Sentenza n. 202600422/2026
Silenzio Serbato Dalla Questura Di Firenze Sulla Domanda Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana avverso il silenzio serbato dalla Questura di Firenze in relazione a una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente aveva inoltrato formale istanza al competente ufficio della Questura, ma tale amministrazione non ha risposto entro i termini fissati dalla legge, determinando così un silenzio che, secondo la disciplina in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri, dovrebbe integrare un rifiuto implicito della domanda. Il ricorrente, ritenendo illegittimo questo atteggiamento omissivo, ha deciso di impugnarlo dinanzi al TAR per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e, eventualmente, l'adozione del provvedimento richiesto.
Il quadro normativo
La materia del rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. La legge prevede che le domande di permesso di soggiorno debbano essere decise entro determinati termini procedimentali, e che il mancato rispetto di tali termini integri, per legge, un silenzio rigettativo della domanda. Il codice del processo amministrativo, inoltre, consente ai ricorrenti di impugnare il silenzio serbato dalle amministrazioni pubbliche quando esse omettono di provvedere entro i termini prescritti. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui il silenzio amministrativo non può configurarsi come esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa, bensì come violazione del dovere di provvedere.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia concerneva la legittimità dell'atteggiamento omissivo della Questura fiorentina e il conseguente diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziale che dichiarasse illegittimo il silenzio e, per conseguenza, costringesse l'amministrazione a decidere sulla domanda di permesso di soggiorno. La questione riveste carattere delicato poiché tocca il diritto allo straniero di vedere regolarizzata la propria posizione sul territorio nazionale e di accedere a una decisione amministrativa consapevole e formale, piuttosto che rimanere in uno stato di incertezza giuridica causato dal comportamento omissivo dell'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha accolto il ricorso ritenendo che la Questura avesse violato i termini procedimentali fissati dalla legge per la decisione sulle domande di permesso di soggiorno per lavoro e che, conseguentemente, il silenzio mantenuto dovesse considerarsi illegittimo per violazione della normativa vigente. Il giudice amministrativo ha ritenuto che l'amministrazione non potesse sottrarsi al dovere di provvedere mediante il semplice silenzio, tanto più in una materia sensibile come quella del soggiorno degli stranieri, dove la certezza del diritto e la tempestività della decisione costituiscono aspetti centrali di tutela. Il tribunale ha valorizzato il diritto del ricorrente a ottenere una decisione esplicita e consapevole, ritenendo fondamentale che l'amministrazione chiarisse le ragioni della propria posizione attraverso un provvedimento formale, anziché nascondersi dietro l'inerzia amministrativa. La decisione si è basata sul principio consolidato secondo cui il silenzio amministrativo non può essere considerato come modalità legittima di esercizio del potere amministrativo, specialmente quando la legge ne prescriva la durata massima.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente. La sentenza ha conseguentemente intimato all'amministrazione di provvedere sulla domanda entro un termine specifico, ovvero di adottare un provvedimento esplicito di accoglimento o rigetto della stessa, motivato secondo i criteri di legge e non più attraverso l'inerzia. Con questa decisione il giudice amministrativo ha garantito al ricorrente il diritto a una decisione amministrativa formale e il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva contro la carenza di azione della pubblica amministrazione.
Massima
Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione oltre i termini prescritti dalla legge in relazione a domande di permesso di soggiorno per lavoro è illegittimo e impugnabile dinanzi al tribunale amministrativo, il quale può condannare l'amministrazione ad adottare una decisione esplicita e motivata sulla domanda medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento dell’illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e condanna della Questura di Firenze a provvedere sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato avanzata il 03.08.2023 sul ricorso numero di registro generale 3532 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento formato sulla istanza del ricorrente, come descritta in motivazione; b) condanna l’Amministrazione a provvedere sulla istanza del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore dell’avv. Michele Cipriani, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese e oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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