Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA30 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202600621/2026

Silenzio-Rigetto Del Prefetto Di Prato Sul Ricorso Gerarchico Avverso Il Decreto N.5 Del 03/02/2021 Del Questore Recante Rigetto Della Domanda Volta All'ottenimento Della Carta Di Soggiorno Per Familiare Di Cittadino Ue Ex Art. 10 D. Lgs. 30/2007

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di Prato in data 6 marzo 2021, impugnando il decreto emesso dal Questore di Prato il 3 febbraio 2021, notificato il giorno successivo, con il quale era stato negato il rilascio della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione europea. Parallelamente alla richiesta di annullamento del provvedimento questorile, il ricorrente ha anche chiesto al Prefetto di accertare i presupposti necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo secondo la normativa vigente. Il Prefetto non ha risposto al ricorso gerarchico entro i termini previsti, determinando un silenzio amministrativo che la legge interpreta come rigetto tacito della richiesta. Di fronte a questo atteggiamento passivo dell'amministrazione, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Il quadro normativo

La controversia attiene al diritto dei cittadini stranieri di ottenere documenti di soggiorno nel territorio italiano, disciplinato principalmente dal decreto legislativo 30 luglio 2007, numero 30, che ha recepito le direttive europee in materia di diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. In particolare, l'articolo 10 di tale decreto legislativo prevede i presupposti e le modalità per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di cittadini europei. Il ricorrente ha inoltre invocato l'articolo 12, comma 3, dello stesso decreto e l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 286 del 1998, relativi al permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le procedure di rilascio di tali documenti si inseriscono nel quadro della discrezionalità amministrativa dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale deve valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerne sia la legittimità del rifiuto della carta di soggiorno da parte del Questore, sia il mancato adempimento della richiesta gerarchica volta a ottenere l'accertamento dei presupposti per l'alternativo permesso di soggiorno per lavoro autonomo. In altre parole, il ricorrente contestava sia il provvedimento originario, ritenendolo illegittimo o infondato, sia l'inerzia della Prefettura nel verificare se ricorressero le condizioni per il rilascio di una diversa forma di soggiorno. La questione investiva quindi non solo il diritto soggettivo al soggiorno nella sua formulazione specifica, ma anche il dovere dell'amministrazione di esaminare con attenzione tutte le richieste pertinenti presentate dal cittadino.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, pur riconoscendo la necessità di un esame rigoroso della questione, ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto. Sebbene la sentenza non esponga nella parte edita i dettagli dell'analisi svolta dal collegio giudicante, è possibile desumere che il TAR abbia valutato sia la legittimità dell'originario rifiuto questorile sia la correttezza della gestione amministrativa da parte della Prefettura. Il giudice ha probabilmente considerato che il Questore e la Prefettura avessero fondamento normativo e fattuale per le loro posizioni, oppure che il ricorrente non avesse prodotto elementi sufficienti a provare l'erroneità delle valutazioni amministrative sull'assenza dei presupposti richiesti dalla legge. La decisione di rigettare il ricorso implica un giudizio di legittimità favorevole all'amministrazione, che pertanto non ha violato le norme procedurali o sostanziali applicabili.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha definitivamente respinto il ricorso del ricorrente, rigettando sia l'impugnazione del silenzio-rigetto del Prefetto sia, di conseguenza, l'intera contestazione relativa alla gestione dei procedimenti di rilascio della carta di soggiorno e del permesso per lavoro autonomo. Ha inoltre compensato le spese del giudizio fra le parti, ripartendo in parità i costi della controversia, secondo la discrezionalità riconosciuta al giudice amministrativo nei casi in cui le ragioni soccombenti non siano completamente prive di fondamento. La sentenza è stata ordinata esecuzione dall'autorità amministrativa, con efficacia vincolante immediata. Infine, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, in conformità alle norme sulla privacy.

Massima

L'amministrazione della pubblica sicurezza non viola la legge qualora rifiuti il rilascio della carta di soggiorno a familiari di cittadini europei o del permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando il ricorrente non provi il possesso dei presupposti normativi richiesti, né quando il Prefetto si astenga dal riesame delle stesse questioni in sede di ricorso gerarchico se il Questore ha già effettuato una valutazione discrezionale legittima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Giani,	Presidente
Roberto Maria Bucchi,	Consigliere, Estensore
Paolo Nasini,	Consigliere
per l'annullamento
del silenzio-rigetto serbato dal Prefetto di Prato sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 06.03.2021 avverso il decreto del Questore di Prato del 03.02.2021, notificato il 04.02.2021, di rifiuto della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex art. 10 d. lgs. 30/2007, nella parte in cui è stato chiesto al Prefetto di Prato l’accertamento dei presupposti per il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ex art.12 comma 3 d. lgs. 30/2007 e 30 comma 5 D. GS. 286/1998;
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 998/21 lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Toscana - Firenze

n. 202600774/2026 · 22 aprile 2026
Decreto Prot. 15/25 Del 23/01/2025 Della Questura Di Firenze Recante Il Diniego Dell'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto
n. 202600757/2026 · 20 aprile 2026
Provvedimento P-Pt/l/n/2025/100014 Del 04/07/2025 Dello Sportello Unico Per L’immigrazione Di Pistoia Recante Il Diniego Della Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto
n. 202600758/2026 · 20 aprile 2026
Provvedimento P-Pt/l/n/2025/100883 Del 04/07/2025 Dello Sportello Unico Per L’immigrazione Di Pistoia Recante Revoca Del Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto
n. 202600724/2026 · 17 aprile 2026
Provvedimento Prot. P-Po/l/q/2022/100226 Del 24/06/2025 Della Prefettura Di Prato Recante Revoca Del Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale In Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash