Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA9 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600483/2026

Decreto Prot. 459/2024 Del 10.09.2024 Notificato Il 2/4/2025 Della Questura Di Firenze Recante Il Diniego Del Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana contro il decreto del Questore di Firenze datato 10 settembre 2024, notificato il 2 aprile 2025, con cui era stato rigettato il rinnovo del suo permesso di soggiorno. Il motivo del rigetto era fondato sull'assenza del richiedente dal territorio italiano nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2020 e il 9 aprile 2023, una durata significativa che il Questore aveva ritenuto incompatibile con il mantenimento o il rinnovo dei diritti legati alla permanenza regolare in Italia. Contestualmente al rigetto, era stato disposto il ritiro del precedente permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava la legittimità di questo provvedimento sia nel merito che sotto il profilo procedurale, evidenziando irregolarità nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, comunicazione che risultava essere stata effettuata unicamente con nota del 25 ottobre 2023.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, testo unico sull'immigrazione, che stabilisce i requisiti e le condizioni per il rinnovo dei titoli di soggiorno degli stranieri, nonché le cause di revoca o non rinnovo. Il procedimento amministrativo di rigetto deve rispettare le disposizioni della legge 7 agosto 1990, numero 241, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi e obbliga l'amministrazione a comunicare formalmente l'avvio del procedimento alle parti interessate, garantendo il diritto di difesa e di partecipazione. La sospensione della permanenza nel territorio per un periodo determinato può costituire circostanza rilevante per la valutazione della continuità di residenza, ma deve comunque essere valutata secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Inoltre, la disciplina europea sulla protezione dei dati personali e la normativa nazionale sulla privacy tutelano i soggetti coinvolti in procedimenti amministrativi, prevedendo l'oscuramento dei dati sensibili nelle decisioni giudiziali.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'assenza dal territorio italiano per quasi tre anni costituisse automaticamente e senza ulteriore istruttoria il fondamento legittimo per il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, oppure se tale circostanza richiedesse una più articolata valutazione amministrativa tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del singolo caso. La sentenza pone inoltre in evidenza una questione procedurale significativa relativa alla corretta e tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al richiedente, quale elemento essenziale per garantire il diritto di difesa e la partecipazione consapevole della parte interessata. Il ricorrente contestava la legittimità della decisione nel presupposto che il provvedimento fosse stato adottato in violazione dei principi di correttezza procedurale e dei diritti garantiti dalla legge sul procedimento amministrativo. Emergeva inoltre la questione sulla effettiva e corretta comunicazione della nota di avvio del procedimento all'indirizzo del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare le circostanze di fatto e le questioni di diritto sollevate, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da difetti procedurali e sostanziali tali da determinarne l'illegittimità. La sentenza accoglie il ricorso, il che implica che il collegio giudicante abbia ritenuto che il Questore non avesse correttamente fondato il rigetto sulla semplice assenza dal territorio, senza una compiuta e proporzionata valutazione delle circostanze del caso specifico. Inoltre, il TAR ha verificato che potessero sussistere irregolarità nel procedimento amministrativo, particolarmente sotto il profilo della corretta comunicazione dell'avvio del procedimento medesimo al ricorrente. L'accoglimento del ricorso da parte del collegio giudicante denota che la decisione del Questore non rispettava i principi di legalità e di corretta procedura amministrativa richiesti dalla legge. Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto necessario l'annullamento del provvedimento impugnato, ripristinando la situazione precedente affinché l'amministrazione potesse provvedere nuovamente secondo corretti criteri procedurali e sostanziali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, ha accolto integralmente il ricorso e conseguentemente ha annullato il decreto del Questore di Firenze del 10 settembre 2024, con cui era stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione dell'accoglimento parziale o della fondatezza dei motivi dedotti. Il tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza medesima, così vincolando il Questore a provvedere nuovamente sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno secondo criteri legittimi e corretti. A tutela della dignità e dei diritti della parte interessata, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità nella redazione della sentenza stessa, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione non può fondare il rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno sulla sola circostanza dell'assenza dal territorio nazionale senza una compiuta valutazione del caso concreto e nel rispetto dei principi procedurali di corretta comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sanciti dalla legge numero 241 del 1990.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto Prot. -OMISSIS-, datato 10 settembre 2024, notificato il 2 aprile 2025, con cui il Questore di Firenze respingeva la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del signor -OMISSIS-, assumendo che il richiedente si era allontanato dal territorio dello Stato dal 17 dicembre 2020 al 9 aprile 2023, nonché di avere assolto «gli obblighi relativi alla comunicazione all'interessato di avvio del procedimento amministrativo previsti dalla L.241/90 con nota di quest'Ufficio del 25.10.2023 notificata all'interessato in pari data», disponendo il contestuale ritiro del vecchio permesso di soggiorno numero I15225149;
- occorrendo, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente ai provvedimenti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Urzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in narrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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