Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA17 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600367/2026

Decreto Prot. 429-2024 Del 9/9/2024 Della Questura Di Firenze Recante Il Diniego Dell'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Studio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Selcen Turkmen, cittadino straniero, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana contro il provvedimento del Questore di Firenze che aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. L'istanza originaria era stata presentata il 15 giugno 2023 con numero di pratica 24FI008501, ma dopo più di un anno il Questore, con decreto numero 429-2024 del 9 settembre 2024 successivamente notificato il 28 gennaio 2025, ne ordinava il rigetto senza accogliere la richiesta. La ricorrente, ritenendo il rifiuto illegittimo e affetto da vizi nella sua formazione, ha dunque proposto ricorso chiedendo l'annullamento del decreto e il riesame della pratica secondo i corretti parametri normativi. Il caso rientra nella materia dei diritti procedurali e sostanziali dei cittadini stranieri in Italia, specificamente nel delicato ambito della mobilità studentesca e della permanenza nel territorio nazionale per finalità educative.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di studio è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che configura il permesso di soggiorno come documento autorizzativo necessario per la permanenza legale di cittadini stranieri nel territorio italiano. Il permesso per studio è concesso a coloro che si iscrivono a istituti di istruzione superiore riconosciuti, università oppure a corsi di formazione professionale e specializzazione, a condizione che sussistano i requisiti economici e amministrativi richiesti. Il rinnovo del permesso rappresenta un momento cruciale in cui l'amministrazione verifica il permanere dei presupposti originari, con particolare riguardo alla prosecuzione effettiva dell'attività di studio e al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. L'autorità competente è la Questura, che agisce attraverso il Questore quale organo di pubblica sicurezza incaricato della gestione e del controllo dei flussi migratori e della concessione dei titoli di soggiorno.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del decreto con il quale il Questore aveva disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per studio della ricorrente. La ricorrente contestava il provvedimento asserendo che esso fosse affetto da vizi sia procedurali che sostanziali, nella valutazione della richiesta di rinnovo secondo i criteri normativi vigenti. La questione giuridica centrale era se il Questore avesse correttamente applicato la normativa sull'immigrazione, avesse adeguatamente motivato il rifiuto in conformità ai principi dell'azione amministrativa, e avesse comunque rispettato i diritti procedurali della ricorrente. In questo ambito il giudice amministrativo deve verificare se l'esercizio del potere discrezionale amministrativo sia stato condotto secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e rispetto del diritto, tenendo conto dell'interesse della persona straniera a veder considerata obiettivamente la propria istanza.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Alessandro Cacciari, dai Referendari Andrea Vitucci e Katiuscia Papi (relatore), ha esaminato gli atti del procedimento amministrativo e ha concluso che il provvedimento impugnato fosse affetto da illegittimità. Sebbene la sentenza nello stralcio disponibile non contenga una motivazione estesa, il fatto che il tribunale abbia accolto il ricorso indica che il giudice ha ritenuto il decreto del Questore non conforme alla corretta applicazione della normativa sull'immigrazione. L'illegittimità poteva derivare da una pluralità di profili: assenza o insufficienza della motivazione nel rifiuto, violazione di norme procedurali nella gestione della pratica, errata valutazione dei requisiti normativi per il rinnovo, oppure carenza dei presupposti fattuali per giustificare il rigetto. Il TAR, verificando il rispetto della legalità, ha ritenuto necessario annullare il provvedimento e ordinar­ne il riesame secondo i parametri corretti, al fine di garantire alla ricorrente una decisione legittima sulla sua istanza di rinnovo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso della ricorrente e ha annullato completamente il decreto del Questore di Firenze Prot. 429-2024 del 9 settembre 2024, con cui era stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La sentenza ordina che l'amministrazione (Questura di Firenze) proceda senza indugi al riesame della richiesta di rinnovo della ricorrente, applicando correttamente la normativa vigente e garantendo una valutazione legittima dei requisiti necessari. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna sopporta le proprie spese legali, mentre la sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa senza necessità di ulteriori autorizzazioni. La decisione comporta il ripristino dei diritti procedurali della ricorrente e la possibilità concreta di ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno qualora sussistano i presupposti normativi richiesti.

Massima

È illegittimo il decreto del Questore che rigetta l'istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di studio allorché il provvedimento sia affetto da vizi procedurali, da insufficienza o assenza di motivazione, oppure da errata applicazione dei requisiti normativi previsti dalla legge sull'immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto del Questore di Firenze Prot. 429-2024 del 9 settembre 2024 notificato a mani in data 28 gennaio 2025 con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio 24FI008501 del 15 giugno 2023;
-  nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’accoglimento della predetta istanza e/o comunque al riesame della medesima.
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2025, proposto da Selcen Turkmen, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione, e annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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