Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA3 febbraio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600281/2026

Comunicazione Del 12/09/2024 Della Questura Di Grosseto Recante Il Diniego Del Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mohamed Arbi Zaouiya ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana contro una comunicazione emanata il 12 settembre 2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto, comunicazione che gli è stata notificata via PEC al suo difensore. La causa rientra nel settore del diritto dell'immigrazione e della polizia amministrativa in materia di soggiorno e permanenza sul territorio nazionale. Non emerge dal dispositivo disponibile il contenuto specifico della comunicazione impugnata né i dettagli della situazione soggettiva del ricorrente, ma la natura del provvedimento contestato (emanato dall'Ufficio Immigrazione di una Questura) consente di inferire che riguardasse questioni relative al status migratorio, all'autorizzazione al soggiorno o ad altre misure amministrative concernenti la permanenza in Italia. Il ricorso è stato proposto con regolare assistenza legale, tramite l'avvocato Elena Pellegrini, secondo le forme procedurali del rito amministrativo.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema della tutela amministrativa in materia di immigrazione, regolato dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e dalle norme procedurali relative al ricorso amministrativo. Le questioni di legittimità dei provvedimenti in materia di soggiorno, permessi di residenza e comunicazioni amministrative dell'autorità di polizia rientrano nella competenza giurisdizionale dei Tribunali Amministrativi Regionali. Il ricorso al TAR è sottoposto ai requisiti generali di ammissibilità previsti dal Codice del Processo Amministrativo, tra i quali figurano la sussistenza della legittimazione passiva e attiva, il rispetto dei termini procedurali, la specificità e chiarezza della domanda, nonché l'interesse concreto del ricorrente a ricorrere. La comunicazione in questione, in quanto emanazione della pubblica amministrazione, era sottoposta al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il punto centrale della causa riguardava l'ammissibilità del ricorso proposto da Zaouiya contro la comunicazione della Questura di Grosseto. Sebbene il dispositivo della sentenza non esponga la motivazione estesa, è ragionevole supporre che il TAR si sia trovato di fronte a una questione preliminare di ricevibilità della domanda, tale da impedire l'esame del merito della controversia. Le possibili cause di inammissibilità potevano concernere aspetti quali la carenza di specifico interesse rilevante del ricorrente, la mancanza di legittimazione per ricorrere, la violazione dei termini previsti dalla legge per la proposizione del ricorso, ovvero l'insufficienza nella formulazione della domanda rispetto agli standards procedurali richiesti dal Codice del Processo Amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Alessandro Cacciari, dal Primo Referendario Andrea Vitucci e dal Primo Referendario Estensore Marcello Faviere, ha valutato il ricorso e la documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero vizi procedurali o sostanziali tali da determinare l'inammissibilità della domanda già in via preliminare, senza quindi procedere alla valutazione del merito della controversia. La decisione di dichiara inammissibilità, pur in assenza di una motivazione estesa nel testo disponibile, indica che il collegio ha ritenuto di non poter entrare nel merito della questione per ragioni attinenti alla legittimazione processuale, all'interesse ad agire, ai termini procedurali o ad altro requisito essenziale di ricevibilità. Tale approccio è frequente nei ricorsi amministrativi in materia di immigrazione, ove spesso emergono questioni preliminari che impediscono l'esame della pretesa sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, pronunciandosi definitivamente nel merito della causa, ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo così qualsiasi valutazione della legittimità della comunicazione della Questura di Grosseto del 12 settembre 2024. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale ciascuna parte sostiene i propri costi legali quando il ricorso sia dichiarato inammissibile senza responsabilità univoca. La sentenza è stata resa esecutiva nei confronti dell'amministrazione ed è stata depositata in data 3 febbraio 2026, a distanza di alcune settimane dall'udienza pubblica tenutasi il 14 gennaio 2026. Per il ricorrente Mohamed Arbi Zaouiya, la dichiarazione di inammissibilità comporta la perdita della tutela amministrativa in ordine al provvedimento contestato, salvo il ricorso a sedi giudiziarie diverse o il ricorso straordinario in casi eccezionali.

Massima

L'inammissibilità del ricorso amministrativo in materia di immigrazione costituisce ostacolo insuperabile all'esame del merito della controversia, precludendo il controllo di legittimità dell'atto amministrativo contestato quando il ricorrente non possieda i requisiti procedurali essenziali di accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Marcello Faviere,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della comunicazione del 12/09/2024 del Funzionario dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto inviata in pari data via PEC al difensore del sig. Zaouiya Mohamed Arbi.
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2024, proposto da
Mohamed Arbi Zaouiya, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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