Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA5 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600001/2026

Provvedimento Del 4/05/2022 Del Prefetto Della Provincia Di Prato Recante Declariatoria Di Inammissibilita' Dell’istanza Volta Ad Ottenere La Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato istanza presso la Prefettura della Provincia di Prato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo i percorsi previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza. Con provvedimento del 4 maggio 2022, il Prefetto di Prato ha dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendo che mancassero i presupposti procedurali o sostanziali per avanzare una domanda di concessione della cittadinanza. Il ricorrente ha contestato questa decisione, impugnandola dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con sede a Firenze, sostenendo l'illegittimità del provvedimento prefettizio. Tuttavia il TAR, nella composizione della Sezione Seconda, ha ritenuto di non accogliere le doglianze dedotte dal ricorrente, confermando sostanzialmente l'operato della Pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La materia dell'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che stabilisce le condizioni e i procedimenti attraverso i quali uno straniero può conseguire la cittadinanza italiana. La competenza a decidere sulle istanze di concessione della cittadinanza spetta al Ministero dell'Interno, sebbene il Prefetto rivesta un ruolo cruciale nella fase istruttoria della pratica e nella valutazione della ammissibilità formale della domanda. Le istanze devono osservare precise modalità di presentazione e deve sussistere, al momento della domanda, uno dei requisiti soggettivi tassativamente indicati dalla legge, quali il coniugio con cittadino italiano, l'adozione da parte di cittadini italiani, la residenza continuativa sul territorio nazionale per determinati periodi di tempo, il rimpatrio dei discendenti di persone originarie dello Stato italiano, ovvero il possesso di cittadinanza italiana per ius sanguinis.

La questione giuridica

Il punto di diritto in controversia attiene alla corretta valutazione da parte della Pubblica amministrazione della ammissibilità della istanza di concessione della cittadinanza italiana, ossia se il Prefetto ha correttamente accertato la mancanza dei presupposti di ricevibilità della domanda. La questione riveste carattere procedurale e sostanziale insieme, poiché coinvolge sia il rispetto delle modalità formali di presentazione della istanza che la sussistenza dei requisiti personali e oggettivi richiesti dalla legge. Il ricorrente evidentemente contestava la valutazione prefettizia, prospettando la sussistenza effettiva dei requisiti necessari o l'illegittimità della motivazione addotta dalla Pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il TAR ha proceduto a una verifica dei presupposti che hanno determinato la dichiarazione di inammissibilità, valutando se la Pubblica amministrazione avesse correttamente individuato i motivi della inammissibilità dell'istanza. Nel respingere il ricorso, il collegio giudicante ha ritenuto fondato l'operato del Prefetto, accogliendo la prospettazione amministrativa circa la mancanza dei requisiti necessari o l'irregolarità formale della domanda. Il TAR ha confermato che la decisione di inammissibilità era stata motivata secondo il diritto applicabile e che la Pubblica amministrazione aveva esercitato legittimamente il proprio potere di valutazione. La sentenza ha sottoposto a sindacato i vizi della decisione prefettizia, verificandone la ragionevolezza, la logicità e la conformità alle norme in materia di cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente il provvedimento del 4 maggio 2022 con il quale il Prefetto di Prato aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Ne consegue che la domanda del ricorrente rimane definitivamente rigettata a livello amministrativo, senza possibilità di prosecuzione della procedura presso la Prefettura secondo il medesimo procedimento. Alla ricorrente potranno residuare solo eventuali rimedi esperibili presso altra amministrazione qualora sussistessero diversi presupposti legittimanti l'accesso alla cittadinanza italiana.

Massima

La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana, quando pronunciata dalla Pubblica amministrazione sulla base della mancanza dei presupposti soggettivi o della irregolarità procedimentale della domanda, costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo e non è censurabile in sede di sindacato giurisdizionale ove sia adeguatamente motivata in fatto e in diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento dell’UTG-Prefettura di Prato, fasc. n. K10/994284, notificato in data 04.05.2022, d’inammissibilità dell’istanza ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2022, proposto da
Husan Kabir, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Sanesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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