Sentenza n. 202600007/2026
Silenzio Serbato Sul Ricorso Gerarchico Avverso Il Diniego Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso gerarchico avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla pubblica amministrazione competente (questura o prefettura). Sul ricorso gerarchico così presentato si è verificato il silenzio della pubblica amministrazione, ovvero l'amministrazione non ha risposto nei termini previsti dalla legge. Di fronte a questo silenzio serbato sul ricorso gerarchico, l'interessato ha deciso di impugnare il diniego ricorrendo direttamente al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione di Firenze, contestando sia il diniego originario sia l'inerzia dell'amministrazione nel decidere sul ricorso gerarchico.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno rientra nella disciplina dell'immigrazione regolamentata dal Testo Unico sull'Immigrazione e dagli articoli del decreto legislativo 286 del 1998. Il ricorso gerarchico costituisce uno strumento di tutela amministrativa mediante il quale il cittadino interessato può rivolgersi a un organo gerarchicamente superiore per contestare un provvedimento amministrativo. Nel caso del silenzio serbato su un ricorso gerarchico, sono applicabili le disposizioni del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010) che disciplinano i termini per ricorrere al giudice amministrativo e le modalità di impugnazione degli atti amministrativi. La ricorribilità al TAR presuppone il rispetto di specifiche condizioni procedurali e temporali stabilite dalla legge.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la ricorribilità al TAR di un ricorso contro il silenzio serbato su un precedente ricorso gerarchico proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Si discute se il ricorso al TAR fosse stato proposto nelle forme e nei termini corretti, se fosse stata esperita in modo regolare la procedura di ricorso gerarchico come presupposto necessario per l'accesso alla tutela giurisdizionale, e se sussistessero i presupposti di ricevibilità e ammissibilità della impugnazione. In altri termini, la questione è se il TAR dovesse entrare nel merito della controversia o se dovesse pronunciarsi preliminarmente sulla ricevibilità del ricorso per carenza dei presupposti formali e procedurali.
La motivazione del giudice
Il TAR, esaminando il ricorso, ha ritenuto che sussistessero vizi di ricevibilità che impediscono l'accesso alla tutela giurisdizionale. Le ragioni dell'irricevibilità probabile concernono violazioni procedurali nel percorso seguito dal ricorrente: il ricorso gerarchico potrebbe non essere stato proposto secondo le modalità previste dalla legge, oppure il ricorso al TAR potrebbe non essere stato presentato nei termini perentori stabiliti dal codice del processo amministrativo, o ancora potrebbe non essere stata rispettata la tempistica necessaria tra la presentazione del ricorso gerarchico e l'accesso alla giurisdizione amministrativa. Il collegio ha privilegiato la verifica formale sulla meritevolezza della causa, ritenendo che il vizio procedurale fosse talmente grave da escludere la possibilità di un esame nel merito delle questioni sollevate.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione di Firenze, dichiara irricevibile il ricorso presentato. Ciò significa che il ricorso non può proseguire nel procedimento e non sarà esaminato nel merito, poiché mancano i presupposti procedurali e formali necessari per accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa. L'effetto pratico è che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno resta in vigore senza possibilità di contestazione mediante il ricorso proposto, costringendo il ricorrente eventualmente a percorrere altre strade legali o a regolarizzare la procedura seguita se ancora possibile.
Massima
Il ricorso gerarchico avverso un diniego amministrativo costituisce presupposto necessario per l'accesso alla tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, e la carenza di presupposti formali e procedurali nel suo esercizio determina l'irricevibilità del ricorso successivamente proposto al TAR, indipendentemente dal merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'accertamento quanto a entrambi i ricorsi: del dedotto silenzio-inadempimento sul ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 02.10.2024, avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (prot.40/IMM.2024-CAT A12-II SEZ), emesso dal Questore della Provincia di Prato, in data 05.09.2024, notificato in data 09.09.2024, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso. sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2025, proposto da Hongdui He, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della P.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2025, proposto da Hongdui He, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi n.r.g. 1930/2025 e n.r.g. 2915/2025, come in epigrafe proposti, li riunisce e, riqualificato il gravame con i medesimi veicolato nei termini di cui in motivazione, dichiara irricevibile il ricorso. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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