Sentenza n. 202600038/2026
Appalto Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Del Centro Collettivo Di Accoglienza Per Richiedenti Protezione Internazionale, Presso L’ex Caserma Cavarzerani Di Udine - Lotto 1
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha proposto ricorso avverso il bando e l'aggiudicazione relativa all'appalto per l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Collettivo di Accoglienza per Richiedenti Protezione Internazionale ubicato presso l'ex Caserma Cavarzerani di Udine, specificamente per il lotto 1 della procedura. Il ricorso era stato presumibilmente presentato da un soggetto che partecipava alla gara oppure che aveva interesse a parteciparvi, il quale lamentava illegittimità nella procedura di aggiudicazione dell'appalto. Tuttavia, nel corso del procedimento dinanzi al TAR, è sopravvenuta una circostanza che ha inciso significativamente sulla posizione processuale del ricorrente, determinando la cessazione dell'interesse concreto a proseguire nella controversia. Tale sopravvenienza potrebbe riguardare l'ormai completamento della fase di aggiudicazione, l'inizio effettivo dell'esecuzione del servizio, ovvero una modifica sostanziale della situazione di fatto sottesa al ricorso, rendendo impossibile il conseguimento di una utilità pratica dalla sentenza favorevole.
Il quadro normativo
La disciplina degli appalti pubblici è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici che individua i procedimenti di gara e le regole di trasparenza, tracciabilità e corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione. In materia di ricorsi amministrativi, la giurisprudenza consolidata riconosce il principio fondamentale che l'interesse del ricorrente rappresenta un presupposto processuale essenziale per la prosecuzione della causa. Quando sopravvengono circostanze che eliminano l'interesse a ricorrere, il giudice amministrativo deve dichiararsi incompetente a pronunciarsi nel merito della controversia, determinando l'improcedibilità del ricorso sulla base della sopravvenuta carenza di interesse. Questa regola opera in particolare nei ricorsi contro atti che hanno carattere esecutivo o che si sono ormai consolidati nel tempo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la sussistenza del requisito processuale dell'interesse ad agire del ricorrente dinanzi al giudice amministrativo. La questione non verteva quindi sulla legittimità o meno dell'appalto in sé, bensì sulla permanenza della ragione stessa per cui il ricorso era stato depositato. Quando una parte ricorre per contestare un provvedimento amministrativo, deve essere in grado di trarne un beneficio concreto, quali ad esempio l'annullamento del provvedimento o una pronuncia che ne determini la riformulazione. Se nel corso del procedimento quella utilità pratica viene meno, il ricorso diviene logicamente improcedibile perché privo di una ragione sostanziale di essere sottoposto al giudice.
La motivazione del giudice
Il TAR Friuli Venezia Giulia ha ritenuto che la situazione di fatto esistente al momento della decisione della causa determinasse una carenza sopravvenuta dell'interesse del ricorrente a proseguire nella controversia. Il collegio ha valutato che, indipendentemente dalle ragioni esposte dal ricorrente circa i vizi della procedura di gara, non poteva comunque conseguire alcun beneficio pratico dalla pronuncia del giudice amministrativo, perché le circostanze fattuali che avevano reso utile il ricorso si erano modificate in modo radicale e irreversibile. Tale valutazione rispecchia l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'interesse processuale deve permanere durante l'intero procedimento, e se viene meno per cause sopravvenute e indipendenti dalla volontà delle parti, il giudice non può pronunciarsi nel merito, dovendo dichiarare il ricorso improcedibile. La decisione riflette una corretta applicazione del principio secondo cui la giurisdizione amministrativa non è chiamata a pronunce che risulterebbe prive di effetti concreti sull'ordinamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle questioni sollevate circa la legittimità della procedura di aggiudicazione dell'appalto per la gestione del Centro di Accoglienza. Conseguentemente, il ricorrente non ha ottenuto alcuna pronuncia sugli eventuali vizi della procedura di gara, e la questione rimane definitivamente sottratta dalla cognizione giurisdizionale. La sopravvenuta improcedibilità estingue il rapporto processuale senza che il giudice abbia dovuto affrontare il merito della controversia.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, sottraendo definitivamente la controversia dalla cognizione del giudice, anche quando il ricorso verta su vizi della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente Manuela Sinigoi, Consigliere Claudia Micelli, Referendario, Estensore per l'annullamento previa concessione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a., - del provvedimento della Prefettura di Udine prot. n. 0101136 del 13.11.2025 a mezzo del quale ha decretato di “provvedere ad adempiere al disposto del giudice amministrativo Consiglio di Stato con la sentenza n. 03001/2025 Reg. Ric. pubblicata il 10.10.2025 e prendere atto dell’annullamento dell’aggiudicazione n. 87940 del 16.10.2024, dell’inefficacia del contratto e del subentro nei servizi di gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale lotto 1 presso l’ex Caserma Cavarzerani di Udine mediante procedura aperta con bando per l’erogazione del servizio di Officine Sociali società cooperativa sociale di Siracusa via Nazionale 88/G, CF e PI 01981560855” (CIG B15581E37A), della relativa nota di trasmissione prot. n. 0101315 del 14.11.2025, della nota della Prefettura di Udine prot. n. 0103107 del 20.11.2025; - di ogni altro atto o documento connesso, quantunque non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da Medihospes Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B15581E37A, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3; Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Berretta e Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Ministero dell’Interno e della controinteressata Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, che liquida nell’importo complessivo di € 7.000,00 (€ 3.500 a favore di ciascuna parte) oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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