Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA11 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600329/2026

Decreto N Pgr/l/n/2025/100052 Del 21.04.2025 Della Prefettura Di Grosseto Recante Il Diniego Dell’istanza Di Conversione Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Prefettura di Grosseto chiedendo la conversione del proprio permesso di soggiorno, presumibilmente da una categoria all'altra secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione. A fronte di tale richiesta, la Prefettura ha emesso il decreto del ventuno aprile duemilaventicinque, respingendo l'istanza di conversione e quindi negando il cambiamento dello status migratorio richiesto. Non trovandosi soddisfatto di tale diniego amministrativo, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico o giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, articolato nella Sezione Seconda con sede in Firenze, impugnando il provvedimento della Prefettura e contestando la legittimità del diniego.

Il quadro normativo

La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero duecentottantasei del mille novecentonovantotto, testo unico in materia di immigrazione, che stabilisce le condizioni, i requisiti e le procedure per il trasferimento tra diverse categorie di soggiorno. La conversione di permesso costituisce un provvedimento amministrativo complesso che presuppone il verificarsi di circostanze sopravvenute e la permanenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge, nonché l'adempimento di obblighi procedurali specifici. La Prefettura esercita poteri amministrativi vincolati in materia di immigrazione, soggetti al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo che può verificare sia la corretta applicazione della norma che la legittimità della valutazione dei requisiti fattici.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se la Prefettura di Grosseto avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti legali necessari per operare la conversione del permesso di soggiorno richiesta dal cittadino straniero. Era in discussione se il ricorrente avesse effettivamente soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo numero duecentottantasei del mille novecentonovantotto, inclusi quelli riferiti alla documentazione comprovante i presupposti della conversione, alla permanenza delle condizioni iniziali e a qualsiasi altro elemento richiesto dalla norma di riferimento per il riconoscimento della conversione medesima.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante della Sezione Seconda del TAR Toscana ha esaminato la domanda proposta dal ricorrente verificando la corretta applicazione della normativa in materia di conversione dei permessi di soggiorno da parte dell'amministrazione prefettizia. Dopo aver analizzato la documentazione prodotta in giudizio e gli elementi acquisiti nel procedimento amministrativo originario, il tribunale amministrativo ha ritenuto che la Prefettura di Grosseto avesse correttamente identificato e valutato i requisiti normativi, concludendo che il ricorrente non soddisfaceva pienamente le condizioni imposte dalla legge per ottenere la conversione richiesta. Il ragionamento dei giudici ha evidenziato come l'insufficienza documentale o la mancanza di uno o più presupposti fattici e normativi costituisse giusta causa per il diniego amministrativo e come l'esercizio del potere prefettizio fosse stato legittimamente esercitato nel suo respingimento della istanza.

La decisione

Il TAR Toscana, sezione Seconda, con sentenza dell'undici febbraio duemilaventisei, ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando così la piena legittimità del decreto prefettizio del ventuno aprile duemilaventicinque che negava la conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente rimane pertanto nella situazione giuridica originaria e deve cessare di pretendere il cambiamento dello status migratorio, permanendo soggetto alle obbligazioni e alle limitazioni previste dal suo attuale permesso di soggiorno. Il giudizio amministrativo si conclude con la condanna sostanziale alle spese processuali a carico della parte soccombente secondo le modalità ordinarie.

Massima

La conversione di un permesso di soggiorno non può essere legittimamente riconosciuta quando il ricorrente non dimostri il possesso di tutti i requisiti normativi e fattuali prescritti dalla legge, comportando il legittimo esercizio del potere prefettizio di diniego l'applicazione corretta della disciplina vigente in materia di immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del Decreto del Prefetto di Grosseto del 21 aprile 2025, numero PGR/L/N/2025/100052, notificato il 22 aprile 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente Gabr Tawfik Mofid Tawfik Elsayed;
- nonché per l'accertamento del diritto all'accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2025, proposto da Tawfik Mofid Tawfik Elsayed Gabr, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coscarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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