Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA19 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202600558/2026

Provvedimento P-Gr/uq/2023/103132 Del 21/07/2025 Della Prefettura Di Grosseto Recante Il Diniego Dell'istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Prefettura di Grosseto per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La domanda è stata presentata in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale in materia di immigrazione. Con provvedimento datato 21 luglio 2025, contraddistinto dal numero P-Gr/uq/2023/103132, la Prefettura ha negato l'istanza di conversione. Il ricorrente ha contestato tale diniego ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, sulla base di presunte violazioni della normativa procedimentale e sostanziale in materia di permessi di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 che ne contiene il regolamento di attuazione. La conversione di un permesso di soggiorno da una categoria a un'altra è assoggettata a specifici requisiti sia oggettivi che soggettivi, tra i quali figura la disponibilità di un rapporto di lavoro regolare, il possesso dei necessari livelli di reddito, nonché la verifica delle condizioni relative al mercato del lavoro. L'amministrazione gode di un margine di discrezionalità nell'accertamento di tali requisiti, operando una valutazione complessiva della situazione del richiedente sulla base della documentazione prodotta.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento amministrativo di diniego opposto dalla Prefettura, in particolare sulla corretta applicazione dei criteri normativi per la concessione della conversione del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava i motivi della mancata conversione, ritenendo di possedere i requisiti legali necessari oppure denunciando un difetto procedimentale nell'istruttoria della pratica. La questione investiva la corretta interpretazione delle disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno e il grado di sindacabilità della valutazione discrezionale compiuta dall'amministrazione prefettizia, oltre alle modalità di verifica dei presupposti richiesti dalla legge.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti e verificato il procedimento seguito dalla Prefettura, ha ritenuto che il diniego fosse correttamente motivato sulla base dei presupposti normativi applicabili. Il giudice amministrativo ha accertato che la Prefettura avesse operato una valutazione complessiva conforme alle disposizioni vigenti, accertando l'assenza o l'insufficienza di taluni requisiti essenziali per l'accoglimento dell'istanza di conversione. Il TAR ha respinto le eccezioni procedurali sollevate dal ricorrente, ritenendole infondate o comunque non idonee a inficiare la validità del provvedimento. La motivazione del diniego risultava dunque sufficientemente articolata e ragionevole, poiché poggiava su elementi concreti e su una corretta applicazione della normativa in materia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, con sentenza del 19 marzo 2026, ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando la legittimità del provvedimento adottato dalla Prefettura di Grosseto. Di conseguenza, il diniego della conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato mantiene piena efficacia. Il ricorrente rimane vincolato agli effetti del diniego prefettizio e dovrà valutare le ulteriori opzioni disponibili secondo la vigente normativa sull'immigrazione.

Massima

L'amministrazione prefettizia gode di ampio margine discrezionale nella valutazione dei requisiti necessari per la conversione di un permesso di soggiorno, e il diniego fondato sull'accertamento dell'insufficienza di tali requisiti è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesto difetto di istruttoria, vizio procedurale grave o violazione manifesta di norme di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Consigliere, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
del rigetto della domanda di conversione 2023 (da permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato), emesso dalla Prefettura di Grosseto in data 21 luglio 2025.
sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2025, proposto da
Khalil Akram, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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