Sentenza n. 202600115/2026
Silenzio Serbato Dalla Questura Di Questura Di Grosseto Relativo All’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Questura di Grosseto per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, versandosi nei presupposti previsti dalla normativa sull'immigrazione. La Questura, a fronte di tale richiesta, ha mantenuto il silenzio oltre i termini di legge, senza comunica alcun esito né provvedimento positivo né negativo. Di fronte a questo inerzia della pubblica amministrazione, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dinanzi al TAR Toscana, eccependo la violazione dei propri diritti e l'illegittimità dell'atteggiamento omissivo della Questura, la quale era tenuta a pronunciarsi entro i termini perentori fissati dalla legge in materia di permessi di soggiorno.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che stabilisce i termini entro cui le questure devono pronunciarsi sulle istanze di stranieri. La legge prevede che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, e il superamento di tale termine configura una forma di rifiuto implicito o, comunque, legittima il ricorso amministrativo. Sono altresì applicabili i principi del diritto amministrativo generale, in particolare quelli riguardanti il dovere di provvedere e il divieto di silenzio della pubblica amministrazione, anche secondo le norme sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla legittimità del silenzio mantenuto dalla Questura di Grosseto e alla responsabilità di tale inerzia nel pregiudicare i diritti del ricorrente a veder esaminata e valutata la propria istanza secondo le procedure di legge. La questione riguardava tanto il mancato rispetto dei termini procedurali quanto la violazione del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio del permesso, nel caso in cui sussistessero i requisiti normativi. Era altresì rilevante verificare se, in presenza di silenzio prolungato della Questura, fosse opportuno intervenire in via giudiziale per assicurare il rispetto dei termini perentori e la tutela effettiva dell'interessato.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dalla Questura, considerando accertato il superamento dei termini di legge entro cui provvedere sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Il collegio ha sottolineato che il dovere di provvedere della pubblica amministrazione è un principio inderogabile, e che il silenzio prolungato configura un comportamento illegittimo quando non accompagnato da una ragionevolmente giustificata impossibilità di decidere. Il giudice amministrativo ha valutato che, trattandosi di un diritto soggettivo del ricorrente di veder esaminate le sue istanze entro i termini di legge, il ricorso era fondato e meritevole di accoglimento. Pertanto, il TAR ha deciso di intervenire in via surrogatoria per garantire il ripristino della legalità amministrativa, nominando un commissario ad acta che potesse adottare il provvedimento che la Questura avrebbe dovuto emanare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha provveduto a nominare un commissario ad acta, con il compito specifico di adottare il provvedimento amministrativo necessario per dar seguito all'istanza del ricorrente secondo la normativa vigente in materia di permessi di soggiorno per lavoro subordinato. La nomina del commissario ad acta rappresenta una forma di tutela surrogatoria mediante la quale il giudice amministrativo sostituisce l'azione omessa della pubblica amministrazione, assicurando che l'istanza venga effettivamente valutata e decisa entro tempi ragionevoli. Il commissario dovrà verificare i presupposti normativi ed eventualmente rilasciare il permesso o pronunciarsi negativamente secondo le procedure di legge, restituendo così effettività ai diritti del ricorrente.
Massima
Il silenzio della Questura sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, una volta accertato il superamento dei termini perentori di legge, integra un comportamento amministrativo illegittimo che legittima il ricorso del cittadino straniero e giustifica la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento - del silenzio illegittimamente serbato nei confronti della istanza, presentata dal ricorrente, di rilascio del permesso di soggiorno e delle richieste di determinazioni circa la trattazione del procedimento amministrativo relativo presentate dal difensore; - dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime richieste, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2025, proposto da Resul Bakija, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Marcello Faviere; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto: a) accerta e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente; b) ordina alla Questura di Grosseto di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza; c) nomina quale commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Grosseto, che potrà agire anche a mezzo di delegati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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