Quando l'accordo tra i coniugi è impossibile — perché uno si oppone al divorzio, perché non si trovano le condizioni, oppure perché vi sono contestazioni su assegno divorzile, figli o patrimonio — l'unica strada è il divorzio giudiziale contenzioso, disciplinato dall'art. 4 della Legge 898/1970, nella versione modificata dalla Legge 55/2015. La buona notizia è che la Legge 55/2015 ha ridotto i termini di separazione anche per il divorzio giudiziale: 12 mesi dalla prima udienza presidenziale (anziché i precedenti 3 anni), rendendo questa procedura nettamente più rapida rispetto al passato.
La procedura prende avvio con il deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio da parte del coniuge che lo chiede (il ricorrente). Il ricorso deve indicare: le generalità dei coniugi, la data della prima udienza presidenziale di separazione (dies a quo del termine), le condizioni richieste per il divorzio (assegno, figli, casa, eventuali trasferimenti patrimoniali), e ogni elemento rilevante per la decisione del giudice. Il ricorrente può agire anche senza il consenso dell'altro coniuge: non è necessaria la collaborazione del resistente.
Le fasi del divorzio giudiziale post-L.55/2015:
1. Deposito del ricorso — Il coniuge ricorrente deposita il ricorso in Tribunale con tutti i documenti allegati (atto di matrimonio, certificati anagrafici, documenti reddituali, atti della separazione).
2. Notifica al resistente — Il Tribunale fissa la prima udienza e il ricorso viene notificato all'altro coniuge, che ha facoltà di costituirsi con una propria memoria difensiva.
3. Udienza presidenziale — Il Presidente del Tribunale (o il giudice delegato) sente le parti, tenta la conciliazione (art. 4, comma 7, L. 898/1970) e, se il fallimento è evidente, emette i provvedimenti provvisori.
4. Provvedimenti provvisori — Il Presidente stabilisce in via provvisoria le condizioni di divorzio nelle more del giudizio: assegno divorzile provvisorio, affidamento temporaneo dei figli, assegnazione della casa. Questi provvedimenti sono immediatamente esecutivi anche prima della sentenza definitiva.
5. Istruttoria — Se la controversia è complessa (patrimoni significativi, contestazioni sull'assegno, questioni sui figli), il giudice istruttore ammette prove: documenti, testimonianze, CTU (consulenza tecnica di ufficio) patrimoniale o psicologica per i figli.
6. Sentenza — Il giudice emette la sentenza definitiva che scioglie il matrimonio e fissa le condizioni. La sentenza può essere parziale (scioglie il vincolo) e non definitiva (rimanda a un separato giudizio le questioni economiche o sui figli ancora controverse).
Un elemento fondamentale della procedura giudiziale è la possibilità di ottenere una sentenza non definitiva di divorzio (art. 4, comma 12, L. 898/1970): quando le questioni economiche sono particolarmente complesse e rischiano di ritardare la pronuncia sullo stato civile, il giudice può separare il giudizio sul vincolo matrimoniale (sentenza parziale) dal giudizio sulle condizioni (sentenza definitiva). Il coniuge ottiene così lo scioglimento del matrimonio — e può eventualmente risposarsi — anche prima che sia definita l'entità dell'assegno divorzile o la divisione dei beni.
La sentenza parziale è particolarmente utile quando: uno dei coniugi ha urgenza di risposarsi; vi sono contestazioni complesse sul patrimonio che richiedono una CTU lunga; i figli sono in tenera età e le questioni di affidamento richiedono una valutazione approfondita da parte dei servizi sociali. La sentenza parziale sul vincolo diventa definitiva con il passaggio in giudicato (30 giorni senza impugnazione), mentre il giudizio sulle condizioni continua separatamente.
Provvedimenti provvisori urgenti nell'udienza presidenziale:
Assegno divorzile provvisorio — fissato sulla base dei criteri dell'art. 5 L. 898/1970 e della situazione reddituale documentata; è dovuto dal deposito del ricorso.
Affidamento provvisorio dei figli — il giudice dispone l'affidamento condiviso o, nei casi gravi, esclusivo, e stabilisce i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario.
Assegnazione provvisoria della casa — attribuita preferibilmente al genitore con cui vivono i figli minorenni, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile.
Ordine di comunicazione del reddito — il giudice può ordinare a datori di lavoro, banche e Agenzia delle Entrate di fornire informazioni sui redditi del resistente se questi non collabora.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i tempi reali del divorzio giudiziale: nonostante i termini di separazione siano stati ridotti a 12 mesi, il procedimento contenzioso davanti al Tribunale resta lungo. Le tempistiche variano enormemente da Tribunale a Tribunale: nei Tribunali del Nord la media è di 18-30 mesi dalla presentazione del ricorso; nei Tribunali del Sud, particolarmente congestionati, si può arrivare a 3-5 anni. Per questo motivo, è sempre consigliabile esplorare ogni possibilità di accordo parziale (anche solo su alcune questioni) per convertire almeno in parte il procedimento in consensuale e accelerarne la conclusione.
Il costo del divorzio giudiziale è significativamente più elevato rispetto al consensuale: il contributo unificato è di €98 (rispetto ai €43 del consensuale), ma il costo principale è rappresentato dalle spese legali, che per un contenzioso complesso con CTU, testimoni e più udienze possono superare i €5.000-€10.000 per parte. Se il patrimonio in gioco è significativo (immobili, aziende, liquidazioni importanti), l'investimento in una difesa legale solida è tuttavia essenziale per tutelare i propri diritti.
Nella pratica, molti divorzi che iniziano come giudiziali si concludono con un accordo raggiunto durante il procedimento — spesso sotto la pressione dei costi e dei tempi, e grazie alla mediazione condotta dall'avvocato o dal giudice. In questi casi, le parti depositano un ricorso congiunto modificando la procedura da contenziosa a consensuale, con riduzione dei costi e dei tempi. L'avvocato esperto sa riconoscere il momento giusto per proporre questa transizione.
Un aspetto procedurale rilevante nel divorzio giudiziale riguarda la memoria difensiva del resistente. Il coniuge che riceve la notifica del ricorso ha 30 giorni dalla notifica per costituirsi nel giudizio, depositare la propria comparsa di risposta e avanzare le proprie domande riconvenzionali (ad esempio, chiedere un assegno divorzile superiore a quello offerto dal ricorrente, o contestare l'affidamento dei figli proposto). Se il resistente non si costituisce, il procedimento continua in sua contumacia: il giudice decide comunque, e le condizioni fissate in sentenza saranno vincolanti anche per il coniuge assente.
La mediazione familiare è uno strumento che il giudice può suggerire — ma non imporre — alle parti durante il procedimento giudiziale, specialmente quando vi sono figli minorenni. La mediazione familiare è un percorso volontario condotto da un professionista neutro (mediatore familiare) che aiuta i coniugi a trovare soluzioni concordate su questioni specifiche (piano genitoriale, gestione dei beni) senza necessariamente risolvere tutte le controversie. Un accordo raggiunto in mediazione può essere depositato in Tribunale e recepito nella sentenza, trasformando parzialmente il procedimento da giudiziale a consensuale per le questioni regolate dall'accordo.
Documenti indispensabili per il ricorso di divorzio giudiziale:
Atto di matrimonio integrale — rilasciato dal Comune o dal Consolato, con annotazione della separazione.
Verbale di separazione e decreto di omologa — per attestare il dies a quo del termine di 12 mesi.
Certificati anagrafici — residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi e dei figli.
Documenti reddituali e patrimoniali — ultime tre dichiarazioni dei redditi (modello 730 o Redditi), CU, estratti conto bancari degli ultimi 12 mesi, visure catastali degli immobili, atti di proprietà.
Documentazione sui figli — certificati scolastici, documentazione medica rilevante, eventuali relazioni dei servizi sociali o CTU psicologiche già effettuate nella separazione.
Contributo unificato — €98 per il divorzio giudiziale contenzioso, da versare al deposito del ricorso.
Una strategia difensiva importante nel divorzio giudiziale è la richiesta di misure cautelari urgenti nelle more del procedimento. Se durante il giudizio di divorzio il coniuge debitore smette di pagare l'assegno di mantenimento della separazione (ancora in vigore fino alla sentenza di divorzio), è possibile richiedere d'urgenza al giudice del divorzio un ordine di pagamento provvisorio o, in casi estremi, ricorrere all'esecuzione forzata (pignoramento dello stipendio o del conto corrente). L'art. 156 c.c. e l'art. 3 L. 898/1970 prevedono entrambi strumenti di tutela immediata per il coniuge che non riceve quanto dovuto.
Infine, un elemento distintivo del procedimento giudiziale rispetto al consensuale è la possibilità di impugnare la sentenza. La sentenza di divorzio giudiziale può essere appellata davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dal deposito (o dalla notifica se effettuata). L'appello può riguardare qualsiasi parte della sentenza: il vincolo matrimoniale, l'assegno divorzile, l'affidamento dei figli o la divisione dei beni. Durante l'appello, le condizioni fissate in primo grado rimangono provvisoriamente in vigore, salvo diverso provvedimento della Corte d'Appello su istanza di parte. Per questa ragione, nei divorzi contenziosi con poste in gioco significative, è essenziale disporre di una strategia di difesa che tenga conto fin dall'inizio dell'eventualità del secondo grado.