Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA30 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202600622/2026

Decreto Cat.18/b/22 Del 07.03.2022 Notificato In Data 12.07.2022 Della Questura Di Livorno Recante Diniego Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno, ha presentato ricorso innanzi al TAR Toscana per impugnare un decreto emesso dalla Questura di Livorno il 7 marzo 2022 e successivamente notificato il 12 luglio 2022. Il decreto conteneva un diniego alla conversione del suo permesso di soggiorno, ossia il rifiuto dell'autorità di polizia di transformare il titolo di permanenza in Italia da una categoria all'altra. Il ricorrente riteneva illegittimo tale diniego e ha chiesto al tribunale amministrativo di annullare il provvedimento questorile, lamentando una violazione dei propri diritti o il mancato rispetto di obblighi amministrativi posti dalla legge.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, il cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione, che disciplina le modalità di ingresso, permanenza e conversione dei titoli di soggiorno per i cittadini stranieri. Le Questure, quali autorità competenti in materia di immigrazione territoriale, esercitano un potere amministrativo vincolato e discrezionale, tenuto a rispettare i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità, nonché i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La conversione di un permesso di soggiorno è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni previste dalla legge e al rispetto di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia verteva sulla legittimità amministrativa del diniego alla conversione del permesso di soggiorno, ossia sulla corretta applicazione della normativa vigente da parte della Questura di Livorno al caso concreto. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato fosse viziato per violazione di legge, eccesso di potere o carenza di motivazione, mentre l'amministrazione difendeva la propria decisione argomentando che i requisiti richiesti dalla legge per la conversione non sussistevano nel caso in esame. Era dunque necessario al giudice amministrativo accertare se la Questura avesse correttamente valutato la domanda e se le ragioni poste a base del diniego fossero giuridicamente e fattuamente fondate.

La motivazione del giudice

Il TAR Toscana, sezione seconda, ha esaminato i presupposti normativi della conversione richiesta e ha verificato il corretto operato della Questura nel valutare il caso specifico. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito conformemente alla disciplina vigente e che le condizioni legalmente richieste per convertire il permesso di soggiorno non fossero presenti nella fattispecie concreta del ricorrente. I vizi prospettati dal ricorrente, quali la violazione di norme sulla procedura amministrativa o l'eccesso di potere, non sono stati riscontrati dal giudice, il quale ha riconosciuto la legittimità dell'iter decisionale seguito dalla questura nel valutare gli elementi di fatto rilevanti secondo la normativa applicabile.

La decisione

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, confermando thus la legittimità del decreto della Questura di Livorno del 7 marzo 2022 che negava la conversione del permesso di soggiorno al ricorrente. Il provvedimento amministrativo impugnato rimane in pieno vigore, con la conseguenza che il ricorrente continua a essere titolare del permesso nelle condizioni originarie senza possibilità, sulla base di questa pronuncia, di ottenere la conversione richiesta. Ogni domanda di conversione futura potrà essere presentata dal ricorrente solo nel caso in cui sussistano successivamente i presupposti legalmente richiesti.

Massima

L'amministrazione gode di un margine discrezionale nel valutare i requisiti per la conversione dei permessi di soggiorno, e il diniego alla conversione è legittimo quando fondato sulla comprovata mancanza dei presupposti normativi previsti dalla legge sull'immigrazione, salvo che ricorrano vizi procedurali o eccesso di potere che il giudice amministrativo può sempre controllare.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Giani,	Presidente
Roberto Maria Bucchi,	Consigliere, Estensore
Paolo Nasini,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensiva,
del decreto del Questore di Livorno del 7.3.2022, notificato in data 12.7.2022, avente ad oggetto il diniego di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro autonomo.
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2022, proposto da
Ehijie Ewaleifoh, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1014/22 lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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