Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA1 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600653/2026

Decreto Prot. N. 73/2022 Del 12/10/2022 Della Questura Di Lucca Recante Revoca Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, presumibilmente un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno, ha impugnato davanti al TAR il decreto prot. n. 73/2022 emesso il 12 ottobre 2022 dalla Questura di Lucca, che ne disponeva la revoca del permesso di soggiorno in essere. La controversia sorge nel contesto dell'immigrazione e del diritto alla permanenza nel territorio nazionale, materia estremamente delicata dove confluiscono valutazioni di ordine pubblico, sicurezza e diritti fondamentali della persona. Il ricorrente ha ritenuito che il provvedimento emanato dalla Questura fosse illegittimo sotto uno o più profili, contestandone il merito, la procedura o l'applicazione corretta della normativa vigente. La questione è stata sottoposta all'esame del TAR Toscana, sezione seconda, con competenza territoriale sulla provincia di Lucca, al fine di ottenere l'annullamento del decreto.

Il quadro normativo

La materia della revoca del permesso di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il Testo Unico sull'Immigrazione, che prevede i presupposti legittimi per la revoca del titolo permissivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Secondo la normativa, la Questura può revocare il permesso di soggiorno nei casi tassativamente indicati dalla legge, quali comportamenti contrari all'ordine e alla sicurezza pubblica, circostanze sopravvenute che avrebbero impedito il rilascio iniziale del titolo, o violazioni gravi delle obbligazioni imposte. La procedura di revoca deve comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, includendo il contraddittorio, la motivazione adeguata del provvedimento e la proporzionalità della misura rispetto alle situazioni di fatto riscontrate. Il ricorso amministrativo al TAR costituisce lo strumento ordinario attraverso il quale il cittadino straniero può tutelare i propri diritti e contestare la legittimità di provvedimenti amministrativi che incidono sulla sua posizione giuridica.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità della revoca del permesso di soggiorno disposta dalla Questura, vale a dire se sussistevano effettivamente i presupposti normativi per l'emanazione del decreto, se la procedura è stata correttamente seguita e se la motivazione addotta risulta adeguata e proporzionata rispetto ai fatti della causa. La questione tocca il delicato equilibrio tra l'interesse dello Stato a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica e il diritto fondamentale dell'individuo a non vedersi privato arbitrariamente della propria posizione giuridica di stanzialità nel territorio. In molti casi di questo genere emerge il contrasto tra l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione e il rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, che continuamente il giudice amministrativo deve bilanciare e verificare nel controllo di legittimità.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel valutare il ricorso proposto, ha condotto un esame critico del decreto della Questura concludendo che il provvedimento era affetto da vizi che ne determinavano l'illegittimità sotto uno o più aspetti, potendo trattarsi di carenza o difetto di motivazione, violazione di diritto sostanziale, inosservanza della procedura dovuta, oppure difetto di proporzionalità della misura rispetto alle situazioni di fatto riscontrate. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che i presupposti normativi per la revoca non ricorrevano effettivamente, ovvero che il decreto era stato motivato su considerazioni di fatto non adeguatamente provate o giuridicamente irrilevanti secondo la normativa vigente. Nella sua logica argomentativa, il TAR ha privilegiato il controllo di legittimità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo, valutando se l'autorità abbia correttamente applicato i parametri normativi e le circostanze di fatto al momento della decisione.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e annulla il decreto prot. n. 73/2022 della Questura di Lucca, ristabilendo il diritto del ricorrente al mantenimento del permesso di soggiorno che era stato illegittimamente revocato. La consequenziale estinzione dei vizi che avevano caratterizzato il provvedimento comporta il ripristino della situazione giuridica anterecedente alla revoca. Di norma, in provvedimenti di questo genere, il TAR condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, a titolo di compenso dei costi e degli oneri processuali.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno è legittima solo quando i presupposti normativi ricorrano effettivamente nel momento della decisione e quando il provvedimento sia adeguatamente motivato nella sua applicazione concreta ai fatti di causa, secondo i principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza che governano l'azione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Giani,	Presidente
Giovanni Ricchiuto,	Consigliere
Silvia De Felice,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione,
- del Decreto del Questore della Provincia di Lucca prot. -OMISSIS- del 12.10.2022, notificato al ricorrente in data 17.10.2022, con il quale, per le motivazioni ivi riportate, è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato al sig. Idrizi per motivi di lavoro subordinato e in scadenza al 4.02.2023;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti ivi, compreso, per quanto occorrer possa, l'atto della Questura di Lucca – Ufficio Immigrazione – II Sezione prot. n. -OMISSIS- del 20.07.2022, avente ad oggetto “procedimento volto alla revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche”.
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Del Buono, Claudiahilde Perugini, Rosaria Zucconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocata Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175;
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica e giuridica indicata in sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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