Sentenza n. 202600006/2026
Decreto Del 20.01.2025 Della Questura Di Arezzo Recante Revoca Del Permesso Di Soggiorno Di Lungo Periodo Ue
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda un decreto della Questura di Arezzo emanato il 20 gennaio 2025, con il quale l'amministrazione ha provveduto a revocare il permesso di soggiorno di lungo periodo Unione Europea precedentemente rilasciato a un cittadino. Il ricorrente, titolare di tale permesso, ha impugnato il decreto dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana con sede a Firenze, contestando la legittimità del provvedimento sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti legali sia sotto quello della correttezza procedurale e della adeguatezza della motivazione addotta dall'amministrazione. La Questura aveva basato la revoca su specifici motivi che, secondo il ricorrente, non trovavano fondamento nei fatti o violavano i diritti procedurali garantiti dalla normativa nazionale e unionale in materia di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia della revoca dei permessi di soggiorno di lungo periodo dell'Unione Europea è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1998 numero 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato e integrato dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, la revoca è consentita soltanto quando ricorrano situazioni eccezionali di minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico dello Stato, ovvero quando sussistono specifiche circostanze previste dalla legge, e deve essere preceduta da procedimenti che garantiscano il contraddittorio, l'istruttoria adeguata e una motivazione congrua e consapevole delle ragioni della revoca.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità della decisione della Questura di procedere alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, vale a dire sulla corretta applicazione dei presupposti legali per l'esercizio di tale potere amministrativo discrezionale. In particolare, era in questione se gli elementi di fatto posti a fondamento del decreto fossero sufficienti e rilevanti secondo la normativa vigente per giustificare una misura così incisiva sui diritti di circolazione e soggiorno, nonché se la procedura amministrativa fosse stata condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e ragionevolezza che caratterizzano l'esercizio del potere amministrativo nello Stato di diritto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha valutato criticamente la documentazione agli atti e ha ritenuto che il decreto della Questura presentasse vizi tali da comportarne l'illegittimità e il conseguente annullamento. In particolare, il collegio giudicante ha riscontrato che la motivazione addotta dall'amministrazione non era sufficientemente specifica, articolata e fondata sui fatti concreti della situazione, oppure che i fatti stessi, sebbene documentati, non integravano gli estremi legali necessari per procedere alla revoca secondo la normativa applicabile. Il giudice ha inoltre accertato che la procedura seguita dalla Questura aveva non adeguatamente garantito al ricorrente la possibilità di conoscere anticipatamente i dati a suo carico e di presentare osservazioni difensive, violando così i canoni procedurali di correttezza amministrativa e il principio del contraddittorio.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto del 20 gennaio 2025 della Questura di Arezzo recante la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo Unione Europea. La decisione comporta la restituzione del permesso al ricorrente e l'obbligo per l'amministrazione di astenersi dal procedere ulteriormente sulla base del decreto annullato, fatta salva la possibilità per la Questura di riproporre, se ne sussistano i presupposti, una nuova procedura amministrativa rispettosa dei principi di legalità, trasparenza e contraddittorio.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo Unione Europea è legittima soltanto quando fondata su fatti specifici e rilevanti secondo la legge, preceduta da una procedura che garantisca adeguatamente al ricorrente il diritto di conoscere i dati a suo carico e di presentare difese, e motivata con chiarezza, coerenza e congruità rispetto agli elementi probatori e ai presupposti normativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del decreto del -OMISSIS- del Questore di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS- e avente durata illimitata; - del provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Treviso, notificato in pari data, avente per oggetto il respingimento alla frontiera per segnalazione del ricorrente ai fini della non ammissione nel SIS. sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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