Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA5 gennaio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600009/2026

Silenzio Serbato Dalla Questura Di Firenze Sull'istanza Del 10/01/2025 Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Toscana contro il silenzio serbato dalla Questura di Firenze in risposta a un'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata il 10 gennaio 2025. Il ricorrente lamentava l'inadempimento della Questura nel provvedere sulla sua domanda nei termini previsti dalla legge, chiedendo al giudice amministrativo di condannare l'amministrazione a rilasciare il titolo di soggiorno o comunque di pronunciarsi sulla richiesta attraverso una sentenza sostitutiva del silenzio. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, materia soggetta a termini istruttori e decisori rigorosamente fissati dalla normativa in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri.

Il quadro normativo

La questione riguarda l'istituto del silenzio-inadempimento in materia di autorizzazioni amministrative relative al soggiorno degli stranieri in Italia, disciplinato dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, nonché dalla legge numero 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo. Le Questure hanno il compito di adottare provvedimenti espressamente motivati in merito alle istanze di permesso di soggiorno entro i termini legali, i quali variano a seconda della tipologia di permesso richiesto. Qualora l'amministrazione rimanga inerte oltre il decorso dei termini, il ricorrente può adire il giudice amministrativo per ottenere un provvedimento sostitutivo o per far accertare l'illegittimità del silenzio stesso.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del silenzio serbato dalla Questura di Firenze di fronte a un'istanza esplicita e formale di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il punto nodale riguardava se l'amministrazione avesse violato i propri obblighi procedurali omettendo di pronunciarsi entro i termini normativamente prescritti, e quale fosse il rimedio appropriato che il giudice amministrativo dovesse concedere al ricorrente per tutelare il suo diritto ad ottenere una decisione amministrativa tempestiva.

La motivazione del giudice

Nel corso del processo dinanzi al TAR, è sopravvenuto un evento che ha modificato sostanzialmente la situazione di fatto iniziale, determinando la perdita di utilità della cognizione giudiziale. Verosimilmente, la Questura ha successivamente provveduto a pronunciarsi sull'istanza attraverso un provvedimento espresso, oppure sono venute meno le condizioni fattiche che rendevano utile l'intervento del giudice (come nel caso in cui il richiedente avesse ottenuto il permesso mediante altra via o avesse ritirato la domanda). Il collegio giudicante ha ritenuto che, in conseguenza di tale sopravvenuta modifica del quadro fattuale, era venuta meno l'utilità della decisione sulla controversia, poiché ormai la sentenza non avrebbe potuto più incidere concretamente sulla situazione giuridica del ricorrente nel senso da lui invocato.

La decisione

Il TAR Toscana ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a decidere, pronunciandosi il 5 gennaio 2026. Tale provvedimento estingue il giudizio senza entrare nel merito della controversia, in quanto la mutata situazione di fatto ha reso inutile ogni pronuncia sulla legittimità del precedente silenzio amministrativo. Il ricorrente rimane privo di tutela sul merito, salvo che non sussistano ancora elementi di continuità nella lesione dei propri diritti derivanti dalle conseguenze della precedente inerzia amministrativa.

Massima

La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo espresso sulla medesima istanza nel corso del giudizio amministrativo, ovvero il venir meno delle condizioni fattiche che motivavano il ricorso contro il silenzio, determina l'improcedibilità della controversia per sopravvenuta carenza di interesse a decidere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Primo Referendario
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 10 gennaio 2025 e l’accertamento dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso.
sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2025, proposto da Hicham Amara, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite della presente causa, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 1.500,00 (Millecinquecento/00) oltre accessori di legge, maggiorata delle somme corrisposte per il contributo unificato, con distrazione a favore dell’avv. Michele Cipriani che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Altre sentenze di Tar Toscana - Firenze

n. 202600774/2026 · 22 aprile 2026
Decreto Prot. 15/25 Del 23/01/2025 Della Questura Di Firenze Recante Il Diniego Dell'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto
n. 202600757/2026 · 20 aprile 2026
Provvedimento P-Pt/l/n/2025/100014 Del 04/07/2025 Dello Sportello Unico Per L’immigrazione Di Pistoia Recante Il Diniego Della Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto
n. 202600758/2026 · 20 aprile 2026
Provvedimento P-Pt/l/n/2025/100883 Del 04/07/2025 Dello Sportello Unico Per L’immigrazione Di Pistoia Recante Revoca Del Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto
n. 202600724/2026 · 17 aprile 2026
Provvedimento Prot. P-Po/l/q/2022/100226 Del 24/06/2025 Della Prefettura Di Prato Recante Revoca Del Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale In Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
Accolto

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash