Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023), il piano genitoriale è diventato un documento obbligatorio in tutti i procedimenti di separazione e divorzio che coinvolgono figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Non si tratta più di un semplice elenco di date per il calendario, ma di un progetto educativo e organizzativo condiviso che il Tribunale valuta nel merito prima di omologare l'accordo. Se il piano è carente o illusoriamente vago, il giudice può rifiutare l'omologazione e richiedere integrazioni.
La norma di riferimento è l'art. 473-bis.12 c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 149/2022), che elenca il contenuto minimo del piano: residenza del minore, modalità di frequentazione di ciascun genitore, istruzione e scelte educative, mantenimento ordinario e straordinario, gestione delle vacanze e delle festività, modalità di comunicazione tra i genitori e con i figli, gestione delle emergenze mediche. Vediamo ciascun punto in dettaglio.
Contenuto obbligatorio del Piano Genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.):
1. Residenza abituale — Comune e indirizzo dove il minore risiede prevalentemente; quale genitore ne è il "genitore collocatario" (se previsto) o se l'affidamento è paritetico con doppia residenza.
2. Tempi di frequentazione — Calendario dettagliato: giorni infrasettimanali con ciascun genitore, fine settimana alternati o fissi, formula per la rotazione.
3. Vacanze ed eventi speciali — Estate (es. 3 settimane con ciascun genitore), Natale/Capodanno/Pasqua in alternanza, compleanni del minore e dei genitori, festività civili e religiose.
4. Istruzione e attività extrascolastiche — Scuola frequentata, decisioni condivise su cambio istituto, attività sportive o artistiche, accompagnamenti e ritiri.
5. Cure mediche — Medico di famiglia, gestione delle emergenze, consenso per interventi non urgenti, spese sanitarie straordinarie (chi paga, entro quale termine, come documentare).
6. Comunicazione genitore-figlio — Orari e modalità di videochiamate/telefonate con il genitore non collocatario quando il minore è dall'altro.
7. Mantenimento — Assegno mensile, spese straordinarie (tabella concordata o percentuale), aggiornamento ISTAT, modalità di pagamento.
Il piano genitoriale non deve essere un testo astratto: il Tribunale preferisce documenti concreti con date, orari e regole chiare. "I genitori si accordano di volta in volta" non è accettato come clausola, perché presuppone una collaborazione che la crisi coniugale spesso rende impossibile. Meglio indicare regole predefinite e una clausola di mediazione obbligatoria in caso di disaccordo.
Per quanto riguarda la residenza del minore, la Riforma Cartabia privilegia l'affidamento condiviso con tempi tendenzialmente paritetici, salvo che questo risulti contrario all'interesse del minore. Il giudice può disporre la residenza prevalente presso uno dei genitori quando le distanze geografiche, l'età del bambino o le esigenze scolastiche lo richiedano. Nell'accordo consensuale, i genitori devono motivare la scelta: perché il bambino risiede prevalentemente con la madre (o con il padre), quale criterio guida la decisione (vicinanza alla scuola, legame affettivo più stretto, orari lavorativi).
Il mantenimento nel piano genitoriale deve distinguere tra spese ordinarie (incluse nell'assegno mensile: cibo, abbigliamento ordinario, trasporti scolastici ordinari, piccole spese di igiene) e spese straordinarie (da rimborsare in percentuale: attività sportive, medico specialista, libri scolastici superiori, gite scolastiche, prime dotazioni informatiche per la scuola, spese dentistiche superiori al ticket). È buona prassi allegare al piano una tabella delle spese straordinarie con le percentuali di riparto e i termini per il rimborso (di solito 30 giorni dalla richiesta documentata).
Quando i genitori vivono in città diverse o uno prevede un trasferimento, il piano deve prevedere le modalità di consegna del minore, chi si fa carico del viaggio, cosa succede se il trasferimento avviene durante il periodo scolastico. La giurisprudenza post-Riforma Cartabia (Trib. Milano, 2023; Trib. Torino, 2024) ha più volte rifiutato piani che non affrontavano questi scenari anche solo a livello di principio.
Come redigere un piano efficace: iniziate dai calendari concreti (usate un foglio di calcolo condiviso per i primi 12 mesi), poi trasferite le regole ricorrenti in clausole scritte. Affrontate esplicitamente i casi eccezionali: malattia del genitore, viaggio di lavoro, richiesta di cambio data. Inserite una clausola di revisione annuale (riunione genitoriale entro il mese di settembre per aggiornare il calendario dell'anno scolastico successivo). Se avete difficoltà di comunicazione, prevedete una procedura di mediazione familiare come step obbligatorio prima di adire il Tribunale per le modifiche.
Il piano genitoriale concordato dai genitori non è un atto separato dall'accordo di divorzio: è parte integrante del ricorso congiunto o dell'accordo di negoziazione assistita. Il Tribunale lo valuta contestualmente e può modificarlo d'ufficio se ritiene che non tuteli adeguatamente l'interesse del minore. L'avvocato ha il compito di redigere il piano in modo tecnicamente corretto e di anticipare le obiezioni che il giudice potrebbe sollevare in udienza.
Per i figli maggiorenni non autosufficienti il piano non è obbligatorio nelle stesse forme, ma l'accordo deve comunque indicare il contributo al mantenimento, i criteri per la sua cessazione (es. primo reddito stabile, fine degli studi), e le eventuali spese universitarie (affitto fuori sede, libri, tasse universitarie). La Cassazione ha più volte ribadito che il mantenimento del figlio maggiorenne cessa solo quando la non autosufficienza non è imputabile al figlio stesso, non per il solo raggiungimento della maggiore età.