Sentenza n. 202600009/2026
Silenzio Serbato Dalla Questura Di Firenze Sull'istanza Del 10/01/2025 Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Toscana contro il silenzio serbato dalla Questura di Firenze in risposta a un'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata il 10 gennaio 2025. Il ricorrente lamentava l'inadempimento della Questura nel provvedere sulla sua domanda nei termini previsti dalla legge, chiedendo al giudice amministrativo di condannare l'amministrazione a rilasciare il titolo di soggiorno o comunque di pronunciarsi sulla richiesta attraverso una sentenza sostitutiva del silenzio. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, materia soggetta a termini istruttori e decisori rigorosamente fissati dalla normativa in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri.
Il quadro normativo
La questione riguarda l'istituto del silenzio-inadempimento in materia di autorizzazioni amministrative relative al soggiorno degli stranieri in Italia, disciplinato dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e successive modificazioni, nonché dalla legge numero 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo. Le Questure hanno il compito di adottare provvedimenti espressamente motivati in merito alle istanze di permesso di soggiorno entro i termini legali, i quali variano a seconda della tipologia di permesso richiesto. Qualora l'amministrazione rimanga inerte oltre il decorso dei termini, il ricorrente può adire il giudice amministrativo per ottenere un provvedimento sostitutivo o per far accertare l'illegittimità del silenzio stesso.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del silenzio serbato dalla Questura di Firenze di fronte a un'istanza esplicita e formale di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il punto nodale riguardava se l'amministrazione avesse violato i propri obblighi procedurali omettendo di pronunciarsi entro i termini normativamente prescritti, e quale fosse il rimedio appropriato che il giudice amministrativo dovesse concedere al ricorrente per tutelare il suo diritto ad ottenere una decisione amministrativa tempestiva.
La motivazione del giudice
Nel corso del processo dinanzi al TAR, è sopravvenuto un evento che ha modificato sostanzialmente la situazione di fatto iniziale, determinando la perdita di utilità della cognizione giudiziale. Verosimilmente, la Questura ha successivamente provveduto a pronunciarsi sull'istanza attraverso un provvedimento espresso, oppure sono venute meno le condizioni fattiche che rendevano utile l'intervento del giudice (come nel caso in cui il richiedente avesse ottenuto il permesso mediante altra via o avesse ritirato la domanda). Il collegio giudicante ha ritenuto che, in conseguenza di tale sopravvenuta modifica del quadro fattuale, era venuta meno l'utilità della decisione sulla controversia, poiché ormai la sentenza non avrebbe potuto più incidere concretamente sulla situazione giuridica del ricorrente nel senso da lui invocato.
La decisione
Il TAR Toscana ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a decidere, pronunciandosi il 5 gennaio 2026. Tale provvedimento estingue il giudizio senza entrare nel merito della controversia, in quanto la mutata situazione di fatto ha reso inutile ogni pronuncia sulla legittimità del precedente silenzio amministrativo. Il ricorrente rimane privo di tutela sul merito, salvo che non sussistano ancora elementi di continuità nella lesione dei propri diritti derivanti dalle conseguenze della precedente inerzia amministrativa.
Massima
La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo espresso sulla medesima istanza nel corso del giudizio amministrativo, ovvero il venir meno delle condizioni fattiche che motivavano il ricorso contro il silenzio, determina l'improcedibilità della controversia per sopravvenuta carenza di interesse a decidere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 10 gennaio 2025 e l’accertamento dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso. sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2025, proposto da Hicham Amara, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna l’Amministrazione alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite della presente causa, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 1.500,00 (Millecinquecento/00) oltre accessori di legge, maggiorata delle somme corrisposte per il contributo unificato, con distrazione a favore dell’avv. Michele Cipriani che si è dichiarato antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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