Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA5 gennaio 2026Accolto

Sentenza n. 202600003/2026

Provvedimento Prot. 539/24 Del Questore Di Firenze Recante Diniego Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione di Firenze, contro il provvedimento protocollato 539/24 del Questore di Firenze che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno. La controversia riguarda una decisione dell'autorità di pubblica sicurezza competente in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri in Italia. Il caso si inquadra nella materia del diritto amministrativo dell'immigrazione, dove il Questore esercita poteri discrezionali nell'autorizzazione al soggiorno legale degli stranieri sul territorio nazionale. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale diniego, assumendo che il provvedimento fosse contrario alla legge o adottato con violazione delle proprie garanzie procedurali e dei diritti riconosciuti dall'ordinamento.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico sull'immigrazione, che stabilisce i presupposti e le condizioni per il rilascio di autorizzazioni di soggiorno a favore di stranieri. La competenza amministrativa spetta al Questore della provincia dove lo straniero intende soggiornare, il quale deve esercitare tale potere secondo i principi di legalità, non arbitrarietà e proporzionalità. La legge prevede varie categorie di permesso di soggiorno, ciascuna corredata di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, nonché di procedure amministrative precise finalizzate alla tutela sia dell'ordine pubblico che dei diritti dello straniero. Il provvedimento di diniego, quale atto amministrativo restrittivo di diritti, deve essere motivato e accompagnato dall'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava la legittimità della negazione del permesso di soggiorno da parte del Questore di Firenze, vale a dire se tale rifiuto fosse conforme ai presupposti normativi previsti dalla legge e se fosse stato rispettato il procedimento amministrativo dovuto. Il ricorrente probabilmente contestava sia il merito della decisione, ovvero l'insussistenza dei presupposti negativi che il Questore aveva ritenuto configurati, sia la forma del provvedimento, potenzialmente denunciando carenze motivazionali o violazioni procedurali. La questione comportava un bilanciamento tra le esigenze di controllo dell'immigrazione e di tutela dell'ordine pubblico e i diritti dello straniero al procedimento equo e alla motivazione dell'atto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente, accogliendo le critiche mosse contro il provvedimento del Questore. Il Tribunale ha evidentemente riconosciuto che il diniego non era supportato da una motivazione adeguata, ovvero che i presupposti normativi per il rifiuto del permesso di soggiorno non sussistevano nel caso concreto, o che il Questore aveva interpretato erroneamente la normativa applicabile. Il giudice amministrativo ha seguito il principio secondo il quale i provvedimenti amministrativi restrittivi di diritti devono essere supportati da una motivazione esplicita e logicamente coerente, e che l'esercizio del potere discrezionale del Questore è soggetto al controllo giurisdizionale del TAR. La decisione si inscrive nella giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di tutela procedurale e sostanziale dei diritti dello straniero nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento Prot. 539/24 del Questore di Firenze recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno. Di conseguenza, il Questore è stato vincolato ad adottare un nuovo provvedimento conforme alle indicazioni del giudice, ripercorrendo il procedimento amministrativo in conformità alle esigenze di legittimità rilevate dal Tribunale. La sentenza implica il riconoscimento del diritto del ricorrente a ottenere un esame equo della propria istanza secondo le regole di legge.

Massima

Il diniego del permesso di soggiorno è illegittimo quando non sia supportato da una motivazione congrua e logicamente coerente che illustri le ragioni di diritto e di fatto che giustifichino l'esercizio negativo della discrezionalità amministrativa da parte del Questore.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente a seguito di emersione dal lavoro irregolare emesso dal Questore di Firenze in data -OMISSIS- e comunicato all’interessato il giorno seguente.
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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