il diniego della Questura non era fondato su basi normative idonee oppure era sorretto da motivazione insufficiente e incoerente rispetto ai fatti e alle circostanze del caso. L'analisi del TAR ha considerato gli elementi della fattispecie, la situazione personale del ricorrente, e la conformità del procedimento amministrativo ai principi generali di corretta istruttoria e proporzionalità. Il giudice amministrativo ha concluso che la Questura aveva il dovere di accogliere l'istanza di conversione qualora ricorressero i presupposti normativi, o comunque di motiva adeguatamente il rifiuto secondo criteri obiettivi e trasparenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto della Questura di Grosseto del 13 giugno 2025 recante il diniego della conversione del permesso di soggiorno. Di conseguenza, la Questura è stata rimessa in condizione di riesaminare la richiesta di conversione del ricorrente da permesso di studio a permesso di lavoro subordinato, secondo la corretta applicazione della normativa vigente. Il ricorrente ha conseguito il riconoscimento del proprio diritto e la cassazione del provvedimento amministrativo illegittimo che lo aveva leso.

Massima

La conversione del permesso di soggiorno da una categoria all'altra deve essere valutata dalla pubblica amministrazione mediante l'applicazione corretta della legge e il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non potendo la Questura negare la conversione senza una motivazione adequata e fondata su presupposti normativi concreti e verificati nel caso specifico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Consigliere, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del decreto di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato cat A.12/2025 – Imm., su domanda presentata dalla ricorrente in data 30.11.2023, emesso dal Questore di Grosseto in data 13 giugno 2025 ed in pari data notificato;
- di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2025, proposto da
Xinyi Tian, rappresentata e difesa dall'avvocato Diletta Fivizzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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