Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA11 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600328/2026

Decreto N Pgr/l/n/2025/100057 Del 22.04.2025 Della Prefettura Di Grosseto Recante Il Diniego Dell’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale della Toscana contro il decreto N Pgr/l/n/2025/100057 del 22 aprile 2025 emesso dalla Prefettura di Grosseto, nel quale l'amministrazione ha negato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. La conversione di un permesso di soggiorno costituisce una procedura amministrativa complessa mediante la quale uno straniero chiede di trasformare il titolo giuridico di permanenza in Italia da una categoria all'altra, ad esempio da permesso per motivi economici a permesso per motivi familiari, ovvero di mantenere il permesso al verificarsi di circostanze che ne avrebbero altrimenti comportato la perdita. Il ricorrente aveva sottoposto alla Prefettura la documentazione ritenuta idonea a giustificare il mutamento dello status di soggiorno, ma l'amministrazione ha opposto un diniego formale e motivato, che ha dato luogo alla controversia sottoposta al giudice amministrativo.

Il quadro normativo

La disciplina della conversione dei permessi di soggiorno è contenuta nel Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998 e nei regolamenti attuativi, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999. La conversione non rappresenta un diritto soggettivo automatico, bensì una facoltà amministrativa subordinata al verificarsi di specifiche condizioni normative, quali il possesso dei requisiti economici, la disponibilità di una dimora, la mancanza di precedenti penali ostativi, la conformità della nuova situazione fattuale alle previsioni normative relative alla categoria di permesso richiesta. L'amministrazione, nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione, deve acquisire tutta la documentazione necessaria a verificare il permanere o il nuovo verificarsi di tali condizioni, con obbligo di motivazione nel caso di diniego, al fine di consentire al ricorrente di comprendere le ragioni della decisione e di eventualmente impugnarla.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se la Prefettura di Grosseto aveva correttamente motivato il diniego della conversione sulla base di una verifica effettiva dei presupposti di legge ovvero se il diniego fosse affetto da vizio di eccesso di potere, carenza di motivazione o violazione di norme sostanziali. Il ricorrente lamentava presumibilmente che i motivi addotti dall'amministrazione per il rifiuto non fossero conformi alla normativa vigente, oppure che non fossero stati acquisiti o valutati tutti gli elementi documentali presentati, o ancora che la decisione contrastasse con precedenti orientamenti interpretativo dell'amministrazione medesima. La rilevanza della questione risiede nel necessario equilibrio tra la discrezionalità amministrativa nella valutazione dei requisiti e il diritto dello straniero a una procedura trasparente e rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo ha proceduto all'analisi della documentazione prodotta dalle parti e della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, concludendo che i motivi del diniego della Prefettura risultavano adeguatamente fondati nella normativa applicabile. Il collegio giudicante ha accertato che la documentazione acquisita dal ricorrente non era idonea a provare il permanere o il verificarsi delle condizioni richieste dalla legge per la conversione del permesso di soggiorno nel termine entro il quale la richiesta doveva essere accolta. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione secondo i parametri normativi vigenti, senza incidere arbitrariamente sulla sfera giuridica del ricorrente e fornendo una motivazione logica e coerente con la documentazione acquisita. Non sono stati riscontrati dal giudice i vizi sostanziali e procedurali lamentati dal ricorrente, come l'eccesso di potere, la violazione di norme sulla trasparenza amministrativa o l'irragionevolezza manifesta della decisione.

La decisione

Il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando la legittimità del decreto della Prefettura di Grosseto che ha negato la conversione del permesso di soggiorno. La pronuncia ha definitivo effetto sulla controversia, salvo ricorso alla Corte di Cassazione per questioni di diritto di particolare importanza costituzionale. Il ricorrente rimane titolare del permesso di soggiorno originario e dovrà adeguarsi alle conseguenze del diniego, eventualmente presentando una nuova istanza qualora acquisisse ulteriore documentazione che provasse il sopravvenire dei requisiti richiesti dalla legge.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno resta subordinata al verificarsi effettivo dei requisiti normativamente richiesti, la cui valutazione rimane una discrezione amministrativa insindacabile dal giudice ove sufficientemente motivata e conforme alle norme sulla competenza e sulla procedura.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del Decreto Prefetto di Grosseto del 21 aprile 2025, numero PGR/L/N/2025/100057, notificato il 22 aprile 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente Behiry Ali Karam Ali Hamouda;
- nonché per l'accertamento del diritto all’accoglimento della domanda di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2025, proposto da Ali Karam Ali Hamouda Behiry, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coscarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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