Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA13 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202600711/2026

Decreto Del 24/06/2025 Della Questura Di Grosseto Recante Il Diniego Della Domanda Di Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza di permesso di soggiorno presso la Questura di Grosseto il 24 giugno 2025, domanda che è stata sottoposta all'amministrazione competente per l'istruttoria e la valutazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La Questura ha emanato un decreto di diniego della domanda, rigettando la richiesta del ricorrente senza accogliere le ragioni addotte a sostegno della domanda medesima. Il ricorrente, ritenendosi danneggiato da tale provvedimento amministrativo, ha impugnato il decreto presso il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, denunciando l'illegittimità del provvedimento e sostenendo che la Questura avrebbe errato nell'applicazione della legge e nel valutare i presupposti necessari per il rilascio del permesso. Il ricorso si inscrive nel quadro delle controversie in materia di immigrazione e diritti degli stranieri, ambito di elevata sensibilità giuridica e sociale.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico in materia di immigrazione e dalla relativa normativa secondaria, che fissa le condizioni e i requisiti necessari affinché lo straniero possa ottenere il rilascio di un permesso idoneo a legittimare la sua permanenza nel territorio nazionale. La Questura, quale organo amministrativo territoriale competente, ha il dovere di valutare le istanze secondo i criteri normativi predeterminati dalla legge, operando con imparzialità e secondo le procedure amministrative previste dal diritto amministrativo generale. La decisione amministrativa di diniego deve basarsi su presupposti fattici verificati e su una corretta interpretazione delle norme sostanziali e procedurali applicabili al caso specifico. Contro tali provvedimenti è prevista la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR per il controllo della legittimità amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nella legittimità del decreto di diniego emesso dalla Questura: se cioè l'amministrazione abbia correttamente valutato la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del permesso richiesto, ovvero se abbia erroneamente rigettato la domanda in violazione delle norme disciplinanti la materia oppure commettendo vizi procedurali rilevanti. Il ricorrente deve dimostrare che il provvedimento è affetto da illegittimità amministrativa, potendo consistere questa in violazione di legge, sviamento della finalità amministrativa, difetto istruttorio o irrazionalità manifesta. Il TAR è chiamato a sindacare il provvedimento amministrativo al fine di verificare se la Questura ha agito rispettando la legalità amministrativa e i diritti del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha condotto un attento esame della domanda e del provvedimento impugnato, valutando gli elementi fattici prodotti dalle parti e la corretta applicazione della disciplina vigente in materia di permessi di soggiorno. Nella pronuncia, il giudice amministrativo ha ritenuto che la Questura, nello svolgimento dell'istruttoria e nella formulazione del provvedimento, abbia correttamente verificato la sussistenza o l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge affinché il permesso fosse rilasciato, e che dunque il diniego sia stato motivato su presupposti legittimi. Il TAR ha respinto le censure del ricorrente, non riconoscendovi violazione delle norme procedurali o sostanziali, e ha confermato la validità giuridica del provvedimento amministrativo controverso, ritenendo adeguatamente supportato dalle valutazioni amministrative che la Questura ha compiuto.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nella sentenza del 13 aprile 2026, ha respinto il ricorso proposto contro il decreto della Questura di Grosseto e ha confermato il diniego del permesso di soggiorno. Con tale sentenza il TAR ha rigettato integralmente le pretese del ricorrente, dichiarando la legittimità del provvedimento amministrativo e respingendo le eccezioni di illegittimità sollevate in ricorso. Le spese del giudizio seguono il merito della controversia secondo la disciplina ordinaria dei costi processuali.

Massima

La Questura, nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione e decisione in materia di permessi di soggiorno, agisce legittimamente quando, a seguito di completa e corretta istruttoria, accerti l'assenza dei presupposti normati dalla legge per il rilascio del titolo richiesto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto del 24/06/2025, notificato in pari data al sig. Hsinat Abderrahim, con cui la Questura di Grosseto ha respinto la domanda di permesso di soggiorno formulata dal sig. Hsinat medesimo «perché irricevibile ed allo stesso non può essere rilasciato un permesso ad altro titolo».
sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2025, proposto da Abderrahim Hsinat, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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