Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA17 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600365/2026

Decreto Prot. 31 Del 10/01/2025 Della Questura Di Firenze Recante Revoca Dei Permessi Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana il Decreto Prot. 31 del 10 gennaio 2025, emanato dalla Questura di Firenze, mediante il quale è stata disposta la revoca dei permessi di soggiorno a suo carico. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo, assumendo che la Questura avesse agito in difformità dalla disciplina normativa applicabile e in violazione dei principi generali del procedimento amministrativo. La controversia investe direttamente la sfera giuridica e la posizione personale del ricorrente, per il quale la revoca del permesso di soggiorno costituisce un provvedimento di rilevanza cruciale, incidendo sulla possibilità di permanere legalmente nel territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia della revoca dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998, che fissa i presupposti e le modalità procedurali per l'adozione di siffatti provvedimenti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Il procedimento amministrativo deve conformarsi ai principi generali dettati dalla legge 241 del 1990, tra i quali figurano il principio di legalità, il diritto al contraddittorio nella formazione del provvedimento, la motivazione adeguata e la proporzionalità. L'esercizio del potere amministrativo di revoca non è discrezionale in senso assoluto, ma rimane circoscritto entro i limiti normativi e deve rispettare i diritti procedurali dei destinatari del provvedimento, cui deve essere garantita la possibilità di conoscere e contrastare i motivi del provvedimento medesimo.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguarda la legittimità procedimentale e sostanziale del decreto di revoca emesso dalla Questura, vale a dire se l'amministrazione abbia rispettato le modalità prescritte dalla legge e i principi di correttezza procedimentale nell'emanazione del provvedimento. In particolare, il ricorrente ha fatto valere la mancanza o l'insufficienza della motivazione del decreto, la violazione del principio del contraddittorio, ovvero carenze istruttorie, eccesso di potere o altra irregolarità procedimentale che inficia la legittimità dell'agire amministrativo. La questione assume rilievo particolare perché investe diritti fondamentali della persona e richiede un controllo rigoroso sul rispetto della legalità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha condotto una valutazione approfondita del provvedimento impugnato, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che ne giustificassero l'adozione. Nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ha riscontrato irregolarità nel procedimento seguito dalla Questura, che sia per quanto attiene alle fasi istruttorie, sia sotto il profilo della motivazione del provvedimento, sia per il mancato rispetto dei canoni di proporzionalità, non risultava conforme alla normativa applicabile. Il TAR ha accolto le censure del ricorrente, ritenendo che il decreto fosse affetto da vizi procedimentali e sostanziali tali da determinarne l'illegittimità e che la Questura non avesse fornito una giustificazione logica e giuridica adeguata alla gravità del provvedimento adottato. Pertanto, il Tribunale ha concluso che il ricorso fosse fondato negli elementi contestati e meritevole di accoglimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, con la sentenza del 17 febbraio 2026, ha accolto il ricorso e annullato il Decreto Prot. 31 del 10 gennaio 2025 della Questura di Firenze nella parte relativa alla revoca dei permessi di soggiorno. Di conseguenza, il provvedimento è privo di effetto e il ricorrente vede ripristinato il suo status giuridico antecedente all'emanazione del decreto stesso, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di permanenza legale nel territorio italiano. La Questura dovrà astenersi dall'esecuzione del decreto annullato e, ove del caso, dal reiterare il medesimo provvedimento senza aver previamente rimosso i vizi che ne compromettevano la legittimità.

Massima

L'annullamento di un provvedimento amministrativo di revoca dei permessi di soggiorno è dovuto quando l'amministrazione violi i principi procedimentali, non fornisca motivazione adeguata ovvero agisca in violazione del canone di proporzionalità, dovendosi garantire il pieno rispetto della legalità anche nell'esercizio dei poteri attinenti all'immigrazione e alla pubblica sicurezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto della Questura di Firenze prot. -OMISSIS- del 10 gennaio 2025, con il quale sono stati revocati i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo allegato minori n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minorenni -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 oltre accessori di legge, maggiorata delle somme corrisposte per il pagamento del contributo unificato, con distrazione a favore dell’avv. Marco Noci che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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