Sentenza n. 202600159/2026
Decreto Prot. 452 Del 27/9/2024 Della Questura Di Firenze Recante Il Diniego Del Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al TAR Toscana sezione seconda di Firenze contro il decreto prot. 452 del 27 settembre 2024 emanato dalla Questura di Firenze, con il quale l'amministrazione ha negato il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente presumibilmente aveva precedentemente ottenuto un permesso di soggiorno con tale qualifica ed al momento della scadenza ha chiesto il rinnovo, ma la Questura ha ritenuto di non accogliere la richiesta sulla base di valutazioni relative alle condizioni di permanenza sul territorio nazionale, in particolar modo in riferimento ai requisiti giustificanti il mantenimento della qualifica di lavoratore dipendente o alle condizioni di pubblico ordine e sicurezza.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e dalle relative norme di attuazione. In particolare, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa, inclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro effettivo e regolare nonché l'assenza di motivi ostativi derivanti da violazioni di norme in materia di ordine e sicurezza pubblica. La Questura esercita una discrezionalità amministrativa vincolata nel valutare se i requisiti per il mantenimento del titolo di soggiorno persistono al momento della richiesta di rinnovo. I principi generali del diritto amministrativo richiedono che il diniego sia adeguatamente motivato e conforme al quadro normativo vigente.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva verificare se la Questura di Firenze aveva correttamente valutato la persistenza dei requisiti necessari al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e se il diniego fosse stato emesso in conformità alle norme applicabili senza eccesso di potere o vizio di motivazione. Occorreva accertare se il ricorrente mantenesse effettivamente la condizione di lavoratore subordinato regolarmente occupato oppure se sussistessero sopravvenuti motivi ostativi, quali precedenti penali, violazioni dell'ordine pubblico o altre circostanze rilevanti secondo la legge. La controversia verteva principalmente sulla legittimità dei presupposti di fatto e di diritto che avevano indotto l'amministrazione al diniego e sulla corretta applicazione della disciplina sui permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il collegio ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dalla Questura e le deduzioni del ricorrente, ritenendo che l'amministrazione avesse correttamente accertato l'assenza ovvero la venuta meno dei requisiti normativi necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno. Analizzando la situazione lavorativa e gli altri elementi rilevanti sottoposti a valutazione, il TAR ha ritenuto che la Questura aveva esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale, applicando correttamente la normativa vigente e fornendo motivazione adeguata del diniego. Non ha riscontrato vizi procedurali né violazioni dei principi del diritto amministrativo che avrebbero potuto rendere illegittimo il provvedimento impugnato. Il giudice ha quindi confermato la valutazione effettuata dall'amministrazione di primo grado.
La decisione
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso del cittadino straniero. Conseguentemente il decreto della Questura di Firenze che nega il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rimane definitivo e operativo. Il ricorrente dovrà conformarsi al diniego e, qualora desideri contestare ulteriormente la decisione, rimangono esperibili i soli rimedi straordinari previsti dalla legge, quale il ricorso in cassazione per violazione di norma di diritto e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Eventualmente potrà valutare la possibilità di una nuova istanza di permesso di soggiorno qualora vengono a sussistere nuove condizioni previste dalla legge.
Massima
L'amministrazione competente legittimamente nega il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando, in esito a valutazione coerente e motivata, accerti la mancanza ovvero la venuta meno dei requisiti normativi necessari al suo mantenimento, fatta salva la possibilità di censura giudiziale per vizi di procedura, eccesso di potere o erronea applicazione della legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- emesso in data 27.09.2024 dal Questore della Provincia di Firenze e notificato in data 10.02.2025, con cui è stata rigettata la pratica volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della sig.ra -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente; Nonché, - per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- emesso in data 27.09.2024 dal Questore della Provincia di Firenze e notificato in data 10.02.2025, con il quale è stata rigetta la richiesta volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dalla sig.ra -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziano Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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