Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA26 gennaio 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600168/2026

Provvedimento Del 25/02/2025 Della Prefettura Di Massa Carrara Recante Il Diniego Dell’istanza Al Conseguimento Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza alla Prefettura di Massa Carrara per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, categoria che consente ai cittadini extracomunitari di soggiornare in Italia durante una fase di ricerca attiva di impiego. La Prefettura ha emesso un provvedimento il 25 febbraio 2025 contenente il diniego di tale istanza, presumibilmente sulla base di valutazioni relative al mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Diniegato il beneficio richiesto, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, contestando la legittimità del diniego e rivendicando il diritto al rilascio del permesso. Nel corso dei procedimenti, tuttavia, la situazione di fatto e di diritto del ricorrente è venuta meno, determinando l'estinzione della lite.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che stabilisce le condizioni e i requisiti necessari affinché uno straniero possa ottenere un permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro. La normativa prevede specifici presupposti sia soggettivi che oggettivi: il richiedente deve essere in condizioni economiche minime sufficienti al sostentamento, deve dichiarare l'intenzione di cercare attivamente un'occupazione e deve rispettare ulteriori condizioni fissate dalle circolari ministeriali. L'istruttoria da parte della Prefettura deve avvenire secondo i principi del diritto amministrativo, con motivazione espressa del diniego e con il rispetto dei diritti procedurali del richiedente.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del provvedimento di diniego della Prefettura e se questa avesse correttamente applicato i criteri normativi per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente contestava presumibilmente la valutazione delle autorità amministrative circa il possesso dei requisiti di legge, sostenendo di trovarsi in una situazione idonea a giustificare l'accoglimento dell'istanza. La questione era complessa perché implica una valutazione discrezionale da parte della Prefettura circa requisiti economici e procedurali che non sono sempre univocamente determinati, lasciando margini significativi di apprezzamento amministrativo.

La motivazione del giudice

Sebbene il dispositivo non presenti argomentazioni dettagliate, la dichiarazione di cessata materia del contendere indica che il collegio giudicante ha ritenuto sopravvenuta una modifica della situazione sottesa alla controversia, tale da rendere ininfluente una pronuncia nel merito. Questo accade tipicamente quando il ricorrente ha ottenuto il beneficio richiesto durante il giudizio, ad esempio perché la Prefettura ha nel frattempo revocato il diniego e ha concesso il permesso di soggiorno, oppure perché la situazione fattuale si è modificata in modo tale da rendere ormai inevitabile un esito favorevole. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, pur potendo teoricamente decidere nel merito, considera più opportuno dichiararsi incompetente ratione materiae a causa della mancanza di interesse concreto e attuale alla decisione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il procedimento senza entrare nel merito della legittimità del diniego della Prefettura. Tale pronuncia comporta che la controversia è stata risolta non attraverso una valutazione giudiziale delle ragioni delle parti, bensì attraverso la constatazione che gli effetti del provvedimento impugnato sono cessati o sono venuti meno durante il giudizio. Per il ricorrente, ciò significa che ha verosimilmente ottenuto il risultato pratico perseguito, sebbene senza una espressa condanna dell'amministrazione per l'illegittimità dell'originario diniego.

Massima

Quando durante il giudizio amministrativo relativo al diniego di un permesso di soggiorno la situazione fattuale del ricorrente viene a mutare rendendo ininfluente la decisione nel merito, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo il procedimento senza pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento datato e notificato il 25.02.2025, con cui è stata respinta l’istanza prot. n. P-MS/L/Q/2023/100102, volta al conseguimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata in data 31.01.2025 dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2025, proposto da
Md Younus Ali, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bidini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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